Trib. Palermo, sentenza 13/11/2024, n. 5475
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. F Ma Presidente dr.ssa M M Giudice dr. M G Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2201 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio degli Avv.ti COMANDE'
MARZIA e ERRANTE FELICE JUNIOR, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...], elettiva- CP_1 mente domiciliata in Palermo, presso lo studio degli Avv.ti MICELI MARIA
BEATRICE e GASBARRO GRAZIELLA, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione
1
dell'udienza del 27/05/2024 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 22.23/05/2023, della sentenza non de- finitiva n. 2487/2023, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle parti.
2. Al riguardo, giova precisare che il ricorrente - sebbene non abbia mai espressamente formulato domanda di addebito della separazione nei con- fronti della moglie – ha, comunque, allegato dei fatti sussumibili nell'ambito di tale istituto, avendo, per l'appunto, dedotto che la crisi coniugale sia da ascrivere alla violazione, da parte della resistente, del dovere di fedeltà. E ciò, al solo scopo, come rappresentato dal ricorrente stesso nei suoi scritti difen- sivi (cfr. memorie ex artt. 183 comma 6 c.p.c. n.ri 1 e 3 del ), di Parte_1
“consentire a Codesto Ecc.mo Giudice di avere contezza del reale andamento del rapporto coniugale tra le parti e delle ragioni che ne hanno condotto alla crisi e ciò a prescindere dalla richiesta di addebito della stessa”.
Ora, in ordine a tale asserita violazione, la resistente, argomentando a con- trario, ha di fatto accettato il contraddittorio sulle circostanze di fatto oggetto di addebito. Tuttavia, tali circostanze, in ogni caso, sono rimaste del tutto indimostrate, atteso che nessun elemento probatorio idoneo è stato fornito o indicato al fine di supportare i fatti sussumibili nell'istituto dell'addebito.
3. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole - pre- messo che dall'unione coniugale è nato, in data 25.06.2012, a Palermo il fi- glio Vittorio - deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre
2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida-
2 mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
4. Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere confermato il regime di affidamento condiviso del figlio minorenne delle parti (già Pt_2 previsto dall'ordinanza presidenziale del 03.12.2022), con previsione del do- micilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmen- te con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità già previste dall'ordinanza presidenziale de qua e che di seguito si riportano:
- per due giorni alla settimana (il lunedì ed il mercoledì), per 4 ore continua- tive al giorno, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di recarlo con sé;
- a settimane alterne, nel fine settimana dalle ore 10,30 del sabato alle ore
19,00 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di per- nottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disac- cordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro ge- nitore almeno una volta al giorno per telefono;
- per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festivi- tà natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccor- do, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con
l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genito- re ad anni alterni.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto