Trib. Messina, sentenza 02/01/2025, n. 3
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Messina PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott.ssa Viviana Cusolito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2282/2010 R.G., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024 e promossa
D A
MARCHIAFAVA GI, (C.F.: [...])
SI GI, (C.F.: [...])
LL PATRIZIA, (C.F.: [...]),
IT SANTINA, (C.F.: [...])
TT MA, (C.F.: [...]) IA NA OF (C.F.: JML
LZF 66E53 Z127G), in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sui minori TT OL e
TT NC tutti e tre n.q. di eredi legittimi del sig. TT TE,
CH OV, (C.F.: [...]), CH SA (C.F.:
[...]), CH MA (C.F.: [...]), quali eredi legittimi della sig.ra AD CI(C.F.: [...])
CC SJ (C.F.: [...]) quale erede di EF PP originaria attrice tutti rappresentati e difesi, giuste procura in atti, dagli Avv.ti Teresa Notaro, Vittoria Gangemi e
Giuseppina Donato
E
CONSORZIO FERROFIR IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, in persona del liquidatore dott. Elio dell'Erario, c.fisc. 00443020581, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
BARBARO GUIDO che lo rappresenta, giusta procura in atti, anche disgiuntamente all'avv.
TOCCI FRANCESCO e l'avv. TOCCI DEMETRIO
CONVENUTO
ENTE FERROVIE DELLO STATO, in persona del legale rappresentante p.t.
1 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.c.fisc.
01585570581,
ITALFERR S.P.A. , in persona del legale rappresentante p.t.
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto in riassunzione ritualmente notificato Di ST GI, AR PP,
NI PP, CR PA, TO AN, DA IC, PA IA, IE
LI FI in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sui minori PA IC e PA
CE, quali eredi di PA MA, citavano in giudizio il Consorzio FE, Rete Ferroviaria
Spa, Italferr Spa e l'Ente Ferrovie dello Stato premettendo di avere, con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.12.2003, citato detti enti davanti alla Corte di Appello di Messina
“in opposizione alla stima della Commissione Provinciale Espropriazioni presso la Agenzia del territorio di Messina” esponendo di essere tutti proprietari di immobili siti nel Comune di Messina,
Villagio Santo ricadenti nell'area limitrofa a quella di realizzazione della “Galleria dei Peloritani”, così come specificatamente individuati nell'atto stesso. Aggiungevano che, nell'anno 2002, il
Consorzio FE - concessionario deputato alla esecuzione dei lavori, con concedente Ente
Ferrovie dello Stato - aveva loro notificato lettere aventi ad oggetto “limitazioni all'utilizzo della fascia superficiale sovrastante il bacino di influenza della nuova Galleria dei Peloritani”, dando atto che il “Governo di Messina”, aveva, ex artt. 17,18 e 24 L. 2359/1865, disposto il deposito degli atti relativi a detto asservimento e che negli stessi – fra l'altro - era espressamente previsto che “non potranno essere eseguite nuove costruzioni di qualsiasi genere che gravino sopra le gallerie né ampliamenti di fabbricati esistenti, sia in verticale che in orizzontale”. Rilevavano che in detto atto era altresì indicata la misura della indennità ex art. 46 L. 2359/1865 nonché la indicazione che, in caso di mancata accettazione, dette indennità sarebbero rimaste depositate alla
Cassa Depositi e Prestiti. Ripercorrevano le ulteriori vicende che avevano riguardato tale asservimento e rilevavano che essi non avevano accettato le indennità come indicate nei prospetti allegati agli atti, avendole ritenute irrisorie. Pertanto citavano gli enti suindicati e chiedevano che detta indennità fosse rideterminata tenuto conto del danno di natura permanente nonché della diminuzione di valore degli immobili anche considerato che detto indennizzo doveva essere commisurato al pregiudizio “effettivo ed attuale” e non già a criteri predeterminati. Per tali motivi chiedevano che, accolta la opposizione alla stima e dichiarato che essi attori non accettavano le indennità di asservimento, le stesse fossero rideterminate in una somma congrua che tenesse conto degli effettivi danni e pregiudizi subiti, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria.
Aggiungevano che il Consorzio FE si era costituito rilevando che, laddove le parti avessero inteso richiedere l'effettivo danno subito, la competenza doveva ritenersi del Tribunale e non già della Corte di Appello, competente solo per la opposizione alla indennità di stima e che la Corte di
2
Appello, con sentenza n. 97/2010, in accoglimento di detta eccezione, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia dichiarando la competenza del Tribunale. Tutto ciò premesso chiedevano la condanna dei convenuta al pagamento della indennità ex art. 46 L. 2359/1865 in misura congrua tenendo conto del valore di mercato dei beni e degli altri valori rilevanti, oltre che della rivalutazione e degli interesse ed il maggior danno ex art. 1224 cc.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituivano Rete Ferroviaria Italiana, Italferr Spa e
Ente Ferrovie dello Stato mentre si costituiva, con comparsa depositata in data 21.7.2010, il
Consorzio FE ribadendo che l'indennizzo richiesto dagli attori andava determinato, ai sensi dell'art. 46 della l. 2359/1865, avendo riguardo al pregiudizio attuale ed effettivo. Esponeva che la indennità che era stata offerta agli odierni attori appariva congrua anche tenuto conto che gli stessi avrebbero potuto continuare a godere dei propri edifici senza alcun limite ed a
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Messina PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott.ssa Viviana Cusolito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2282/2010 R.G., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024 e promossa
D A
MARCHIAFAVA GI, (C.F.: [...])
SI GI, (C.F.: [...])
LL PATRIZIA, (C.F.: [...]),
IT SANTINA, (C.F.: [...])
TT MA, (C.F.: [...]) IA NA OF (C.F.: JML
LZF 66E53 Z127G), in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sui minori TT OL e
TT NC tutti e tre n.q. di eredi legittimi del sig. TT TE,
CH OV, (C.F.: [...]), CH SA (C.F.:
[...]), CH MA (C.F.: [...]), quali eredi legittimi della sig.ra AD CI(C.F.: [...])
CC SJ (C.F.: [...]) quale erede di EF PP originaria attrice tutti rappresentati e difesi, giuste procura in atti, dagli Avv.ti Teresa Notaro, Vittoria Gangemi e
Giuseppina Donato
E
CONSORZIO FERROFIR IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, in persona del liquidatore dott. Elio dell'Erario, c.fisc. 00443020581, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
BARBARO GUIDO che lo rappresenta, giusta procura in atti, anche disgiuntamente all'avv.
TOCCI FRANCESCO e l'avv. TOCCI DEMETRIO
CONVENUTO
ENTE FERROVIE DELLO STATO, in persona del legale rappresentante p.t.
1 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.c.fisc.
01585570581,
ITALFERR S.P.A. , in persona del legale rappresentante p.t.
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto in riassunzione ritualmente notificato Di ST GI, AR PP,
NI PP, CR PA, TO AN, DA IC, PA IA, IE
LI FI in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sui minori PA IC e PA
CE, quali eredi di PA MA, citavano in giudizio il Consorzio FE, Rete Ferroviaria
Spa, Italferr Spa e l'Ente Ferrovie dello Stato premettendo di avere, con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.12.2003, citato detti enti davanti alla Corte di Appello di Messina
“in opposizione alla stima della Commissione Provinciale Espropriazioni presso la Agenzia del territorio di Messina” esponendo di essere tutti proprietari di immobili siti nel Comune di Messina,
Villagio Santo ricadenti nell'area limitrofa a quella di realizzazione della “Galleria dei Peloritani”, così come specificatamente individuati nell'atto stesso. Aggiungevano che, nell'anno 2002, il
Consorzio FE - concessionario deputato alla esecuzione dei lavori, con concedente Ente
Ferrovie dello Stato - aveva loro notificato lettere aventi ad oggetto “limitazioni all'utilizzo della fascia superficiale sovrastante il bacino di influenza della nuova Galleria dei Peloritani”, dando atto che il “Governo di Messina”, aveva, ex artt. 17,18 e 24 L. 2359/1865, disposto il deposito degli atti relativi a detto asservimento e che negli stessi – fra l'altro - era espressamente previsto che “non potranno essere eseguite nuove costruzioni di qualsiasi genere che gravino sopra le gallerie né ampliamenti di fabbricati esistenti, sia in verticale che in orizzontale”. Rilevavano che in detto atto era altresì indicata la misura della indennità ex art. 46 L. 2359/1865 nonché la indicazione che, in caso di mancata accettazione, dette indennità sarebbero rimaste depositate alla
Cassa Depositi e Prestiti. Ripercorrevano le ulteriori vicende che avevano riguardato tale asservimento e rilevavano che essi non avevano accettato le indennità come indicate nei prospetti allegati agli atti, avendole ritenute irrisorie. Pertanto citavano gli enti suindicati e chiedevano che detta indennità fosse rideterminata tenuto conto del danno di natura permanente nonché della diminuzione di valore degli immobili anche considerato che detto indennizzo doveva essere commisurato al pregiudizio “effettivo ed attuale” e non già a criteri predeterminati. Per tali motivi chiedevano che, accolta la opposizione alla stima e dichiarato che essi attori non accettavano le indennità di asservimento, le stesse fossero rideterminate in una somma congrua che tenesse conto degli effettivi danni e pregiudizi subiti, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria.
Aggiungevano che il Consorzio FE si era costituito rilevando che, laddove le parti avessero inteso richiedere l'effettivo danno subito, la competenza doveva ritenersi del Tribunale e non già della Corte di Appello, competente solo per la opposizione alla indennità di stima e che la Corte di
2
Appello, con sentenza n. 97/2010, in accoglimento di detta eccezione, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia dichiarando la competenza del Tribunale. Tutto ciò premesso chiedevano la condanna dei convenuta al pagamento della indennità ex art. 46 L. 2359/1865 in misura congrua tenendo conto del valore di mercato dei beni e degli altri valori rilevanti, oltre che della rivalutazione e degli interesse ed il maggior danno ex art. 1224 cc.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituivano Rete Ferroviaria Italiana, Italferr Spa e
Ente Ferrovie dello Stato mentre si costituiva, con comparsa depositata in data 21.7.2010, il
Consorzio FE ribadendo che l'indennizzo richiesto dagli attori andava determinato, ai sensi dell'art. 46 della l. 2359/1865, avendo riguardo al pregiudizio attuale ed effettivo. Esponeva che la indennità che era stata offerta agli odierni attori appariva congrua anche tenuto conto che gli stessi avrebbero potuto continuare a godere dei propri edifici senza alcun limite ed a
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi