Trib. Tivoli, sentenza 13/11/2024, n. 1297

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 13/11/2024, n. 1297
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1297
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2920/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. M C Presidente rel. Dott. F M C Giudice Dott. V C Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2920/2020 promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ARONA GIOVANNI ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CARUSO MARCO resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, dell'8 luglio 2024

pagina1 di 7

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per ottenere la separazione personale in relazione al matrimonio che lo stesso ha dedotto di avere contratto a Grottaferrata in data 3/6/1996 con , trascritto nei registri dello stato civile anno Controparte_1
1996, atto n. 41, parte II, serie A. Ha esposto il ricorrente:
- che dal matrimonio è nato il figlio (24.12.2002);
Persona_1
- che i coniugi hanno stabilito la loro residenza in Monterotondo, via Carlo Pisacane n. 14, abitazione acquistata in comproprietà e rivenduta con ricavato suddiviso tra i coniugi;

- che già da molto tempo i coniugi vivono separati;

- che egli lavora come musicista ed ha percepito redditi di euro 7.000,00 per l'anno 2017 e di 7.500,00 euro per gli anni 2018 e 2019;

- che anche la resistente è musicista e lavora come addetta alle CP_1 pulizie;

- che egli frequenta regolarmente il figlio, il quale talvolta pernotta anche presso la sua abitazione ed ha versato per il mantenimento di quest'ultimo ciò che ha potuto in relazione ai suoi redditi. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;

2) Disporre che i coniugi provvederanno autonomamente al loro sostentamento;

3) Disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre con diritto del padre di frequentare il figlio quando lo desidera con congruo preavviso ed in considerazione degli impegni del minore e solo in ipotesi di eventuale disaccordo con la madre: a) il padre potrà tenere con se il figlio un giorno infrasettimanale dall'orario di uscita da scuola sino alla mattina successiva impegnandosi ad accompagnarlo il giorno dopo presso l'istituto scolastico;
b) il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori dal venerdì all'uscita di scuola fino sino al lunedì mattina con loro impegno a riaccompagnarlo presso l'istituto scolastico;
c) il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori il 50% delle vacanze scolastiche nel periodo pasquale e natalizio ed in ogni altra festività comprese quelle estive con impegno di ciascuno di essi a comunicare l'uno all'altro entro il mese di maggio le date previste per i rispettivi soggiorni prolungati per un periodo consecutivo non superiore a quindici giorni;

4) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed
pagina2 di 7 istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) Disporre che il padre sosterrà direttamente le spese ordinarie del figlio per il periodo in cui lo terrà presso di se e verserà per il contributo al mantenimento del figlio minore in favore della moglie l'assegno mensile pari ad Controparte_1

€ 300,00 comprensive delle spese straordinarie entro il giorno 25 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il padre rimborserà nella misura del 50% quanto verrà speso dalla moglie per le spese sanitarie straordinarie non erogate dal S.S.N., e per le spese sportive e ricreative preventivamente concordate tra i genitori e documentate”. Si è costituita la resistente, richiamandosi ai contenuti di una querela presentata nei riguardi dell' evidenziando quanto segue: Parte_1
- di essere stata costretta a fuggire dalla casa familiare nell'anno 2007 poiché era in pericolo la salute fisica e mentale sua e del figlio, soffrendo il ricorrente di una patologia di bipolarismo che lo ha visto anche al centro di ricoveri vari e vicissitudini contro le forze di Polizia;

- che a quei tempi il figlioletto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi