Trib. Brescia, sentenza 20/03/2024, n. 321

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 20/03/2024, n. 321
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 321
Data del deposito : 20 marzo 2024

Testo completo

N. 305 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
MA PP con l'avv. BERRUTI MARIO, avv. CHIOZZI VERA, avv. STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI con l'avv. MAZZARELLA PP nonché contro
INPS con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTI
Oggetto: Assegno - pensione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 19.02.2021, AM IU titolare di pensione di anzianità in regime di totalizzazione, con un periodo maturato presso I.N.P.S.( 5 anni) ed un periodo inerente la
gestione della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri (37 anni e 5 mesi), ha chiesto l'accertamento del suo diritto alla determinazione dell'importo della pensione di anzianità, nella quota riguardante la Cassa, con esclusione dal calcolo dei coefficienti di riduzione di cui al comma 13 dell'art. 34 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza adottato ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente trattenute e non versate con decorrenza dal 1^ giugno 2019.

2. La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri ( da qui in poi per brevità anche solo
Cassa) si è ritualmente costituita eccependo l'infondatezza del ricorso e sostenendo, dopo ampia disamina del quadro normativo di riferimento, che anche in regime di totalizzazione il quantum del trattamento pensionistico debba essere determinato secondo il sistema di calcolo previsto dall'ordinamento dell'Ente privatizzato ed in particolare dal disposto di cui all'art. 3 comma 2 del
Regolamento di Previdenza della Cassa che ha introdotto coefficienti di riduzioni correlati all'età e all'anzianità contributiva.
L'Inps si è costituita chiedendo che nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, la Cassa sia condannata
a trasferire la necessaria provvista per quanto attiene alla quota di pensione in totalizzazione di sua competenza e l'obbligo di determinare l'importo della pensione di anzianità da totalizzazione tenendo conto dell'ammontare complessivo della contribuzione maturata dal ricorrente
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