Trib. Bari, sentenza 21/11/2024, n. 4565

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 21/11/2024, n. 4565
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4565
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE
M, all'udienza del 21/11/2024 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro/previdenza e assistenza obbligatoria in primo grado ed iscritta al n. 9544 dell'anno 2023 RG
TRA
avv. VULPIS ELIO Parte_1
ricorrente
E
CP_1
resistente
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante evocava in giudizio la parte intimata, avanzando le conclusioni ivi in dettaglio indicate oltre alle spese di causa. Costei non si costituiva. All'udienza odierna, nessuno compariva e la causa veniva decisa in base agli atti come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Rileva preliminarmente il Giudicante che nel fascicolo di parte, in conformità al disposto dell'art. 74 cpc. att., non si rinviene la prova della notifica del ricorso alla parte intimata, quale parte convenuta che per altro non si è neppure costituita. Sul punto va rilevato che, attesa la natura ordinatoria del termine prescritto per la notifica del ricorso introduttivo ovvero di quello di riassunzione, l'istanza di proroga di tale termine può essere avanzata solo prima della sua scadenza. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.,
Sez. II, 19/01/2005, n. 1064
), poiché i termini stabiliti dal giudice per il compimento di un


atto
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