Trib. Castrovillari, sentenza 03/04/2024, n. 590
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Testo completo
R.G. n. 1008 del 2018 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. A C ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1008 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia” e vertente TRA
C.F. , parte nata a Cassano Allo Ionio, in Parte_1 C.F._1 data 11.01.1948, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. PHILIP HERON, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE -
E
, C.F. , parte nata a San Lorenzo Controparte_1 C.F._2
Bellizzi in data 29.05.1959, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. FERNANDA ROSSELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti.
- CONVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 4.04.2018, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
.La difesa dell'attore ha allegato che:
[...]
- L'attore ha contratto matrimonio con la convenuta in data 23.12.1995 e dal rapporto coniugale è nata ;
Persona_1
- In data 2.12.2013 su istanza dell'attore, è stata disposta la separazione giudiziale fra i coniugi dal Tribunale di Castrovillari.
- In seguito allo scioglimento del matrimonio, l'attore è rimasto in costante contatto con la propria famiglia e soprattutto con la figlia . Per_1
- In data 12.07.2017 , che era fortemente legata al proprio padre e alla Persona_1 nonna materna di cui portava il nome, è venuta a mancare prematuramente per cause ancora in corso di accertamento.
- Da tale circostanza si è scatenata una dura reazione da parte della convenuta che ha disposto unilateralmente e arbitrariamente sulle sorti della comune figlia, facendola seppellire in Castrovillari senza il preventivo consenso dell'attore.
- In data 18.09.2017 l'attore ha inoltrato alla convenuta e a una lettera in Controparte_2 cui ha rappresentato la sua volontà di spostare il feretro di presso la cappella di Per_1 famiglia in Cassano Allo Ionio, sopra il loculo della di lei nonna, chiedendo all'uopo autorizzazione al fine di poter integrare domanda di accoglimento da inoltrare al
Controparte_3
- In data 30.09.2017 la convenuta e il sig. hanno dato riscontro negativo alla CP_2 richiesta.
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- In risposta, in data 24.10.2017, l'attore ha espresso tutto il suo rammarico non condividendo le ragioni espresse dalla ex moglie.
- La figlia era molto amata nella famiglia e, ogni volta che rientrava in Per_1 Pt_1
Calabria, trascorreva molto tempo con il padre nella di lui casa in Saracena.
- In quella stessa casa la giovane trascorreva il proprio tempo libero dedicandosi alle proprie passioni artistiche.
- Sebbene avesse la disponibilità della casa dei genitori in Castrovillari, quando rientrava dai suoi viaggi in giro per l'Italia, si recava sempre a casa del padre. Per_1
- Ogni festività era trascorsa da presso il padre in Saracena. Per_1
- Alla stessa l'attore aveva destinato un appartamentino nel suo stesso palazzo in Saracena, sopra la sede in cui ella preferiva soggiornare quando rientrava Org_1 in Calabria e solo raramente si fermava presso la casa familiare in Castrovillari, nonostante ne avesse la piena disponibilità, in quanto per sua libera scelta prediligeva coltivare la vicinanza con l'ambiente paterno.
- L'attore si prendeva costantemente cura della figlia e la sosteneva economicamente nelle sue iniziative, sovvenzionandola nelle spese quotidiane e cercando di starle vicino il più possibile.
- Nell'ultimo periodo lui era l'unico referente della figlia, che viveva un particolare periodo di difficoltà personale e fu proprio il padre a condividere e supportarla nella sua scelta di farsi seguire da una psicologa, la dott.ssa accompagnandola Persona_2 alle visite e cercando di sostenerla.
- si è sempre identificata con la famiglia paterna. Per_1
- Persino il di lei cane “Ugo” veniva lasciato al padre quando effettuava i suoi Per_1 viaggi e spostamenti ed è rimasto con il padre in seguito alla sua morte.
- Questa identificazione e la sua permanenza di fatto presso la casa paterna rendono incondivisibili le ragioni che hanno orientato la prepotenza della madre a far si che il feretro venisse riposto nel cimitero di Castrovillari, nella cappella di famiglia di
[...]
, individuo estraneo a e che non gode della stima dell'attore. CP_2 Per_1
- A Cassano Allo Ionio esiste la cappella della famiglia in cui riposa la di lei nonna, Pt_1 alla quale era estremamente legata ed a cui sempre faceva rimando (usando Per_1 tale riferimento quale password per qualsiasi cosa).
- Ciononostante, la madre ha fatto sì che la figlia venisse sepolta in Castrovillari, nell'anonimo loculo del suo amico . Controparte_2
- Quel loculo, peraltro, si trova all'interno di una cappella chiusa a chiave a cui agli estranei è impedito accedere, ivi incluso l'attore.
- Dunque, riposa in un loculo anonimo, in un paese in cui non ha mai coltivato Per_1 amicizie né interessi, né ha mai trascorso momenti importanti della propria vita, ovvero in un luogo in cui mai avrebbe scelto di essere sepolta se mai avesse avuto la possibilità di esprimere il suo pensiero.
- È opportuno poi porre l'accento sull'insignificante contesto in cui è stata Per_1 deposta, quando a pochi chilometri esiste una cappella di famiglia pronta ad accoglierla.
- Con irriguardevole e consapevole arroganza, invece, la madre ha scelto la cappella di un estraneo, persona che tra l'altro negli anni è stata motivo di profonde delusioni per l'attore, ossia il sig. , per avere avuto con questi non poche frizioni. Controparte_2
- Lo stesso compagno di , in una lettera dedicatale il giorno del suo ultimo Per_1 compleanno, fa riferimento al padre di dicendo “hai un padre che è bravo e ti Per_1 vuole bene” e poi, in ragione dei non buoni rapporti con gli altri membri della famiglia
“oggi hai pianto non fa niente non pensare alle persone che non ti vogliono bene”.
- Il legame preminente di con il padre era caratterizzato per la maggiore Per_1 profondità rispetto alle difficoltà intercorse con la madre, motivo di sofferenza per
. Per_1
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- L'ultimo messaggio di è stato rivolto proprio al padre “per favore consegnare Per_1 queste cose personalmente a mio padre il sig. davvero gli Parte_1 voglio bene (…) ero tornata solo per te , per stare con te, ti amo con tutto il Per_3 cuore”.
- Anche tale aspetto non può che far ricadere sul papà la prerogativa di esprimere un parere qualificato sul luogo in cui meritava di essere seppellita ed in cui merita Per_1 di riposare per sempre e questo luogo non può che essere la cappella di famiglia
sita in Cassano Allo Ionio, luogo in cui chiunque avrà sempre libero Controparte_4 accesso.
- Da ultimo si evidenzia poi che l'attore è affetto da diverse gravi patologie che ne rendono difficoltosa la deambulazione ed a rischio ogni attività della vita quotidiana;
ottenere la possibilità di traslare il feretro della figlia, gli offrirebbe dunque la possibilità di fruire e di poter accedere in modo dignitoso a quel luogo di appropriato raccoglimento.
- La cappella gentilizia in Cassano Allo Ionio è luogo di sepoltura per volontà espressa di
ex art. 5 c.c. e art. 88 D.P.R. 10.9.1990 n. 285 ovvero quale luogo di logica Per_1 destinazione anche alla luce della volontà del padre in esercizio dello ius eligendi sepulchrum.
- Secondo lo ius sepulchri ed in particolare lo ius eligendi sepulchrum, qualora il defunto non abbia indicato con assoluta certezza ed in modo definitivo la località, il punto e le modalità di sepoltura, l'electio sepulchri spetta in ordine di preferenza al coniuge superstite, ai parenti e infine ai suoi eredi.
- Il titolare dello ius eligendi sepulchrum può altresì chiedere l'autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma nonostante l'opposizione degli altri parenti, purché la scelta sia sorretta da valide ragioni e adeguate motivazioni.
- Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 285/90 “
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri de lle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte