Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 224
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 8502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 20.12.2024 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Marco Secchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
E
(C.F nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentato dall'Avv. Clara Nicoletta Bevilacqua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 09.01.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I ORi e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1
reciproco rispetto.
2. I figli minori, e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini anagrafici.
3. La casa coniugale sita in Monza, in Via Tomaso Albinoni n. 3, di esclusiva proprietà della NO
, il cui mutuo è tuttavia cointestato tra i coniugi, è stata messa in vendita con il seguente Parte_1
accordo economico:
a) il OR corrisponderà l'intera rata di mutuo (ivi inclusa, quindi, la quota di spettanza CP_1
della NO ) per sei (6) mesi, a partire da novembre 2024, senza maturare alcun diritto Parte_1
al rimborso;
b) a partire dal settimo mese e sino al dodicesimo mese, il OR continuerà a CP_1 corrispondere l'intera rata di mutuo (ivi inclusa, quindi, la quota di spettanza della NO
[...]
) con la precisazione che il OR maturerà il diritto al rimborso della quota Pt_1 CP_1
anticipata, di spettanza della NO , che verrà corrisposto al momento effettivo della Parte_1
vendita della casa coniugale;
c) a partire dal dodicesimo mese, i coniugi continueranno a pagare in autonomia la propria quota di spettanza del rateo di mutuo. In particolare, il IG anticiperà mensilmente la quota CP_1
del 50% del rateo in favore della SI;
Parte_1
d) con particolare riferimento alla vendita della casa famigliare, la SI si impegna a Parte_1 rinnovare il mandato all'Agenzia Immobiliare sino alla effettiva vendita della medesima. La SI
si impegna, inoltre, a non intraprendere alcuna convivenza more uxorio nella casa Parte_1
famigliare sita in Monza, Via Albinoni;
e) gli arredi siti nella casa famigliare verranno venduti congiuntamente ad essa e/o potranno, a scelta dei coniugi, essere asportati da uno di essi previo accordo.
4. A scopo solutorio - compensativo dei rapporti tra i coniugi e quale condizione irrinunciabile ai fini della risoluzione della vertenza tra gli stessi, nell'ambito della complessa definizione della loro situazione patrimoniale, i coniugi hanno trovato un accordo con riferimento all'ordine di distribuzione della provvista che la SI ricaverà dalla vendita dell'immobile di sua Parte_1
proprietà sito in Monza, Via Albinoni n.
3. In particolare, la SI provvederà ad Parte_1
utilizzare la provvista nel seguente ordine:
a) Estinzione del mutuo fondiario di cui alle premesse (per l'importo residuo al momento della vendita) che avverrà contestualmente al rogito di vendita;
b) Estinzione del finanziamento cointestato tra i coniugi (n. 8640806 presso Intesa San Paolo S.p.A.) che dovrà avvenire, direttamente a cura della SI , entro e non oltre dieci giorni dal Parte_1
rogito dell'immobile di Via Albinoni n.
3. A tal proposito, le parti precisano quindi che dalla data di sottoscrizione del presente accordo e sino al rogito ciascuna di esse provvederà a pagare in autonomia la propria quota di spettanza del rateo del finanziamento in questione;
c) Rimborso, in favore del OR , della quota di mutuo di competenza della NO CP_1 [...]
eventualmente anticipata tra il settimo e il dodicesimo mese (cfr. art. 3 (b)) che dovrà avvenire Pt_1
entro e non oltre dieci giorni dal rogito di vendita dell'immobile di Via Albinoni n. 3;
d) Estinzione del finanziamento di cui alle premesse intestato al solo OR (Findomestic CP_1
Gruppo BNP Paribas n. 297231932) che dovrà avvenire mediante versamento della somma corrispondente sul c/c personale che il IG indicherà, il tutto entro e non oltre dieci CP_1 giorni dal rogito dell'immobile di Via Albinoni n.
3. Anche in tal caso, il OR si impegna CP_1
a corrispondere al creditore tutti gli importi dovuti entro le scadenze previste dal finanziamento stesso, per cui resta inteso che la , in ogni caso, riconoscerà al un importo pari Parte_1