Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 28

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 28
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 28
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 28569/2022 promossa da
HI KA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Daniela Loddo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gorgonzola (MI), via Respighi 11
ATTRICE contro
IMMOBIL TECHNOLOGY S.R.L. (C.F. 05353990962), con il patrocinio dell'avv. Fabio Testa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, via Pietro Calvi 9
CONVENUTA e con la chiamata di
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (C.F. 00875360018), con il patrocinio dell'avv. Cristina Pastorino, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Medardo Rosso, 15 TERZA CHIAMATA
Con note ex art 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti
CONCLUSIONI Per l'attrice: pagina 1 di 8


“Nel merito, in via principale:
-accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Immobil Technology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 1669 c.c. o di quella diversa norma ritenuta applicabile, nella causazione di tutti i danni patiti e patiendi dall' attrice, signora TI SC, in conseguenza dei gravi difetti meglio descritti in atti;
e, per l'effetto:
-condannare la convenuta Immobil Technology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'attrice tutti i danni subiti e subendi, nella misura di € 17.782,00, oltre IVA ed interessi legali dal dovuto al saldo, oltre al danno per il disagio conseguente al mancato godimento da parte dell'attrice e della propria famiglia dei locali per tutto il periodo di esecuzione dei lavori ripristinatori come indicato in atti, da determinarsi secondo i criteri di legge o, in subordine, di equità, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che verrà accertata come dovuta in corso di causa o equamente ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
-ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa, dalla n. 1 alla n. 26, da intendersi qui per brevità interamente riportate, fatta eccezione per eventuali espressioni negative e/o valutative, e da intendersi precedute dalla formula "Vero che". Si chiede, inoltre, di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova orale di parte convenuta che dovessero essere ammessi. Si indicano a testi i signori:
- ND LA, residente in [...] - 20147 Milano (MI);

- NN RD, residente in [...] - 20147 Milano (MI);

- PE NO, presso GR Idro-Edil-Energy, via Moirano n. 14 - 20019 Settimo Milanese (MI);

- SA PA, presso lefo S.r.l., via Bagarotti n. 34 - 20152 Milano (MI);

- AN OR, presso lefo S.r.l., via Bagarotti n. 34 - 20152 Milano (MI);

- legale rappresentante della ditta Edil Rafigi S.r.l.s. della provincia di Varese. b. disporre l'acquisizione in atti dell'intero fascicolo d'ufficio del giudizio per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis C.D.C. svoltosi tra le parti avanti al Tribunale di Milano, Sez. VII civile, rg 37351/21, dott. Grassi. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e della fase di istruzione preventiva (procedura ex art. 696-bis c.p.c. promossa dalla signora SC avanti al Tribunale di Milano, Sez. VII civile, rg 37351/21, dott. Grassi) e con rimborso del contributo unificato e della marca da bollo versati all'atto dell'iscrizione a ruolo di entrambi i procedimenti.
pagina 2 di 8
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, specificare capitoli di prova, indicare testimoni e nominare consulenti tecnici di parte nei termini di legge.”
Per la convenuta:
“In via pregiudiziale, in rito, l'odierna convenuta chiede di essere autorizzata alla chiamata del terzo: - SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, C.F. 00875360018 / P. IVA 11998320011, con sede in Torino, via Corte d'Appello, 11;
a tal fine espressamente l'esponente a mezzo dello scrivente difensore domanda il differimento dell'udienza fissata ex art. 168-bis, comma quinto, c.p.c. per il 20 dicembre 2022, con concessione di termine per la citazione del predetto terzo;

- in via principale e nel merito: rigettare ogni avversa istanza e domanda per le ragioni esposte nel presente atto (ovvero perché colpite da decadenza e/o prescrizione o comunque perché infondate in fatto e in diritto).
- in subordine, per l'assolutamente denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento, in capo alla odierna convenuta, di responsabilità per le presunte problematiche de quibus, condannarsi l'Assicurazione Reale Mutua a manlevarla e tenerla indenne in relazione a qualsiasi somma dovesse essere chiamato a corrispondere a parte avversaria, a qualsiasi titolo.
- rigettare le avverse istanze istruttorie perché inammissibili, con riserva di articolare prove dirette e contrarie;

- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari per la presente fase di giudizio, oltre che per la fase di accertamento tecnico preventivo (ponendo definitivamente le spese di CTU a carico dell'attrice e condannando quest'ultima al ristoro a favore di Immobil Technology s.r.l. delle spese per CTP).”
Per la terza chiamata:
“Nel merito:
- respingere tutte le domande svolte da Immobil Technology S.r.l., nei confronti dell'esponente, infondate nel fatto e nel diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;

- respingere, in ogni caso le domande attoree per intervenuta prescrizione e/o decadenza ex art. 1667 c.c. o art. 1669 c.c., o perché infondate nel fatto e nel diritto. In
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi