Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 13
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Testo completo
N. R.G. 3487/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3487 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da:
CH IA, nata ad [...] il [...] e residente in [...]
(C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfonso Marco Cardella, del Foro
di Agrigento (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito
in Licata (Ag), in Via Doberdò, n. 2/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del
predetto difensore;
ATTRICE
contro
OC S.P.A. (P.I. 11259020151), in persona del suo procuratore ad negotia Dr. Ferdinando
Scoa, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania (C.F. [...]
– fax: 095/382264 – pec: santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it ) ed elettivamente domiciliata
pagina 1 di 13
presso lo studio dell'Avv. Maria Carmela Infurna, sito a Agrigento, in via Cicerone n° 12, giusta
procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
EL LL (CF. [...]) nata a [...] il [...] e
residente in [...];
ST NEW TEAM SRL (P.I.: 02580600845) con sede legale in V.LE ALDO MORO 184/A
92026 FAVARA AG;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “
1. Accertare e dichiarare la veridicità dell'assunto di parte attrice e
ritenere l'esclusiva responsabilità del sig. ON NC, conducente dall'autovettura CI Y
targata BT968EA di proprietà della sig. VI NT, nella causazione del sinistro;
2. Per
l'effetto, condannare in solido gli odierni convenuti a risarcire in favore della minore AR
IA i danni non patrimoniali subiti dalla stessa a seguito del sinistro, quantificati, ad oggi, in un
totale di € 90.136,00 (giusta tabella di riferimento del Tribunale di Milano) o nella maggiore o minore
somma che sarà accertata in corso di causa anche a seguito dell'espletanda C.T.U. A tale importo va
aggiunto il danno esistenziale nella misura che il Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, oltre
la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento alla liquidazione e gli interessi legali dal giorno di
messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare gli odierni convenuti in solido al pagamento
di una somma equitativamente determinata dal Giudice a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96,
ult. cpv. c.p.c.;
4. con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle interamente anticipate”.
pagina 2 di 13 Nell'interesse di parte convenuta: “PIACCIA all'Ill.mo Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria
istanza deduzione eccezione e difesa, così statuire: - ritenere l'inapplicabilità alla fattispecie dedotta
dell'art. 141 C. Ass. e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata
contro
AS S.p.a., siccome
inammissibile;
- rigettare, per i motivi sopra dedotti, la domanda siccome infondata in fatto ed in
diritto;
- in via gradata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda, ridurla in esito alle
risultanze istruttorie e le evidenze probatorie, quali esse emergeranno nel corso del presente giudizio,
se ed in quanto opponibili alla AS S.p.a., contenendo la condanna entro i limiti di quanto
provato nel contraddittorio tra le parti, con dichiarazione del concorso colposo della minore per
mancato utilizzo del caso, nonché della mora credendi in cui versano le controparti;
- dire non dovuto
il cumulo tra interessi legali e rivalutazione della moneta;
- rigettare, per i motivi sopra premessi, la
chiesta condanna ex art. 96 c.p.c., siccome infondata;
- con vittoria spese e compensi”.
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, AT IN e CH
NZ, nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore CH IA,
hanno convenuto in giudizio la società OC ASSICURAZIONI S.P.A. e EL
LL, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni che sarebbero
derivati alla minore dal sinistro stradale verificatosi ad Agrigento, all'intersezione tra la via
Miramare e la via Francesco Terrachini, alle ore 23,30 del 29/7/2018.
1.2. A sostegno della domanda hanno dedotto:
1.2.1. che la società convenuta è la compagnia assicuratrice del ciclomotore Liberty Piaggio,
targato X5B35G sul quale la minore AR IA stava viaggiando, quale terza
trasportata, al momento del sinistro;
pagina 3 di 13
1.2.2. che la convenuta VI NT è la proprietaria del veicolo CI Y, targato
BT968EA, veicolo antagonista nel sinistro;
1.2.3. che in data 29/7/2018, alle ore 23.30 circa, il sig. NC ON, alla guida
dell'autovettura CI Y targata BT968EA, di proprietà della sig.ra VI NT,
percorrendo la via Miramare in Agrigento (frazione Zingarello) sarebbe giunto
all'intersezione con via Francesco Terrachini e, non rispettando il segnale di STOP,
avrebbe proseguito la marcia ed effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra,
invadendo la corsia riservata alla circolazione del ciclomotore Liberty Piaggio, targato
X5B35G, e collidendo con quest'ultimo;
il ciclomotore, di proprietà della ditta EW
TE di AN, era condotto dalla minore AN IA e su di esso viaggiava la
minore AR IA che sarebbe stata scaraventata a terra riportando gravi lesioni.
1.3. La parte attrice ha riferito di averi rifiutato, ritenendole non congrue, le seguenti proposte
risarcitorie della società convenuta:
1.3.1. la somma di Euro 8.650 offerta in data imprecisata;
1.3.2. la somma di Euro 4.260,00 offerta in data 26/8/2019;
1.3.3. la somma di Euro € 10.000,00 comprensiva di spese legali offerta in data 13.01.2020.
1.4. La parte attrice ha inoltre chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di un'ulteriore
somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deducendo che la compagnia assicuratrice avrebbe resistito con
mala fede o colpa grave alle richieste risarcitorie avanzate dalla danneggiata.
1.5. AR IA, divenuta maggiorenne in corso di causa, si è costituita in proprio nel presente
giudizio con comparsa del 3/1/2022.
1.6. Costituendosi in giudizio, la società convenuta OC ASSICURAZIONI S.P.A. ha in primo
luogo eccepito l'inammissibilità della domanda sul presupposto dell'affermata inapplicabilità
dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass. in un'ipotesi, come quella di specie, in cui
pagina 4 di 13
l'attore invochi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista nella causazione
del sinistro.
1.7. Nel merito, la società convenuta ha eccepito il mancato uso del casco protettivo da parte della
danneggiata chiedendo la riduzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle
conseguenze che ne sono derivate, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c..
1.8. Da ultimo, la società convenuta ha contestato l'entità dei danni indicata in citazione e il contenuto
della relazione tecnica medico-legale di parte depositata da parte attrice.
1.9. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
litisconsorte necessario AN EW TE s.r.l., società proprietaria del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3487 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da:
CH IA, nata ad [...] il [...] e residente in [...]
(C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfonso Marco Cardella, del Foro
di Agrigento (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito
in Licata (Ag), in Via Doberdò, n. 2/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del
predetto difensore;
ATTRICE
contro
OC S.P.A. (P.I. 11259020151), in persona del suo procuratore ad negotia Dr. Ferdinando
Scoa, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania (C.F. [...]
– fax: 095/382264 – pec: santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it ) ed elettivamente domiciliata
pagina 1 di 13
presso lo studio dell'Avv. Maria Carmela Infurna, sito a Agrigento, in via Cicerone n° 12, giusta
procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
EL LL (CF. [...]) nata a [...] il [...] e
residente in [...];
ST NEW TEAM SRL (P.I.: 02580600845) con sede legale in V.LE ALDO MORO 184/A
92026 FAVARA AG;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “
1. Accertare e dichiarare la veridicità dell'assunto di parte attrice e
ritenere l'esclusiva responsabilità del sig. ON NC, conducente dall'autovettura CI Y
targata BT968EA di proprietà della sig. VI NT, nella causazione del sinistro;
2. Per
l'effetto, condannare in solido gli odierni convenuti a risarcire in favore della minore AR
IA i danni non patrimoniali subiti dalla stessa a seguito del sinistro, quantificati, ad oggi, in un
totale di € 90.136,00 (giusta tabella di riferimento del Tribunale di Milano) o nella maggiore o minore
somma che sarà accertata in corso di causa anche a seguito dell'espletanda C.T.U. A tale importo va
aggiunto il danno esistenziale nella misura che il Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, oltre
la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento alla liquidazione e gli interessi legali dal giorno di
messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare gli odierni convenuti in solido al pagamento
di una somma equitativamente determinata dal Giudice a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96,
ult. cpv. c.p.c.;
4. con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle interamente anticipate”.
pagina 2 di 13 Nell'interesse di parte convenuta: “PIACCIA all'Ill.mo Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria
istanza deduzione eccezione e difesa, così statuire: - ritenere l'inapplicabilità alla fattispecie dedotta
dell'art. 141 C. Ass. e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata
contro
AS S.p.a., siccome
inammissibile;
- rigettare, per i motivi sopra dedotti, la domanda siccome infondata in fatto ed in
diritto;
- in via gradata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda, ridurla in esito alle
risultanze istruttorie e le evidenze probatorie, quali esse emergeranno nel corso del presente giudizio,
se ed in quanto opponibili alla AS S.p.a., contenendo la condanna entro i limiti di quanto
provato nel contraddittorio tra le parti, con dichiarazione del concorso colposo della minore per
mancato utilizzo del caso, nonché della mora credendi in cui versano le controparti;
- dire non dovuto
il cumulo tra interessi legali e rivalutazione della moneta;
- rigettare, per i motivi sopra premessi, la
chiesta condanna ex art. 96 c.p.c., siccome infondata;
- con vittoria spese e compensi”.
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, AT IN e CH
NZ, nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore CH IA,
hanno convenuto in giudizio la società OC ASSICURAZIONI S.P.A. e EL
LL, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni che sarebbero
derivati alla minore dal sinistro stradale verificatosi ad Agrigento, all'intersezione tra la via
Miramare e la via Francesco Terrachini, alle ore 23,30 del 29/7/2018.
1.2. A sostegno della domanda hanno dedotto:
1.2.1. che la società convenuta è la compagnia assicuratrice del ciclomotore Liberty Piaggio,
targato X5B35G sul quale la minore AR IA stava viaggiando, quale terza
trasportata, al momento del sinistro;
pagina 3 di 13
1.2.2. che la convenuta VI NT è la proprietaria del veicolo CI Y, targato
BT968EA, veicolo antagonista nel sinistro;
1.2.3. che in data 29/7/2018, alle ore 23.30 circa, il sig. NC ON, alla guida
dell'autovettura CI Y targata BT968EA, di proprietà della sig.ra VI NT,
percorrendo la via Miramare in Agrigento (frazione Zingarello) sarebbe giunto
all'intersezione con via Francesco Terrachini e, non rispettando il segnale di STOP,
avrebbe proseguito la marcia ed effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra,
invadendo la corsia riservata alla circolazione del ciclomotore Liberty Piaggio, targato
X5B35G, e collidendo con quest'ultimo;
il ciclomotore, di proprietà della ditta EW
TE di AN, era condotto dalla minore AN IA e su di esso viaggiava la
minore AR IA che sarebbe stata scaraventata a terra riportando gravi lesioni.
1.3. La parte attrice ha riferito di averi rifiutato, ritenendole non congrue, le seguenti proposte
risarcitorie della società convenuta:
1.3.1. la somma di Euro 8.650 offerta in data imprecisata;
1.3.2. la somma di Euro 4.260,00 offerta in data 26/8/2019;
1.3.3. la somma di Euro € 10.000,00 comprensiva di spese legali offerta in data 13.01.2020.
1.4. La parte attrice ha inoltre chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di un'ulteriore
somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deducendo che la compagnia assicuratrice avrebbe resistito con
mala fede o colpa grave alle richieste risarcitorie avanzate dalla danneggiata.
1.5. AR IA, divenuta maggiorenne in corso di causa, si è costituita in proprio nel presente
giudizio con comparsa del 3/1/2022.
1.6. Costituendosi in giudizio, la società convenuta OC ASSICURAZIONI S.P.A. ha in primo
luogo eccepito l'inammissibilità della domanda sul presupposto dell'affermata inapplicabilità
dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass. in un'ipotesi, come quella di specie, in cui
pagina 4 di 13
l'attore invochi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista nella causazione
del sinistro.
1.7. Nel merito, la società convenuta ha eccepito il mancato uso del casco protettivo da parte della
danneggiata chiedendo la riduzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle
conseguenze che ne sono derivate, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c..
1.8. Da ultimo, la società convenuta ha contestato l'entità dei danni indicata in citazione e il contenuto
della relazione tecnica medico-legale di parte depositata da parte attrice.
1.9. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
litisconsorte necessario AN EW TE s.r.l., società proprietaria del
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