Trib. Palermo, sentenza 13/12/2024, n. 5179
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/12/2024 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 2757/2023 RGL, promosso da
NI LI contro
INPS
Alle ore 8.50 è presente l'avv. TURRISI ALBERTO in sostituzione dell'avv.
GULOTTA ANTONIO WALTER per parte ricorrente che conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri atti (ricorso e note conclusive) e chiede che la causa venga decisa.
E' pure presente l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per l'INPS che conclude riportandosi alle difese di cui alla propria memoria di costituzione.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.20
*********************
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo
e di motivi in fatto e diritto della decisione.
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 2757/2023 R.G.L. promossa
D A
NI LI, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Walter Gulotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Via
Nicolò Turrisi, n. 38/a, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
I.N.P.S. - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv.to
Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara non dovuta da NI LI la somma di euro 358,47 relativa al rateo del mese di Luglio 2022.
❖ Rigetta per il resto il ricorso.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 marzo 2023 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'essere stata titolare di pensione d'inabilità Cat. INVCIV n. 07872234;
2
- d'aver ricevuto in data 18.01.2023 provvedimento dell'INPS con cui l'ente previdenziale le contestava l'indebita percezione della somma di euro 716,94 (a titolo di maggiorazione sociale) per i mesi di luglio e agosto 2022, chiedendone la restituzione;
deduceva l'illegittimità di tale provvedimento sia per carenza di motivazione, sia per infondatezza della pretesa restitutoria in quanto, trattandosi di indebito assistenziale, in luogo della generale regola codicistica d'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che ne esclude la ripetizione ove da un lato, l'erogazione risultante non dovuta non sia addebitabile al percipiente (buona fede) e, dall'altro, il comportamento dell'ente previdenziale abbia ingenerato un legittimo affidamento nel beneficiario.
Pertanto, stante l'assenza di qualsiasi proprio comportamento doloso, la ricorrente conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 18.01.2023 e di eventuali ulteriori provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi al presunto indebito e, per
l'effetto, disapplicarli, con declaratoria di irripetibilità della somma di € 716,94 e di obbligo restitutorio da parte di INPS degli importi eventualmente già trattenuti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'INPS si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e sottolineando, in particolare, che la ricorrente “[..] In data 20/06/2022 a seguito di visita di revisione
è stata valutata come INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% - 80% - con diritto all'assegno mensile di assistenza [..]
Con la Pensione di inabilità la ricorrente aveva diritto alle maggiorazioni sociali dall'età di 18 anni, mentre dall'1° luglio 2022, la stessa, percependo l'assegno mensile di assistenza, potrà percepire le maggiorazioni art. 38, commi 1 a 6, legge
28 dicembre 2001 n. 448, così detto incremento « al milione» solo al raggiungimento dei 70 anni di età. Ne consegue che la maggiorazione percepita in costanza del periodo per il quale è venuto meno il diritto alla pensione di inabilità, in luogo dell'assegno mensile di assistenza, nello specifico quella percepita da luglio 2022, deve ritenersi indebita per mancanza del requisito dell'età, per cui legittimamente l'Istituto l'ha contestata come tale, ed altresì, deve ritenersi
3 ripetibile. Le argomentazioni di controparte avverso il recupero della somma sono infatti infondate, stante che la parte è stata posta a conoscenza del verbale sanitario, regolarmente comunicato e che l'Istituto ha prontamente agito per il recupero.”.
La causa, istruita documentalmente, esaminate le conclusioni delle parti, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto solo parzialmente .
Orbene, è pacifico che, nel caso di specie, vertendosi in materia d'indebito assistenziale, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608;
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi