Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 1129

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 1129
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 1129
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2416/2016 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. ;
elettivamente domiciliata in VIA IV C.F._1
NOVEMBRE n. 66, FLORIDIA, presso lo studio dell'avv. PAOLO GERMANO (c.f. , che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti ricorrente

contro
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
;
, nato a [...] il C.F._3 Parte_2
30/03/1935, c.f. ;
elettivamente domiciliati in VIA C.F._4
SPAVENTA n. 2, NOTO, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI
RAUDINO (c.f. ), che li rappr. e dif. per procura in C.F._5 atti, unitamente e disgiuntamente all'avv. CARMELO SAITTA (c.f.
C.F._6
resistente
__________________________________

FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>;
precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>;
norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 5 settembre 2016, ha esposto: di aver lavorato, dall' 8 maggio 2014 al 30 Parte_1 aprile 2015, alle dipendenze di e di , senza CP_1 Parte_2 regolare contratto di lavoro, con la qualifica di badante di , Persona_1 madre e moglie dei datori di lavoro;
di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 6:30 alle 19, effettuando ogni settimana n. 70,5 ore di lavoro e n.
6,5 ore di orario festivo, percependo € 150,00 a settimana per i mesi del 2014 ed € 200,00 per i mesi del 2015;
di non aver percepito la retribuzione dovuta in base al CCNL di categoria, la tredicesima mensilità, il TFR e di non aver mai goduto delle ferie.
La ricorrente ha sostenuto di aver richiesto ai resistenti di regolarizzare la propria posizione lavorativa con raccomandata A.R. n.
14978432772-5, senza ricevere risposta e che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato è confermata dal fax del 20 luglio 2015 e dalla racc.ta
A.R. del 29 settembre 2015 inviati dai resistenti al difensore della ricorrente. ha chiesto la condanna dei resistenti al pagamento Parte_1 in suo favore della somma complessiva di € 19.064,39, a titolo di differenze retributive, tredicesima, ferie non godute, infortunio conto ditta non percepito tra il 13.04.2015 ed il 14.05.2015 e TFR, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
la condanna dei resistenti a corrispondere all'Ente previdenziale competente le differenze degli oneri contributivi non versati, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si osserva che, successivamente, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva – ciò che rende irrilevante una eventuale integrazione del contraddittorio con INPS.
Si sono costituita in giudizio e , CP_1 Parte_2 contestando le domande attrici, delle quali hanno chiesto il rigetto.
2
In particolare, hanno
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