Trib. Palermo, sentenza 05/12/2024, n. 5944
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7104 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Piscitello Nadia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e NT difeso per mandato in atti dall'Avv. Pagano Cristiano;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/06/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio a Palermo il 21.04.1993 con
[...]
, unione dalla quale sono nati a Palermo i figli: NT Per_1
, il 27/01/1994, , il 19/11/2002 e il 7/1/2005, ha
[...] Persona_2 Per_3 chiesto a questo Tribunale, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, di pronunciare la separazione personale, con
l'assegnazione della casa familiare in favore di essa ricorrente e con la previsione dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio , Per_3 nonché dell'obbligo in capo al resistente di versare a titolo di mantenimento dei figli la somma di euro 600,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura del 60%.
Con la memoria integrativa depositata il 12.07.2022 la ricorrente ha rappresentato di aver perso il lavoro qualche giorno dopo l'udienza presidenziale e ha, pertanto, richiesto, ad integrazione delle domande già proposte, di porre a carico del signor un contributo per il suo CP_1 mantenimento nella misura di € 200,00.
2. La , costituitosi in giudizio con comparsa NT depositata il 7/04/2022, pur aderendo alla domanda di pronuncia della separazione personale e di affidamento condiviso del minore , ha chiesto Per_3
l'assegnazione della casa coniugale per abitarvi unitamente ai figli e di non porre nulla a carico dei coniugi per il mantenimento reciproco.
Con la memoria integrativa depositata il 3.08.2022 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare l'inammissibilità della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente e di pronunciare l'addebito della separazione alla moglie.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 20/04/2022, il Presidente f.f., con ordinanza emessa in pari data rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore, previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
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“dispone che il figlio minore della coppia, , nato a [...]_4 il 7/01/2005, resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
lo stesso vivrà con la madre con facoltà del padre di averlo e tenerlo con sé secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo regime di visita di cui alla parte motiva;
assegna la casa coniugale a ;
Parte_2 pone a carico di di versare a NT Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 450,00
[...] mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
ritenuto che
la medesima parte deve essere, inoltre, dichiarata tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo adottato presso questo Tribunale;”
4. Per il prosieguo la causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali ed interrogatorio formale della ricorrente.
Infine, all'udienza del 24/06/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Sulla domanda di separazione
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
6. Sulla domanda di addebito
Occorre procedere, in primis, alla disamina della richiesta di addebito della separazione proposta da . NT
Al riguardo, in punto di diritto, mette conto evidenziare che in ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel
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quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito non pare superfluo rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione «La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della
4 convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito»
(cfr. tra le tante. Cass. n. 40795/2021).
Ora, nella vicenda in esame, ha avanzato domanda NT di addebito della separazione nei confronti della moglie poiché quest'ultima avrebbe ricondotto la fine del matrimonio ad una inesistente “disfunzione sessuale” del coniuge, senza fornire alcuna prova di tale grave condotta