Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


R e p u b b l i c a I t a l i a n a

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 638/2022, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. DOLCINI SIMONA RICORRENTE contro nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. GUARNERI DAVIDE RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio il 29.5.82, Parte_1 Controparte_1 scegliendo il regime patrimoniale di comunione dei beni.
Dalla loro unione nascevano:
, il 19.8.83;
Per_1
, il 3.1.95. Per_2
Con decreto di omologazione di questo Tribunale del 6.12.04 veniva pronunciata la separazione Per_ personale tra i coniugi, alle seguenti condizioni (doc. 2 ric.): affidamento del figlio alla madre;
visite libere del padre al figlio e vacanze divise secondo il criterio dell'alternanza;
assegnazione alla moglie della casa coniugale;
assegno di € 250 mensili per il mantenimento del figlio a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla tra i coniugi. Per_ Nel procedimento minorile n. 451/07, veniva affidato ai servizi sociali e inserito in una comunità per circa due anni;
con decreto del 25-1-11, il Tribunale dichiarava la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, affidando il minore al padre (doc. 3 ric.).
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Nel 2019 la moglie proponeva ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo un assegno di mantenimento a carico del marito;
all'udienza del 29-3-19, le parti convenivano che il signor avrebbe versato alla moglie di € 150 mensili fino a che la stessa non avesse trovato un'attività Pt_1 lavorativa (docc. 4 e 5 ric.).
2. Con ricorso depositato il 21-1-22, il ricorrente ha chiesto il divorzio dalla moglie.
La resistente ha depositato la memoria difensiva il 15-6-22.
Le parti sono comparse all'udienza presidenziale del 21-6-22;
il giudice, a titolo di provvedimenti provvisori, ha revocato l'assegno a favore della signora CP_1
Il ricorrente ha depositato la memoria integrativa il 31-8-22.
La resistente si è costituita in giudizio il 26-10-22.
Con ordinanza dell'8-11-22 sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12-12-22.
Con ordinanza del 14-8-23 sono state motivatamente rigettate le prove, ordinando nondimeno alle parti di depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Con istanza del 13-1-24, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
All'udienza del 30-1-24 la causa è stata rimessa al Collegio sul vincolo matrimoniale.
Con sentenza del 1-2-24 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta in trattazione scritta l'11-6-24.
È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini assegnati del 13-7-24 e 3-9-24.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 4.6.24) sono state:
«Ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b). L. 898/1970, confermare la Sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Gussago (BS) in data 29.05.1982, trascritto in data 31.05.1982 nei registri dello stato civile di Gussago, serie B al n.18, in regime di comunione dei beni, emessa con n. 329/2024 e pubblicata il 05/02/2024, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione dell'emittenda sentenza, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. - dichiararsi che nulla è dovuto a a titolo di Controparte_1 contributo al suo mantenimento, essendo la stessa economicamente autosufficiente o comunque in grado di rendersi autonoma economicamente o comunque per assenza di prove in ordine alla sua presunta incapacità lavorativa. - dichiararsi l'illegittimità della domanda di assegno di mantenimento a favore del figlio - essendo lo stesso Persona_3 maggiorenne ed economicamente indipendente ed essendo, la sig.ra stata dichiarata decaduta dalla potestà CP_1 genitoriale - per carenza di legittimazione attiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
Le conclusioni della parte resistente (come da foglio di p.c. del 6.5.24) sono state:
«IN VIA PRELIMINARE - revocare, annullare e/o modificare il PROVVEDIMENTO PROVVISORIO Presidenziale emesso dal Tribunale di Brescia nel Verbale di prima udienza cronol. 4808/2022 del 21/06/2022 RG n. 638/2022, e disporre l'obbligo per di versare a la somma di € 450,00 Parte_1 Controparte_1 mensile oltre adeguamento Istat, o quanto il Tribunale riterrà di giustizia, per il proprio mantenimento e sostentamento. NEL MERITO - Disporre l'obbligo per di versare dalla domanda a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 450,00 mensile oltre adeguamento Istat, o quanto il Tribunale riterrà di giustizia, per il proprio mantenimento e
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sostentamento, quale assegno divorzile. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 7.2.22, non
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