Trib. Bologna, sentenza 04/12/2024, n. 3155
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12277/2023 r.g., promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli avv. Valentina Sicolo e Sara Perfetto del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - ricorrente nei riguardi di
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Franco Pirozziello del Foro C.F._2
di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente
e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
I ricorrenti hanno rassegnato conclusioni comuni nelle note depositate congiuntamente il 13 maggio 2024 e ribadite all'udienza dell'8 ottobre 2024.
Il Pubblico Ministero ha concluso “per l'accoglimento della domanda”.
Il Tribunale in composizione collegiale, vista la domanda giudiziale proposta da con ricorso depositato il 26 Parte_1
settembre 2023, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
1
matrimonio contratto dalla ricorrente con e successivamente mutata Controparte_1
in domanda congiunta all'udienza del 6 febbraio 2024;
osservato che all'udienza camerale dell'8 ottobre 2024 sono stati sentiti i coniugi, i quali hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, e i difensori hanno precisato le conclusioni come da note depositate congiuntamente il 13 maggio 2024, ribadite all'udienza;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dai documenti prodotti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio il
29 marzo 1987 a Castellammare di Stabia (Napoli) e che dall'unione sono nati due figli, nata il [...] a [...] e , Per_1 Per_2
nato il [...] a [...], quest'ultimo non economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione agli atti, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, in quanto la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza del 21 giugno 2022, fissata per la comparizione dei coniugi davanti al Presidente di sezione, delegato dal Presidente del Tribunale, sostituita dal deposito di note scritte, nel procedimento di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Bologna il 20 luglio 2022;
ritenuto altresì che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni del divorzio concordate dai coniugi è previsto il trasferimento, da parte di a , della quota di Controparte_1 Parte_1
comproprietà in ragione di un mezzo di porzione del fabbricato sito in Comune di
Castel San Pietro Terme (Bologna), via Giuseppe Tanari n. 190, costituita “da un
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appartamento ad uso civile abitazione al primo piano con annessi cantina ed autorimessa al piano terra, pertinenziali, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune al Foglio 92, con particelle: - 269, sub. 15, piano T-1, categoria A/3, classe 3, vani 5, rendita €.503,55 superficie 111 mq - e 269 sub. 7;
piano T, categoria C/6,
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