Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 16

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 16
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 31 dicembre 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
RI AD, rappr. e dif. dall'avv. Domenico Naso
- Ricorrente - contro
«MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA PUGLIA - UFFICIO SCOLASTICO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI
TARANTO», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. dal dott. Vito Alfonso
- Convenuto
OGGETTO: “VALUTAZIONE SERVIZIO PRE-RUOLO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5 settembre 2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe - premesso di avere lavorato alle dipendenze del Ministero convenuto, in qualità di
Collaboratore Scolastico in base a vari contratti a tempo determinato (per una complessiva durata effettiva di anni 4, mesi 10 giorni 21), prima della sopravvenuta immissione in ruolo, e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre- ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui agli artt. 569-570 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva
CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE.
Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera
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senza alcuna decurtazione e al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento del dovuto.
Si costituiva in giudizio il MINISTERO convenuto, eccependo l'intervenuta prescrizione e
l'insussistenza di alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale, che era stata correttamente applicata alla parte ricorrente.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per quanto di ragione.
Giova riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l'art.
589 d.lgs. n. 297/1994
, ai sensi del quale "

1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.

3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili
". Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo".
La disciplina sopra riportata prevede dunque - successivamente all'immissione in ruolo e ai fini della ricostruzione della carriera - un abbattimento del servizio pre-ruolo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, con l'effetto che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, mentre non produce effetti
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pregiudizievoli su quanti ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. Tale disciplina differisce sensibilmente da quella che lo stesso d.lgs. dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro;
un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile nella specie è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale ATA, infatti, non si applica la l. n. 124/99, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489 (e non su quello dell'art. 570 del T.U.) ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Tale risultando il quadro normativo, deve darsi atto dell'orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte che, in fattispecie in tutto sovrapponibile alla presente, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio
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