Trib. Patti, sentenza 03/07/2024, n. 834

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 03/07/2024, n. 834
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 834
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 163/2006 R.G., assunto in decisione il
4.6.2024, promosso da
NO ND [...], nato a [...] il [...], e
NO RM , [...], elettivamente domiciliati in
VIA ENNA, 2 98076 S. AGATA MILITELLO presso lo studio dell'avv. CAIOLA
BENEDETTO, che li rappresenta e difende per procura in atti unitamente
e disgiuntamente dall'avv. ROSARIO CULOTTA contro
NO IN, [...], nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA',66 BROLO presso lo studio dell'avv. SCHEPIS BARBARA , che lo rappresenta e difende per procura in atti
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E nei confronti di
NO ON nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario Culotta e Renato Rifici per procura in atti
Oggetto: altri contratti tipici non rientranti nelle altre materie
In fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, i coniugi NO RM
e NO RM, hanno convenuto in giudizio NO ON, esponendo di avere consegnato a quest'ultimo la somma di £
100.000.000 per l'acquisto della quota di un fondo sito in Brolo, c.da
Monte Cipolla;
che l'affare non è andato a buon fine e che il convenuto non ha provveduto a restituire tale somma.
Ciò premesso, hanno chiesto la condanna del convenuto alla restituzione della superiore somma, trattenuta senza causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a far data dal 2004, o, in caso di dimostrata buona fede del convenuto, dalla data della domanda al soddisfo, nonché al risarcimento del danno esistenziale subito dagli attori medesimi a seguito del comportamento del convenuto.
Costituitosi in giudizio, NO ON ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163, n. 4 c.p.c. e chiesto di esser autorizzato a chiamare in causa il nipote NO NT;
nel merito, ha dedotto l'inesistenza del credito vantato dagli attori e, ove gli attori si riferissero ad una vicenda conclusasi in epoca precedente al 1990, la prescrizione dello stesso;
in via riconvenzionale, ha dedotto la sussistenza di una società di fatto tra attori e convenuto, operante sino al 19.10.1999;
ha chiesto il riconoscimento giudiziale della società di fatto, la regolarizzazione della stessa e la liquidazione della quota in
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proprio favore;
ha eccepito la nullità del contratto di compravendita in data 9.8.2002 con cui ha trasferito al nipote NO NT l'immobile sito in Brolo, Via Pirandello, per il corrispettivo di € 15.500,00, sia perché il nipote NO NT non ha mai versato alcun corrispettivo per la vendita e sia perché la causa del negozio non è la causa vendendi e, in subordine, ne ha chiesto la risoluzione per inadempimento;
ha chiesto il pagamento delle spettanze maturate per l'attività professionale svolta in favore degli attori per Euro 63.000,00 circa nonché il risarcimento del danno subito per effetto della condotta denigratoria tenuta dagli attori nei propri confronti.
Integrato il contraddittorio nei confronti di NO NT, questi si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda spiegata in suo confronto.
Alla prima udienza di comparizione, il convenuto NO ON, rilevando che a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, tendente all'accertamento e alla liquidazione della società di fatto intercorsa tra gli attori ed il convenuto, la controversia era riconducibile all'ambito di applicazione del d. lgs. 5/2003, ha chiesto il mutamento di rito, da ordinario a societario, e la cancellazione della causa dal ruolo.
Con ordinanza del 18.5.2007 è stato disposto il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo.
Dalla comunicazione della predetta ordinanza, è decorso il termine di cui all'art. 6 del d. lgs. 5/2003.
Le parti hanno, quindi, proseguito il giudizio nelle forme del rito societario, provvedendo allo scambio dei relativi scritti difensivi.
Con istanze ex art. 8 D. cit, depositate dagli attori e dal terzo chiamato, rispettivamente, in data 12.1.2009 e 11.2.2009, con relative istanze
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istruttorie, è stata chiesta la fissazione dell'udienza;
il convenuto, ex art.
10, con nota depositata il 19.1.2009, ha formulato istanze istruttorie;
il giudice relatore, con decreto del 16.6.2011, ha ammesso
l'interrogatorio formale del convenuto nonché la prova articolata con
l'istanza di fissazione dell'udienza;
ammesso l'interrogatorio formale degli attori e del terzo chiamato, nonché prova per testi richiesta dal convenuto;
ammesso le parti alla prova del contrario e fissato per la discussione l'udienza del 26.9.2011 innanzi al Collegio.
Il Collegio, con ordinanza depositata in Cancelleria il 30.5.2013, ha ratificato il provvedimento del giudice relatore e rimesso le parti innanzi
a questi per lo svolgimento dell'istruttoria per l'udienza del 24.2.2014.
L'udienza, come evincibile dallo storico del fascicolo, si è tenuta in data 15.10.2013 e non 24.2.2014.
Stante l'assenza del terzo chiamato, al fine di consentire l'esperimento dell'interrogatorio formale di tutte le parti simultaneamente, la causa
è stata rinviata, su istanza del convenuto, all'udienza del 5.11.2013 e, successivamente all'udienza del 3.12.2013 sempre per le stesse motivazioni.
All'udienza del 3.12.2013 il convenuto ha deferito il giuramento decisorio ai convenuti e al terzo chiamato, formulando i relativi capitoli nel verbale d'udienza, chiedendo la rimessione della causa al Giudice istruttore e/o al Collegio per le determinazioni di competenza, reiterando le eccezioni svolte all'udienza del 15.10.2013.
Il GOT, pertanto, ha rimesso la causa innanzi al giudice titolare per
l'udienza del 24.2.2014.
Il GI, preso atto delle richieste delle parti, ha disposto la rimessione della causa al Collegio per il 24.3.2014.
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Il Collegio, con ordinanza del 16.10.2014 , ha ammesso il deferito giuramento decisorio e rimesso le parti innanzi al relatore per
l'espletamento dell'istruttoria all'udienza del 22.1.2015.
Nelle more, il magistrato relatore della causa è stato traferito ad altro ufficio e, a seguito dell'autorizzata astensione del magistrato assegnatario del procedimento, il fascicolo è stato assegnato alla dott.ssa Russo.
All'udienza del 16.3.2016 si è proceduto all'assunzione del giuramento decisorio.
Le parti, quindi, sono state rimesse innanzi al Collegio, che ha disposto la rimessione della causa innanzi al giudice relatore per l'espletamento della prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) a suo tempo ammessa.
Completata l'istruttoria, le parti sono state rimesse per la discussione innanzi al Collegio e la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 3/2003.
Ciò posto in fatto, si osserva quanto segue.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo atteso che, sebbene la domanda appaia genericamente formulata, il convenuto ha
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