Trib. L'Aquila, sentenza 28/03/2024, n. 205

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. L'Aquila, sentenza 28/03/2024, n. 205
Giurisdizione : Trib. L'Aquila
Numero : 205
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo

R.G. N. 1465/2021
TRIBUNALE DI L'AQUILA SEZIONE UNICA
VERBALE UDIENZA DEL 28 MARZO 2024
Alle ore 10:30, dinanzi al Giudice onorario Serenella Monaco, è presente l'avv.
Eleonora Amicozzi in sostituzione dell'avv. Stefano Cruciani, per parte opponente, la quale si riposta alle note conclusionali da ultimo depositate nell'interesse del
Signor OS, insistendo per l'accoglimento dell'ipotesi n.4 prospettata dal CTU e nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, impugnando e contestando le conclusioni rassegnate da controparte.
È comparso altresì l'avv. Antonella Tatananni, in sostituzione dell'avv. Alessandro
Barabaro, per l'opposta, che impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta alle note depositate in data 27.3.2024 insistendo nell'accoglimento nelle conclusioni ivi dispiegate, e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario, dato atto, si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa.
Alle ore 18:50, in assenza dei suddetti avvocati (che nel frattempo si sono allontanati dall'aula di udienza), Il Giudice Onorario decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Il Giudice Onorario
Serenella Monaco R.G. N. 1465/2021

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Serenella
Monaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G. N. 1465/202, avente ad oggetto: contratti bancari
(deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
PROMOSSA DA
SI ER ([...]), rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano
Cruciani
- parte opponente
CONTRO
APORTI S.R.L. (10444350960), in persona del presidente del c.d.a. pro tempore, rappresentato/a dall'avv.to Massimei Gianluca
- parte opposta nonché
CALEEN SPV S.R.L. (05443230262), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Barbaro
- terza intervenuta
_____
I FATTI DI CAUSA
Omesso lo svolgimento delle fasi processuali della controversia e dato atto dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione con esito negativo, si riportano le posizioni assunte dalle parti in giudizio. R.G. N. 1465/2021
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.09.2021, SI ER proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
L'Aquila n. 244/2021 del 20.05.2021, notificato in data 5.07.2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di APORTI S.R.L., della somma di € 25.311,19, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, in virtù del contratto di conto corrente stipulato con NT AS SI (banca cedente) in data
2.12.1986.
A fondamento dell'opposizione, il OS deduceva, in via preliminare,
l'inammissibilità o improcedibilità dell'azione esperita dall'opposta per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nonché il difetto di legittimazione ad agire della società ingiungente;
nel merito, eccepiva la mancanza di prova in relazione all'an e al quantum, stante anche l'insufficienza probatoria della certificazione ex art. 50 TUB prodotta in monitorio e l'incompletezza della documentazione relativa agli estratti conto del credito azionato, nonché il difetto di forma scritta del contratto di conto corrente, asseritamente mai consegnato al correntista così come tutti gli estratti conto, nonché ulteriori irregolarità ai suoi danni, quali la mancata la mancata pattuizione contrattuale della misura degli interessi applicati al rapporto e della reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e, infine, l'applicazione della CMS in difetto della relativa convenzione. Ha eccepito la prescrizione decennale del credito
Si è tempestivamente costituita APORTI s.r.l. contestando tutte le avverse difese e chiedendo la conferma del decreto opposto e la condanna alle spese di lite.
In particolare, l'opposto, preliminarmente evidenziando la insussistenza e la genericità delle sollevate eccezioni, ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e quindi, in linea con la uniforme giurisprudenza, la concessione dei termini di cui all'art. 5 d.l. 69/13.
Con ordinanza del 19.04.2022, questo Giudice, ritenuto di non poter concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto per carenza in ordine alla prova della R.G. N.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi