Trib. Nola, sentenza 06/11/2024, n. 3043
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa V B Presidente
Dr. ssa F G Giudice Estensore
Dr. G R Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1816 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to D S ed elettivamente domiciliato in Cercola (NA) alla Via Europa n. 29, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to R G ed elettivamente domiciliata in Cercola (NA) al Viale
Giotto n. 1, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 28.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.04.2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio, con la signora in data 09.10.2003 a Napoli (atto n. 101 parte II serie A sez. K anno CP_1
2003), dalla cui unione nascevano due figli: , nato a [...] il CP_2
20.02.2003, e nato a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione dal CP_3
coniuge, assegnazione della casa coniugale, affidamento congiunto del minore con CP_3 collocamento prevalente presso il padre, contributo al mantenimento dei figli nella misura di €
800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie, regolamentazione del diritto di visita della madre e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
vinte le spese di lite.
La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione dei coniugi, affido congiunto del minore con collocazione presso il ricorrente, contributo al mantenimento dei figli, da porre a proprio carico, nella misura di € 200,00 mensili (€100,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie, regolamentazione del diritto di visita e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 28.10.2024, il Giudice, dopo ampia discussione
e non essendo riuscito il tentativo di conciliazione, sulle conclusioni delle parti riservava al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa V B Presidente
Dr. ssa F G Giudice Estensore
Dr. G R Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1816 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to D S ed elettivamente domiciliato in Cercola (NA) alla Via Europa n. 29, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to R G ed elettivamente domiciliata in Cercola (NA) al Viale
Giotto n. 1, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 28.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.04.2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio, con la signora in data 09.10.2003 a Napoli (atto n. 101 parte II serie A sez. K anno CP_1
2003), dalla cui unione nascevano due figli: , nato a [...] il CP_2
20.02.2003, e nato a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione dal CP_3
coniuge, assegnazione della casa coniugale, affidamento congiunto del minore con CP_3 collocamento prevalente presso il padre, contributo al mantenimento dei figli nella misura di €
800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie, regolamentazione del diritto di visita della madre e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
vinte le spese di lite.
La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione dei coniugi, affido congiunto del minore con collocazione presso il ricorrente, contributo al mantenimento dei figli, da porre a proprio carico, nella misura di € 200,00 mensili (€100,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie, regolamentazione del diritto di visita e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 28.10.2024, il Giudice, dopo ampia discussione
e non essendo riuscito il tentativo di conciliazione, sulle conclusioni delle parti riservava al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità
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