Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 163
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52264 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 , vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio PISANI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio LANZONE per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 1136/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisiti i documenti prodotti e i disposti accertamenti di Polizia tributaria, rassegnate le conclusioni dalle parti, il GI, corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza ex art. 156 cc emessa in data 10.1.2022 laddove era scritto “GIANNIROBY2019 SA” anzichè
“IR SA”, ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La ha così concluso: “….ai fini della trattazione dell'istanza di correzione dell'errore materiale Pt_1
contenuto nella ordinanza ex art. 156, 6° comma, c.c. pubblicata in corso di causa il 10 gennaio 2022, insiste nella relativa richiesta perché si sostituisca nella parte dispositiva del provvedimento la ragione sociale di “GIANNIROBY2019 s.a.s.” con quella corretta di .”. Controparte_2
In merito alle domande accessorie ha chiesto di: “…2) confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficiente;
3) confermare che la figlia minore sia affidata in via condivisa a entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la potestà genitoriale, in modo che sia assicurata la presenza del padre e della madre nella vita della bambina, affinché la stessa possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cure, educazione ed istruzione da parte di entrambi e possa, altresì, conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in relazione ai tempi di permanenza della minore presso ciascuno di loro, mentre assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior importanza, ivi compresi i viaggi all'estero della bambina;
4) prevedere che la minore sarà collocata presso la madre e starà con il padre, salvo Per_1 diversi accordi fra i genitori, in base alla regolamentazione già disposta dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 12 ottobre 2020, che la ricorrente ritiene di condividere ed accettare;
5) prevedere che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma almeno euro 400,00 mensili, mediante bonifico bancario Per_1 da accreditare entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre a versare il 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con attribuzione del diritto a percepire l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021 n. 230 alla sola ricorrente;
6) in caso di inadempimento da parte del sig. degli obblighi genitoriali relativi ai modi, tempi e luoghi della Controparte_1 regolamentazione della frequentazione della figlia minore , tale da turbare il sereno svolgimento Per_1 della vita della bambina ed il rapporto affettivo tra madre e figlia, prevedere la condanna del resistente al pagamento di euro 50,00 per ciascuna violazione o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
7) con vittoria di spese e compensi di lite.”
Lo che si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti, ha invece chiesto nella CP_1 memoria integrativa di:“….- Statuirsi sull'indipendenza economica dei coniugi che provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- Confermarsi l'affido congiunto della minore ad entrambi
i genitori come per legge con collocamento presso la madre;
- Statuirsi sulle frequentazioni della minore giusta le previsioni indicate dalla difesa della che qui si condividono e qui debbono Pt_1 intendersi riportate, ad eccezione della possibilità per lo di tenere la figlia con sè per due giorni, CP_1
e con possibile pernotto per entrambi i dì, quando la minore sarà affidata alla madre per i week end alternati tra i coniugi, compatibilmente alla turnistica lavorativa dello che si obbligherà ad CP_1 anticipatamente preavvertire la - E comunque statuirsi sull'affido della minore al padre, a Pt_1 settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52264 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 , vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio PISANI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio LANZONE per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 1136/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisiti i documenti prodotti e i disposti accertamenti di Polizia tributaria, rassegnate le conclusioni dalle parti, il GI, corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza ex art. 156 cc emessa in data 10.1.2022 laddove era scritto “GIANNIROBY2019 SA” anzichè
“IR SA”, ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La ha così concluso: “….ai fini della trattazione dell'istanza di correzione dell'errore materiale Pt_1
contenuto nella ordinanza ex art. 156, 6° comma, c.c. pubblicata in corso di causa il 10 gennaio 2022, insiste nella relativa richiesta perché si sostituisca nella parte dispositiva del provvedimento la ragione sociale di “GIANNIROBY2019 s.a.s.” con quella corretta di .”. Controparte_2
In merito alle domande accessorie ha chiesto di: “…2) confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficiente;
3) confermare che la figlia minore sia affidata in via condivisa a entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la potestà genitoriale, in modo che sia assicurata la presenza del padre e della madre nella vita della bambina, affinché la stessa possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cure, educazione ed istruzione da parte di entrambi e possa, altresì, conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in relazione ai tempi di permanenza della minore presso ciascuno di loro, mentre assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior importanza, ivi compresi i viaggi all'estero della bambina;
4) prevedere che la minore sarà collocata presso la madre e starà con il padre, salvo Per_1 diversi accordi fra i genitori, in base alla regolamentazione già disposta dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 12 ottobre 2020, che la ricorrente ritiene di condividere ed accettare;
5) prevedere che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma almeno euro 400,00 mensili, mediante bonifico bancario Per_1 da accreditare entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre a versare il 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con attribuzione del diritto a percepire l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021 n. 230 alla sola ricorrente;
6) in caso di inadempimento da parte del sig. degli obblighi genitoriali relativi ai modi, tempi e luoghi della Controparte_1 regolamentazione della frequentazione della figlia minore , tale da turbare il sereno svolgimento Per_1 della vita della bambina ed il rapporto affettivo tra madre e figlia, prevedere la condanna del resistente al pagamento di euro 50,00 per ciascuna violazione o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
7) con vittoria di spese e compensi di lite.”
Lo che si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti, ha invece chiesto nella CP_1 memoria integrativa di:“….- Statuirsi sull'indipendenza economica dei coniugi che provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- Confermarsi l'affido congiunto della minore ad entrambi
i genitori come per legge con collocamento presso la madre;
- Statuirsi sulle frequentazioni della minore giusta le previsioni indicate dalla difesa della che qui si condividono e qui debbono Pt_1 intendersi riportate, ad eccezione della possibilità per lo di tenere la figlia con sè per due giorni, CP_1
e con possibile pernotto per entrambi i dì, quando la minore sarà affidata alla madre per i week end alternati tra i coniugi, compatibilmente alla turnistica lavorativa dello che si obbligherà ad CP_1 anticipatamente preavvertire la - E comunque statuirsi sull'affido della minore al padre, a Pt_1 settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola
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