Trib. Aosta, sentenza 04/12/2024, n. 220
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Testo completo
474/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA C.F. nata a [...] – Cuba il 30.12.88 e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in 11020 Fenis – AO, località Chez Sapin n. 79, rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio dall'Avv. Filippo Vaccino del foro di Aosta, C.F. e P.I. con C.F._2 P.IVA_1 elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Aosta, C.so Battaglione Aosta n.8, (fax 0165
41844) PEC Email_1
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], residente in [...]. Chez Sapin n. 12, 11020 Controparte_1
Fénis (AO), C.F. , elettivamente domiciliato in Donnas (AO), Via Roma n. 34, C.F._3 presso lo Studio dell'Avv. Giulia Cecchin del Foro di Aosta (Cod. Fisc.: , pec: C.F._4
fax: 0125/43222) che lo rappresenta e difende Email_2
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 14.02.2017, in Comune di Omegna VB, le parti contraevano matrimonio, trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del medesimo comune all' Anno 2017 Parte I – N. 3, in regime di separazione dei beni.
Dall'unione è nato il minore , C.F. , in Borgomanero il Persona_1 CodiceFiscale_5
22.02.18,
Con decreto di omologazione del 21.02.22, le parti si separavano consensualmente avanti al Tribunale di Aosta, ma in seguito le stesse riprendevano la convivenza e la vita in comune.
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La loro unione si è nuovamente interrotta, venendo meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. All'udienza fissata, le parti hanno trovato l'accordo di massima prevedente per il mantenimento del figlio la somma di euro 400 a carico del padre, salvo che nel periodo estivo quando il minore è con il padre o la nonna paterna, la corresponsione dell'assegno unico per intero alla madre, la ripartizione al
50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Aosta.
Le parti, in vista dell'udienza successiva, hanno formulato conclusioni congiunte sulle condizioni della separazione nei seguenti termini:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...]
Novara il 11.06.1977, C.F. , cittadinanza italiana, e C.F._3 [...]
nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._6 doppia cittadinanza italiana e cubana, coniugati in regime di separazione dei beni in
Omegna (VB) in data 14.02.2017, con matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Omegna (VB), atto Anno 2017 parte I n. 3;
- affidare in modo condiviso il figlio minore , nato a [...] il Per_1
22.02.218, ad entrambi i