Trib. Latina, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2795/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 24 settembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- OC MA e DE OL LD, rappresentati e difesi dagli Avv.ti LEONE
Gennaro, GAGLIARDO Giovanna e PADULO Lorenzo ed entrambi elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, V.le Del Vignola, n°11;

PARTE ATTRICE – opponente
E
- ES IN, titolare della ditta individuale TE IN, con sede legale in
Aprilia, Via Casalazzara, n. 54, rappresentato e difeso dell'Avv. RIPAMONTI Silvia
Caterina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ardea (Rm), Via Laurentina
25/a;

PARTE CONVENUTA- opposto


OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24 settembre 2024 le parti depositavano note scritte da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione depositato in data 14 maggio 2018 OC MA e DE
OL LD proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 953/2018 emesso il 26 marzo 2018 con il quale il Tribunale di Latina ingiungeva agli stessi di pagare la somma di
€ 58.940,00 a titolo di corrispettivo per lavori effettuati e non pagati in favore di TE
IN deducendo :
a) con permesso di costruire n.6/2006, veniva concessa dal comune di Aprilia (LT) ai sigg.ri AR GI, De LI LD (proprietari) e AR MA
(conduttore) la licenza a costruire un'abitazione nel terreno sito nel medesimo
Comune in Via dei Rutuli n.109/A. L'incarico di costruire l'opera veniva affidato dai beneficiari all'opposto TE IN;

b) AR GI e AR MA nel corso degli anni, adempiendo alle proprie obbligazioni, versavano all'opposto le somme pattuite e richieste, e per tale motivo quest'ultimo rilasciava le seguenti fatture: la n.2 del 27.11.2006 per €.62.400,00 e la
n.1 del 18.10.2007 per €.101.920,00. Al contrario nulla veniva versato dalla sig.ra De
LI;

c) AR MA, a seguito di diversi versamenti in contanti, sottoscriveva una ricognizione di debito in favore dell'opposto, al fine di consentirgli di emettere regolare fattura e all'interno della predetta ricognizione compariva altresì il nome e la sottoscrizione della sig.ra De LI LD, la quale la disconosceva formalmente ex art.214 c.p.c.. La non riconducibilità della firma risulterebbe confermata dal fatto che la sottoscrizione sul documento di identità depositato in atti risulta praticamente identica a quella da lei apposta sulla procura alle liti, mentre la
sottoscrizione presente sulla ricognizione di debito risultava totalmente difforme da entrambe le sottoscrizioni riconosciute;

d) l'opposto si rivolgeva quindi al Tribunale di Latina, in forza del riconoscimento del debito e della fattura emessa nell'Ottobre 2016, e otteneva il decreto ingiuntivo
953/18 nei confronti dei sigg.ri AR MA e De LI LD per la somma di
€.58.940,00 oltre spese legali e oneri di legge;

e) l'opponente AR MA, conduttore del fondo ma non proprietario dell'immobile, era intestatario di due fatture, la n.2 del 27.11.2006 per €.62.400,00 e la n.1 del 18.10.2007 per €.101.920,00, per i lavori oggetto della concessione edilizia, rilasciata in favore dei sigg.ri AR GI, De LI LD (proprietari) e
AR MA (conduttore) . Orbene, a fronte di tali fatture (per un totale di
€.164.320,00, di cui €.101.920,00 + €.62.400,00) AR era in possesso di pagamenti per €.191.950,00, di cui 5 assegni bancari, per €.105.950,00, 2 assegni circolari per
€.60.000,00 e 3 ricevute per €.26.000,00;
e quindi di una somma maggiore rispetto alle fatture pari ad €.27.630,00. L'attore evidenziava inoltre che in base all'art.32 del
DL 112/08
il limite per l'utilizzo di denaro contante dal 25.06.2008 al 31.05.2010 era pari ad €.12.500,00;
in tal modo, le predette ricevute di pagamento per €26.000,00 risultavano del tutto legittime. Pertanto il decreto ingiuntivo doveva essere revocato e/o annullato e/o dichiarato inefficace perché richiesto e ottenuto per una somma inveritiera e non sussistente. Infatti, senza rinunciare ad alcuna eccezione riguardo la completa insussistenza del credito e senza avere l'intenzione di invertire
l'onere della prova, il sig. AR MA sottolineava di avere la prova scritta di aver corrisposto la somma di €.27.630,00 senza che quest'ultima fosse stata fatturata
e compensata e tale somma doveva incidere sull'importo del decreto ingiuntivo opposto soltanto nei suoi confronti, portandolo ad €.31.310,00 (€.58.940,00 -
€.27.630,00). Tuttavia, a causa della ristrettezza dei tempi per predisporre
l'opposizione ed il fatto che l'opponente AR reperiva quotidianamente documenti nuovi attestanti l'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti del sig. TE, esso si riservava nel giudizio di merito di dimostrare per tabulas che nulla era dovuto all'opposto;

Concludevano pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, revocare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.953/2018 del 26.02.2018 reso nel proc. R.G.1081/18 nei confronti dell'opponente De LI LD e nei confronti dell'opponente AR MA, dichiarando che nulla è dovuto dagli stessi all'opposto, per tutti motivi sopra riportati che si intendono qui di seguito trascritti e riportati. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria di uno degli opponenti o di entrambi, nei confronti di TE IN, ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto e da accertare in corso di giudizio.”
Con comparsa in data 15 ottobre 2018 si costituiva in giudizio ES IN deducendo:
a) la proprietaria del lotto De LI LD non ignorava che sul proprio fondo fosse in corso di edificazione una casa ritenuto altresì che ella abitava in via dei Rutuli proprio nella casa edificata dal signor TE e perciò risultava inattendibile la sua dichiarazione di estraneità al giudizio;

b) l'opposto aveva ricevuto incarico dai due opponenti di edificare un'abitazione, e aveva dapprima eseguito una serie di lavori “ordinari” che si erano conclusi con
l'emissione delle fatture n. 2/2006 e 1/2007. In data 01/10/2007 alla presenza del direttore dei lavori, Geom. RT BO, e delle parti in causa, veniva poi effettuata una verifica tra i lavori eseguiti e il prezzo pagato dal signor AR. Tra lavori ordinari e lavori extra ordinari risultava una differenza di valore pari ad € 22.000,00 in favore del signor TE, somma che veniva integralmente saldata come dalle ricevute prodotte da
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