Trib. Livorno, sentenza 30/10/2024, n. 93

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 30/10/2024, n. 93
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 93
Data del deposito : 30 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di AN
AL (P.I./ C.F. [...])
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 16/10/2024 (integrato in data 23.10.24), il debitore AN
AL ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare della relazione dell'OCC Prof. Fabio
Serini sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza domicilio del ricorrente

3. Il ricorrente non svolge attività d'impresa sebbene le cause dell'esposizione debitoria siano da individuarsi nell'andamento negativo dell'attività di commercio di piante avviata dal soggetto nel
2012, dalla quale sono scaturiti debiti per un totale di euro 229.410,66 circa. Alla luce di ciò, per ragioni di antieconomicità, il debitore ha interrotto l'attività nel 2020, nonostante l'impresa individuale a suo nome ad oggi risulti tuttora iscritta nel registro imprese e formalmente attiva. Dalla documentazione contabile depositata dal Gestore si evince il mancato superamento delle soglie previste ai sensi dell'art. 2 comma d) del CCII e il possesso congiunto dei requisiti supposti dallo stesso articolo. Pertanto, per quanto sovraesposto, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal
Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.


4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare,
- il ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 470.000,00 euro, svolge attività di lavoro dipendente, quale autista addetto alle vendite, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.825,00 circa.
Il ricorrente possiede una quota di comproprietà pari al 50% di un immobile sito in Piombino: nell'abitazione vivono la ex compagna SI.ra NT ed i due figli avuti con il SI. Armenali.
Su tale immobile grava ipoteca di grado primo trascritta a favore dell'Istituto Castagneto Banca 1910.
Il ricorrente, invece, risiede in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro
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