Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/12/2024, n. 734
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Testo completo
N. R.G. 623/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2021 promossa da:
ZI UE (cod.fisc.:[...]) con l'avv. BAGALINI MARCO e con domicilio eletto in presso lo studio del difensore in San Benedetto del Tronto
ATTORE contro
CA LE (cod,fisc.:[...]) con l'avv. STEFANELLI GIORGIA e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Stoppani 34 CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/05/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ZI NU richiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra SO AD, ex art. 2043 c.c., per i fatti descritti in premessa;
2) Condannare la parte convenuta, al risarcimento dei danni in favore della sig.ra NU ZI che, salvo migliore quantificazione, si richiedono nella residua misura di euro 10.064,78, ovvero a quella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Marco Bagalini che si dichiara antistatario.”
Con comparsa telematica in data 21.7.2021 la convenuta SO AD si costituiva in giudizio e richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via principale e nel merito: per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente la domanda formulata dalla Signora NU ZI nei confronti della Signora AD SO perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di competenze ed onorari del presente giudizio. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 6.9.2021 il Giudice verificata la regolare costituzione in giudizio delle parti, concedeva i termini per i deposito delle memorie ex art. 183 co.VI cpc con rinvio alla successiva udienza del 20.1.2022 in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie. Con provvedimento del 20.1.2022 il Giudice “Ammette la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta da parte attrice con i capitoli articolati e con i testi indicati nella memoria ex art. 183 co.VI n. 2
c.p.c.;
ammette la prova per testi richiesta dalla parte convenuta limitatamente ai capitoli da 5 a 9 di cui alla
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memoria ex art. 183 co.VI c.p.c. con esclusione degli altri in quanto non rilevanti e con i testi indicati ed autorizza il deposito di chiavetta USB dell'allegato 5. Fissa onde procedere all'interrogatorio formale della convenuta deferito dalla parte attrice ed alla audizione di n. 2 testi per parte, la nuova udienza del 23.5.22“. La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale della signora SO AD convenuta ed a mezzo audizione di tutti i testi richiesti ed ammessi ed all'esito, come da verbale di udienza del
20.1.2023, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni, la nuova udienza del 24.7.2023 nella quale il Giudice fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 18.3.2024 con termine per il deposito di note conclusionali riepilogative.
A seguito di alcuni rinvii sempre in sede di discussione, alla udienza del 6.5.2024 che si teneva in modalità scritta, il Giudice tratteneva la causa a sentenza.
Ritiene il Giudice che la domanda attorea di risarcimento danni ex art 2043 c.c. sia fondata e vada accolta: non possono esservi dubbi sulla condotta, dolosa, della convenuta SO AD che ha assecondato, accompagnando le figlie minori a San Benedetto del Tronto e dunque con la piena consapevolezza delle di loro intenzioni e del contenuto dello “striscione” da mostrare alla attrice in occasione del suo compleanno, così come è evidente che l'episodio abbia causato un danno alla attrice, lesa nella sua reputazione nel corso della serata davanti ai suoi invitati ed ai dipendenti del locale, peraltro pure suoi colleghi di lavoro. L'assunto della difesa della parte convenuta per cui “il danno morale non è risarcibile trattandosi di questione bagatellare, non connotata da serietà e gravità che non si concreta in una lesione grave di un diritto inviolabile costituzionalmente protetto;
il danno morale non è risarcibile trattandosi di questione bagatellare, non connotata da serietà e gravità che non si concreta in una lesione grave di un diritto inviolabile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2021 promossa da:
ZI UE (cod.fisc.:[...]) con l'avv. BAGALINI MARCO e con domicilio eletto in presso lo studio del difensore in San Benedetto del Tronto
ATTORE contro
CA LE (cod,fisc.:[...]) con l'avv. STEFANELLI GIORGIA e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Stoppani 34 CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/05/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ZI NU richiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra SO AD, ex art. 2043 c.c., per i fatti descritti in premessa;
2) Condannare la parte convenuta, al risarcimento dei danni in favore della sig.ra NU ZI che, salvo migliore quantificazione, si richiedono nella residua misura di euro 10.064,78, ovvero a quella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Marco Bagalini che si dichiara antistatario.”
Con comparsa telematica in data 21.7.2021 la convenuta SO AD si costituiva in giudizio e richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via principale e nel merito: per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente la domanda formulata dalla Signora NU ZI nei confronti della Signora AD SO perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di competenze ed onorari del presente giudizio. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 6.9.2021 il Giudice verificata la regolare costituzione in giudizio delle parti, concedeva i termini per i deposito delle memorie ex art. 183 co.VI cpc con rinvio alla successiva udienza del 20.1.2022 in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie. Con provvedimento del 20.1.2022 il Giudice “Ammette la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta da parte attrice con i capitoli articolati e con i testi indicati nella memoria ex art. 183 co.VI n. 2
c.p.c.;
ammette la prova per testi richiesta dalla parte convenuta limitatamente ai capitoli da 5 a 9 di cui alla
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memoria ex art. 183 co.VI c.p.c. con esclusione degli altri in quanto non rilevanti e con i testi indicati ed autorizza il deposito di chiavetta USB dell'allegato 5. Fissa onde procedere all'interrogatorio formale della convenuta deferito dalla parte attrice ed alla audizione di n. 2 testi per parte, la nuova udienza del 23.5.22“. La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale della signora SO AD convenuta ed a mezzo audizione di tutti i testi richiesti ed ammessi ed all'esito, come da verbale di udienza del
20.1.2023, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni, la nuova udienza del 24.7.2023 nella quale il Giudice fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 18.3.2024 con termine per il deposito di note conclusionali riepilogative.
A seguito di alcuni rinvii sempre in sede di discussione, alla udienza del 6.5.2024 che si teneva in modalità scritta, il Giudice tratteneva la causa a sentenza.
Ritiene il Giudice che la domanda attorea di risarcimento danni ex art 2043 c.c. sia fondata e vada accolta: non possono esservi dubbi sulla condotta, dolosa, della convenuta SO AD che ha assecondato, accompagnando le figlie minori a San Benedetto del Tronto e dunque con la piena consapevolezza delle di loro intenzioni e del contenuto dello “striscione” da mostrare alla attrice in occasione del suo compleanno, così come è evidente che l'episodio abbia causato un danno alla attrice, lesa nella sua reputazione nel corso della serata davanti ai suoi invitati ed ai dipendenti del locale, peraltro pure suoi colleghi di lavoro. L'assunto della difesa della parte convenuta per cui “il danno morale non è risarcibile trattandosi di questione bagatellare, non connotata da serietà e gravità che non si concreta in una lesione grave di un diritto inviolabile costituzionalmente protetto;
il danno morale non è risarcibile trattandosi di questione bagatellare, non connotata da serietà e gravità che non si concreta in una lesione grave di un diritto inviolabile
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