Trib. Piacenza, sentenza 14/11/2024, n. 752
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Testo completo
N. R.G. 2248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M G P
Dott.ssa L V Giudice Rel.
Dott.ssa M L D Giudice G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2248/2023 promossa da:
, C.F. , con gli avv.ti CARMEN PENSATI e Parte_1 C.F._1
ROSA GALLO
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. GAETANO FRULIO Controparte_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi per cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo di dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità al Resistente, di assegnare la casa coniugale alla Ricorrente per rimanervi insieme ai figli ed CP_2 [...]
entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con obbligo per CP_3 [...] di pagare le rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa, di porre a carico del CP_1 resistente un assegno mensile per il mantenimento dei figli di € 700,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e di autorizzare la Ricorrente a percepire interamente l'assegno unico per i figli
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in data 4 settembre 1999, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Anastasia (Napoli) al n. 125 P. 2
S.A anno 1999;
- dall'unione nascevano due figli, nata a [...] il 9 CP_2
novembre 2000 e , nato a [...] il [...], entrambi studenti CP_3
maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
- entrambi i coniugi erano operai;
- la casa
coniugale sita in Rottofreno (PC), via Tobagi n. 55, di proprietà di era gravata Controparte_1 da mutuo con una rata mensile di circa € 500,00, in relazione al quale la Ricorrente aveva prestato garanzia;
- l'unione affettiva con il passare del tempo si era deteriorata per le condotte offensive ed
ossessive del marito, per cui la Ricorrente decideva di porre fine al rapporto matrimoniale;
- il fallimento del rapporto coniugale era imputabile esclusivamente al comportamento del il CP_1
quale allontanava la moglie ed instaurava un clima di freddezza e distacco in famiglia, con dipendenza da alcool e condotte ingiuriose nei confronti dei figli;
- nell'aprile 2023 decedeva la
madre della Ricorrente ed ella decideva, con il consenso del marito, di far trasferire il padre presso la casa coniugale per prendersene cura;
- da allora, la situazione matrimoniale e familiare
peggiorava, il Resistente cominciava ad essere quotidianamente insofferente per qualsiasi gesto e/o
azione sbattendo porte, rifiutandosi di mangiare a tavola con la famiglia, con scontri anche violenti con il suocero e con tutta la famiglia tanto, che in diverse occasioni i figli erano stati costretti a far intervenire le Forze dell'Ordine;
- il Resistente obbligava la moglie a dormire nel sottotetto, ove si trasferiva anche il figlio , spaventato dalle condotte violente del padre e per non lasciare la CP_3
madre e la sorella da sole;
- la Ricorrente si allontana con i figli e il padre dalla casa familiare per trasferirsi presso una cugina in Piacenza e successivamente, riportava il padre presso la sua abitazione in Sant'Anastasia (NA), al fine di preservare l'incolumità fisica di tutti i componenti pagina 2 di 6
familiari;
- il Resistente utilizzava per recarsi al lavoro e per i suoi spostamenti l'autovettura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M G P
Dott.ssa L V Giudice Rel.
Dott.ssa M L D Giudice G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2248/2023 promossa da:
, C.F. , con gli avv.ti CARMEN PENSATI e Parte_1 C.F._1
ROSA GALLO
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. GAETANO FRULIO Controparte_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi per cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo di dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità al Resistente, di assegnare la casa coniugale alla Ricorrente per rimanervi insieme ai figli ed CP_2 [...]
entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con obbligo per CP_3 [...] di pagare le rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa, di porre a carico del CP_1 resistente un assegno mensile per il mantenimento dei figli di € 700,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e di autorizzare la Ricorrente a percepire interamente l'assegno unico per i figli
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in data 4 settembre 1999, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Anastasia (Napoli) al n. 125 P. 2
S.A anno 1999;
- dall'unione nascevano due figli, nata a [...] il 9 CP_2
novembre 2000 e , nato a [...] il [...], entrambi studenti CP_3
maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
- entrambi i coniugi erano operai;
- la casa
coniugale sita in Rottofreno (PC), via Tobagi n. 55, di proprietà di era gravata Controparte_1 da mutuo con una rata mensile di circa € 500,00, in relazione al quale la Ricorrente aveva prestato garanzia;
- l'unione affettiva con il passare del tempo si era deteriorata per le condotte offensive ed
ossessive del marito, per cui la Ricorrente decideva di porre fine al rapporto matrimoniale;
- il fallimento del rapporto coniugale era imputabile esclusivamente al comportamento del il CP_1
quale allontanava la moglie ed instaurava un clima di freddezza e distacco in famiglia, con dipendenza da alcool e condotte ingiuriose nei confronti dei figli;
- nell'aprile 2023 decedeva la
madre della Ricorrente ed ella decideva, con il consenso del marito, di far trasferire il padre presso la casa coniugale per prendersene cura;
- da allora, la situazione matrimoniale e familiare
peggiorava, il Resistente cominciava ad essere quotidianamente insofferente per qualsiasi gesto e/o
azione sbattendo porte, rifiutandosi di mangiare a tavola con la famiglia, con scontri anche violenti con il suocero e con tutta la famiglia tanto, che in diverse occasioni i figli erano stati costretti a far intervenire le Forze dell'Ordine;
- il Resistente obbligava la moglie a dormire nel sottotetto, ove si trasferiva anche il figlio , spaventato dalle condotte violente del padre e per non lasciare la CP_3
madre e la sorella da sole;
- la Ricorrente si allontana con i figli e il padre dalla casa familiare per trasferirsi presso una cugina in Piacenza e successivamente, riportava il padre presso la sua abitazione in Sant'Anastasia (NA), al fine di preservare l'incolumità fisica di tutti i componenti pagina 2 di 6
familiari;
- il Resistente utilizzava per recarsi al lavoro e per i suoi spostamenti l'autovettura
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