Trib. Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 124/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini a scioglimento della riserva che precede, nella causa civile iscritta al N. R.G. 124/2024 promossa da:
IO KE, C.F. [...], nato in [...] il [...] e residente a [...];
rappresentato e difeso, dall'Avv. Paola Graziosi come da delega in atti,
ricorrente contro
QUESTURA DI PESARO-URBINO - MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rapp.to, difeso e dom.to, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato di Ancona, Corso G. Mazzini n.55;
resistente
avverso il provvedimento di inammissibilità Div. P.A.S. Cat. A. 12/314/2023/Imm/sb emesso dalla Questura di Pesaro Urbino in data 12.12.2023 in relazione alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale in permesso per motivi di lavoro;
visti il ricorso avverso il respingimento dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in motivi di lavoro subordinato e i relativi allegati;
visto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato successivamente rilasciato all'istante;
visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione (v. infra);
ritenuto, che il suddetto permesso di soggiorno può correttamente definirsi come atto di autotutela per aver ritenuto la Questura di Pesaro-Urbino, in seguito al riesame degli atti del procedimento, che sussistevano in capo al ricorrente i requisiti per ottenere il predetto permesso;
considerato, che, alla stregua della giurisprudenza consolidata, l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato costituisce un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio, il quale, in aderenza alle istanze del pagina 1 di 4
ricorrente, realizza in via amministrativa l'interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis, C.d.S., n. 72/1989);
ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, avendo ottenuto il ricorrente il bene della vita disputato, ancorché a seguito del deposito e della notifica del ricorso a controparte, come, del resto, richiesto dallo stesso ricorrente;
rilevato che quest'ultimo ha chiesto, altresì, la condanna di parte resistente alle spese processuali, sicché il ricorso va comunque esaminato al fine dell'applicazione della regola della soccombenza virtuale per il regime delle spese;
OSSERVA
Come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta, comunque, la pronuncia sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, e tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini a scioglimento della riserva che precede, nella causa civile iscritta al N. R.G. 124/2024 promossa da:
IO KE, C.F. [...], nato in [...] il [...] e residente a [...];
rappresentato e difeso, dall'Avv. Paola Graziosi come da delega in atti,
ricorrente contro
QUESTURA DI PESARO-URBINO - MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rapp.to, difeso e dom.to, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato di Ancona, Corso G. Mazzini n.55;
resistente
avverso il provvedimento di inammissibilità Div. P.A.S. Cat. A. 12/314/2023/Imm/sb emesso dalla Questura di Pesaro Urbino in data 12.12.2023 in relazione alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale in permesso per motivi di lavoro;
visti il ricorso avverso il respingimento dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in motivi di lavoro subordinato e i relativi allegati;
visto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato successivamente rilasciato all'istante;
visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione (v. infra);
ritenuto, che il suddetto permesso di soggiorno può correttamente definirsi come atto di autotutela per aver ritenuto la Questura di Pesaro-Urbino, in seguito al riesame degli atti del procedimento, che sussistevano in capo al ricorrente i requisiti per ottenere il predetto permesso;
considerato, che, alla stregua della giurisprudenza consolidata, l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato costituisce un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio, il quale, in aderenza alle istanze del pagina 1 di 4
ricorrente, realizza in via amministrativa l'interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis, C.d.S., n. 72/1989);
ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, avendo ottenuto il ricorrente il bene della vita disputato, ancorché a seguito del deposito e della notifica del ricorso a controparte, come, del resto, richiesto dallo stesso ricorrente;
rilevato che quest'ultimo ha chiesto, altresì, la condanna di parte resistente alle spese processuali, sicché il ricorso va comunque esaminato al fine dell'applicazione della regola della soccombenza virtuale per il regime delle spese;
OSSERVA
Come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta, comunque, la pronuncia sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, e tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i
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