Trib. Bologna, sentenza 02/12/2024, n. 3124
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 160/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSSATO Parte_1 C.F._1
ANNA, elettivamente domiciliata in VIA GUIDICINI 16 BOLOGNA presso il difensore avv.
MUSSATO ANNA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 8.1.2024 (nata in [...] l'[...]) chiede la separazione Parte_1 personale dal marito (nato in [...] il [...]) col quale ha contratto Controparte_1 matrimonio in Burundi 27.9.2003 poi trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Fucecchio (FI) suddetto Comune al n.12, Parte 2, Serie C, dell'anno 2021.
Dalla loro unione sono nati tre figli: (20 anni - 25.4.2004), (17 anni - 13.1.2007), Per_1 PE
(13 anni - 20.11.2011). ER
I coniugi (cittadini italiani) hanno visto naufragare la loro relazione a novembre 2019 per dissapori: il marito è rimasto nella casa familiare a Fucecchio (FI) mentre la moglie (con i figli) si è trasferita a
Bologna (in accordo con il padre).
In ricorso assume di lavorare come infermiera dall'8.5.2020, mentre il marito si dedicherebbe a lavori occasionali.
pagina 1 di 6
non vede i figli da maggio 2021. Da luglio 2020 (data di effettivo Controparte_1 trasferimento) non versa nulla per loro;
non paga il mutuo di casa familiare (dove è rimasto a vivere), la moglie paga un canone di locazione di €.600 (doc.5).
Chiede: l'addebito della separazione al marito (per mancato mantenimento dei figli), l'affido esclusivo dei figli minori, la loro collocazione con sé, un calendario di visite padre/figli, un assegno di mantenimento per i 3 figli di €.900 totali (€.300 x 3) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito: la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è avvenuto ai sensi dell'art.140 c.p.c. presso la residenza anagrafica del marito (Fucecchio, via Romana Lucchese n.174).
Alla prima udienza (23.4.2024) veniva sentita la ricorrente, che dichiarava:
<Io e i miei figli non vediamo mio marito dal 2021. Mio marito non vede e non sente i figli da anni;
si fa vivo telefonicamente solo in occasione delle feste. I miei figli sono psicologicamente provati e hanno bisogno (specialmente e ) di sostegno psicologico. Persona_4 PE
Mio marito lavorava come operaio in una azienda;
dopo il mio trasferimento a Bologna, mi sono rivolto ad un avvocato per capire come ottenere un contributo al mantenimento dei miei figli. Lui si è licenziato. Io sono infermiera all'Ospedale Sant'Orsola, percepisco circa 1.900€ al mese per 13 mesi. Vivo in affitto da sola con i figli e pago circa 720,00€ al mese di affitto (incluse utenze). Percepisco 695,00€ al mese di assegno unico. Sono proprietaria in comunione con mio marito della casa in cui vivevo in precedenza con lui. Attualmente il mutuo (cointestato) lo sto pagando solo io. A causa dell'aumento del tasso dei mutui successivamente alla guerra ho effettuato la cessione del quinto dello stipendio per effettuare un rientro parziale ed abbassare la rata. Da ottobre 2022 pago interamente il mutuo;
finirò di pagare tra quattro anni. Non ho in atto investimenti o finanziamenti.>>
Dichiarata la contumacia del convenuto, il giudice assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti dell'art.473-bis. 22 c.p.c. con ordinanza pronunciata all'udienza del seguente tenore:
“Ritenuto che non è stato possibile effettuare il tentativo di conciliazione stante la assenza del marito della ricorrente;
ritenuto necessario effettuare attività istruttoria alla luce della presenza di figli minori della coppia:
- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, anche riguardo ad PE ER ogni decisione di maggiore interesse relativa ai figli, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.);
- dispone la loro collocazione prevalente presso la abitazione della madre;
- dispone che il padre possa vedere i figli liberamente, previo accordo da prendere con la madre e con gli stessi figli, vista la loro età, di volta in volta e compatibilmente con le esigenze dei figli di natura scolastica e ricreativa, indicativamente due pomeriggi a settimana senza pernotto;
- con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 160/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSSATO Parte_1 C.F._1
ANNA, elettivamente domiciliata in VIA GUIDICINI 16 BOLOGNA presso il difensore avv.
MUSSATO ANNA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 8.1.2024 (nata in [...] l'[...]) chiede la separazione Parte_1 personale dal marito (nato in [...] il [...]) col quale ha contratto Controparte_1 matrimonio in Burundi 27.9.2003 poi trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Fucecchio (FI) suddetto Comune al n.12, Parte 2, Serie C, dell'anno 2021.
Dalla loro unione sono nati tre figli: (20 anni - 25.4.2004), (17 anni - 13.1.2007), Per_1 PE
(13 anni - 20.11.2011). ER
I coniugi (cittadini italiani) hanno visto naufragare la loro relazione a novembre 2019 per dissapori: il marito è rimasto nella casa familiare a Fucecchio (FI) mentre la moglie (con i figli) si è trasferita a
Bologna (in accordo con il padre).
In ricorso assume di lavorare come infermiera dall'8.5.2020, mentre il marito si dedicherebbe a lavori occasionali.
pagina 1 di 6
non vede i figli da maggio 2021. Da luglio 2020 (data di effettivo Controparte_1 trasferimento) non versa nulla per loro;
non paga il mutuo di casa familiare (dove è rimasto a vivere), la moglie paga un canone di locazione di €.600 (doc.5).
Chiede: l'addebito della separazione al marito (per mancato mantenimento dei figli), l'affido esclusivo dei figli minori, la loro collocazione con sé, un calendario di visite padre/figli, un assegno di mantenimento per i 3 figli di €.900 totali (€.300 x 3) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito: la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è avvenuto ai sensi dell'art.140 c.p.c. presso la residenza anagrafica del marito (Fucecchio, via Romana Lucchese n.174).
Alla prima udienza (23.4.2024) veniva sentita la ricorrente, che dichiarava:
<Io e i miei figli non vediamo mio marito dal 2021. Mio marito non vede e non sente i figli da anni;
si fa vivo telefonicamente solo in occasione delle feste. I miei figli sono psicologicamente provati e hanno bisogno (specialmente e ) di sostegno psicologico. Persona_4 PE
Mio marito lavorava come operaio in una azienda;
dopo il mio trasferimento a Bologna, mi sono rivolto ad un avvocato per capire come ottenere un contributo al mantenimento dei miei figli. Lui si è licenziato. Io sono infermiera all'Ospedale Sant'Orsola, percepisco circa 1.900€ al mese per 13 mesi. Vivo in affitto da sola con i figli e pago circa 720,00€ al mese di affitto (incluse utenze). Percepisco 695,00€ al mese di assegno unico. Sono proprietaria in comunione con mio marito della casa in cui vivevo in precedenza con lui. Attualmente il mutuo (cointestato) lo sto pagando solo io. A causa dell'aumento del tasso dei mutui successivamente alla guerra ho effettuato la cessione del quinto dello stipendio per effettuare un rientro parziale ed abbassare la rata. Da ottobre 2022 pago interamente il mutuo;
finirò di pagare tra quattro anni. Non ho in atto investimenti o finanziamenti.>>
Dichiarata la contumacia del convenuto, il giudice assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti dell'art.473-bis. 22 c.p.c. con ordinanza pronunciata all'udienza del seguente tenore:
“Ritenuto che non è stato possibile effettuare il tentativo di conciliazione stante la assenza del marito della ricorrente;
ritenuto necessario effettuare attività istruttoria alla luce della presenza di figli minori della coppia:
- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, anche riguardo ad PE ER ogni decisione di maggiore interesse relativa ai figli, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.);
- dispone la loro collocazione prevalente presso la abitazione della madre;
- dispone che il padre possa vedere i figli liberamente, previo accordo da prendere con la madre e con gli stessi figli, vista la loro età, di volta in volta e compatibilmente con le esigenze dei figli di natura scolastica e ricreativa, indicativamente due pomeriggi a settimana senza pernotto;
- con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi