Trib. Venezia, sentenza 06/12/2024, n. 4480
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Testo completo
n. 13573/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati: dott. Carlo Azzolini - presidente relatore - dott. Matteo Del Vesco - giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - giudice - Udita la relazione del Giudice relatore, pronunzia la presente S E N T E N Z A nel proc. n. 13573/2023 R.G. promosso con ricorso depositato in data 8.07.2024 da
, Parte_1 con l'Avv. Barbara Schiavon, giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
;
CP_1
-convenuto contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia OGGETTO: divorzio contenzioso/scioglimento del matrimonio conclusioni delle parti per parte ricorrente: come da ricorso/verbale d'udienza del 12.11.2024;
MOTIVAZIONE In accoglimento del ricorso, tra i coniugi e può essere senz'altro Parte_1 CP_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 12.10.1996 a Treviso e regolarmente trascritto nel registro Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 102, parte I, serie /, anno 1996 (doc. 1). Come noto, infatti, gli artt. 1 e 2 della legge 1.12.1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per effetto dell'art. 1 della legge 6.05.2015, n. 55 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale