Trib. Nola, sentenza 22/11/2024, n. 372

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 22/11/2024, n. 372
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 372
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1928/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale
promossa da
nata in [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Spadaro Maria Angela, giusta procura in atti
e
nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. De Giovanni Valentina e dall'Avv. Imparato Antonia, giusta procura in atti

- ricorrenti -

con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c con scadenza al 19.11.2024 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
02.08.2024 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in
1


San Sebastiano al SU (NA) il 14.06.2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Sebastiano al SU (NA) (atto n.3, parte I, anno 2014).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di divergenze
personali e incompatibilità caratteriali.
Premesso che dal matrimonio è nata il [...] in [...], attualmente Persona_1
minorenne, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima
norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 06.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi,
di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia minorenne.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto e fisseranno in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio. Qualsiasi variazione afferente alla loro attuale residenza e domicilio, dovrà essere vicendevolmente comunicata, a mezzo pec, almeno entro i 10 giorni precedenti al verificarsi di detto evento.

2. La casa coniugale sita in San Sebastiano al SU, alla Via Archimede, 7, sarà assegnata alla Per_ sig.ra che la abiterà insieme alla figlia minore . Il sig. si impegna a prelevare Pt_3 Pt_2
i propri effetti personali entro 6 mesi dall'emissione della sentenza di separazione e a prelevare gli arredi, i complementi di arredo e/o ogni altro bene di sua proprietà e non funzionale alla casa coniugale entro due anni dall'emissione della sentenza di separazione. In ogni caso, sarà consentito allo stesso
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