Trib. Pescara, sentenza 10/12/2024, n. 1394

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 10/12/2024, n. 1394
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 1394
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. 2035/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2035/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELA Parte_1 C.F._1
BERTOLINI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIO SABLONE, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 06.06.2023 ha agito in giudizio nei confronti Parte_1
della coniuge separata hiedendo che il Tribunale volesse: CP_1


1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai signori e in data 12.09.2007 a Pescara e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1

Stato Civile del Comune di Pescara A, Anno 207 ed ordinare per l'effetto all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Pescara di procedere alla annotazione della emendata sentenza come per legge, confermando per il resto le condizioni qui riportate;



2. riconfermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2

disporre la collocazione degli stessi presso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa di via Celestino V n. 19 a Pescara;



3. prevedere che e possano intrattenersi con il padre con le seguenti modalità: Per_1 Per_2

- fine settimana alternati, dalle 18 del venerdì alle 21,30 della domenica nel periodo scolastico e alle
23,00 nel periodo non scolastico;

- visite infrasettimanali: il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio a settima, preferibilmente il giovedì dalle 18 alle 21,30 nel periodo scolastico;
con pernottamento nel periodo non scolastico e nelle settimane in cui il padre non ha il weekend con i figli:

- nel periodo scolastico il padre potrà accompagnare a scuola i figli due mattine a settimana;

- nel periodo natalizio: mantenendo l'accordo contenuto in separazione nei giorni del 24e 25, i minori trascorreranno i giorni dal 26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore;

- nel periodo pasquale: i minori trascorreranno il pranzo di Pasqua con il padre e la cena con la madre;
il sabato di Pasqua e il lunedì di Pasquetta saranno trascorsi alternativamente con il padre e con la madre;

- nel periodo estivo: i minori trascorreranno die settimane frazionate o consecutive nei mesi di luglio o agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno;

- nelle feste rosse: i minori passeranno 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ad anni alterni con il padre e con la madre;

- nei compleanni dei minori: ciascun genitore passerà almeno qualche ora con i minori nel giorno del loro compleanno;

- nei compleanni dei genitori: ciascun genitore passerà il proprio compleanno con la presenza dei figli almeno per qualche ora;

pagina 2 di 10 - qualora i diritti di visita siano frequentemente e ingiustamente non rispettati, le giornate perse saranno aggiunte alle vacanze estive;

- ciascun genitore dovrà tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore evitando critiche e commenti negativi e ogni forma di aggressività verbale e non, con la responsabilità anche u altre figure familiari che possano venir meno a questa fondamentale forma di attenzione;



4. disporre da parte di nei confronti di la corresponsione di un Parte_1 CP_1

contributo mensile al mantenimento dei figli di euro 350,00 per ciascuno (per un totale di euro 700,00) da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente già in uso tra le parti, nonché il versamento del 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo famiglia dell'intestato Tribunale;



5. confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora che ivi continuerà a CP_1 vivere con i figli minori”.

La resistente si è costituita in giudizio con apposita comparsa nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai
Sig.ri e in data 12.09.2007 in Pescara e trascritto nei registri dello CP_1 Parte_1
Stato Civile del Comune di Pescara;

- confermare l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi in genitori con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre in Pescara via Celestino V n. 19;

- rigettare la richiesta di eliminazione dell'assegno di mantenimento a favore della Sig.ra CP_1
e per l'effetto confermare le disposizioni economiche di cui all'omologa dell'accordo di
[...]
separazione con i relativi adeguamenti ISTAT e pertanto disporre la prosecuzione del versamento da parte del Sig. nei confronti della Sig.ra della somma di € 1.000,00 oggi Parte_1 CP_1
€ 1.163,23 come da adeguamento ISTAT, (407,05 per ciascun figlio ed € 348,90 per la Sig.ra CP_1
mensili da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese su conto corrente già in uso tra le parti nonché il versamento del 100% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo famiglia del Tribunale di
Pescara così come sino ad ora è stato;

- rigettare la richiesta di modifica delle disposizioni sul diritto di visita dei figli minori in quanto non ricorrono i relativi presupposti con conseguente audizione di minori e in caso di Per_1 Per_2
modifiche alle disposizioni relative al diritto di visita dei figli minori e già in uso tra Per_1 Per_2
le parti;

- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra in quanto collocataria dei figli CP_1
minori;

pagina 3 di 10 - in via subordinata disporre il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_1
nella misura di € 500,00 ciascuno e di € 163,00 in favore della Sig.ra fermo Per_2 CP_1
restando tutte le richieste già indicate non aventi natura economica;

- con conferma degli accordi raggiunti in sede di separazione per tutto quanto qui non indicato”.
All'esito della prima udienza, il giudice relatore ha rinviato la causa all'udienza del 19.10.2023 per verificare la possibilità di un accordo tra le parti.
All'esito di tale udienza, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, il giudice relatore ha pronunciato la seguente ordinanza:
considerato che:
1) In questa fase, non essendo ancora stata pronunciata sentenza di divorzio, non si discute di assegno divorzile ma di eventuale revoca o modifica di quello di separazione;

2) In proposito va rilevato che il ricorrente non ha dimostrato la diminuzione dei propri redditi lavorativi, avendo omesso di depositare le dichiarazioni dei redditi del periodo che ha preceduto
l'accordo di separazione (raggiunto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi