Trib. Brescia, sentenza 14/11/2024, n. 4656

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 14/11/2024, n. 4656
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 4656
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo


N.R.G. 6703/2023

R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. C C Presidente dott. A G M Giudice dott. A G Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 28.10.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6703/2023, promosso da:
nato in Pakistan il 19.2.1996, c.f. , CUI 05HPNLO;
Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. A P;

RICORRENTE contro
;
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

Rilevato in fatto

1. In data 21.9.2022, cittadino pachistano nato il 19.2.1996, ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla di con provvedimento in data 27.4.2023 (notificato all'istante in data 8.5.2023). CP_1 CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si fonda sul CP_1 fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di legami familiari in Italia (mentre avrebbe mantenuto contatti con la sua famiglia di origine), avrebbe lavorato ma percependo redditi esigui (e perciò insufficienti ad assicurargli condizioni di vita dignitose) e proverrebbe da una zona non soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
Pag. 1 di 6 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 25.5.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente nel Paese di accoglienza (come attestato dai seguenti documenti: comunicazione di ospitalità rilasciata da in favore dell'istante il 28.2.2022;
CP_2 estratto conto previdenziale aggiornato all'8.5.2023;
certificazioni uniche 2020-2021-2022-2023;
CP_3 busta paga relativa al mese di settembre 2018 rilasciata dall'impresa “Ristorante Giapponese Ichipan di Lin Yinyo”;
buste paga dal settembre 2019 all'aprile 2023 relative al contratto di lavoro stipulato con la
comunicazione relativa a tale rapporto di lavoro;
certificazione di Controparte_4 Pt_2 conoscenza della lingua italiana di livello A1 rilasciata dal CPIA di Andria l'11.5.2018 con attestazione di frequenza al relativo corso).
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 24.8.2023, ribadendo la correttezza delle proprie valutazioni e chiedendo, CP_1 pertanto, il rigetto della domanda avversaria. Unitamente alla comparsa di risposta, ha depositato in atti relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di con annessa documentazione CP_1 raccolta in fase amministrativa.
4. In data 11.9.2024, il procuratore di parte ricorrente ha aggiornato la propria produzione documentale in ordine al percorso di integrazione avviato dal suo assistito, versando in atti l'estratto conto previdenziale aggiornato al 26.7.2024, la certificazione unica 2024 e le buste paga dal maggio 2023 CP_3 al luglio 2024.
5. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti svoltasi il 13.9.2024, il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi degli artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. – il 15.10.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali.
In data 19.9.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 26.9.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Lette le note scritte sostitutive della discussione orale depositate da parte ricorrente l'11.10.2024, la causa è stata, infine, decisa nella camera di consiglio del 28.10.2024.

Ritenuto in diritto

1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
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sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora
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