Trib. Napoli, sentenza 05/01/2024, n. 161
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. M I R - Presidente-
Dott. V C - G -
Dott. G O - G - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 269 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nata a Napoli il giorno 28.05.1963, residente in Ischia (NA) Parte_1
alla Via Michele Mazzella n. 143 (Codice Fiscale , rappresentata e C.F._1
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LENHARDY FLAVIA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a Napoli il 05.07.1971, ivi residente alla Via Posillipo n. Controparte_1
213 (Codice Fiscale ), rappresentato e difeso, giusta procura a C.F._2 margine del ricorso, dall'avv. LENHARDY FLAVIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per
l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso depositato il 02.01.2023 e esponevano Controparte_1 Parte_1
di aver contratto matrimonio civile in Napoli il giorno 25.06.2005, optando per il regime della separazione dei beni (atto n. 137, parte I, sez. A);che dalla loro unione nascevano due figli: , il 09.08.2001, e , il 20.10.2003, attualmente Persona_1 Persona_2
maggiorenni;che i coniugi in data 01.04.2022 sottoscrivevano accordo nella procedura di negoziazione assistita per la separazione personale di cui all'art. 6 comma 2 seconda parte
Lex 162/2014, con pedissequo provvedimento di autorizzazione reso in data 19/20.04.2022 ai sensi dell'art. 6 Legge n. 162/2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli – IX Sezione Affari civili - regolarmente annotato, come per legge;che dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione la comunione materiale e spirituale tra essi coniugi non si era più ricostituita, né era intervenuta tra gli stessi alcuna forma di riconciliazione;pertanto chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Le parti depositavano note di trattazione scritta in data 16.10.2023 per l'udienza cartolare del 29.11.2023, con le quali confermavano la volontà di divorziare;acquisito il parere del
Pm, il Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “…la sig.ra in Parte_1
uno ai figli maggiorenni e , continuerà ad abitare nella Persona_1 Persona_2
già casa coniugale sita in Napoli, alla Via Posillipo n. 213, cespite di proprietà del dott.
e che, in uno alle pertinenze, è gravato dal diritto di abitazione vitalizio Controparte_1
in favore della sig.ra Il dott. trasferirà altrove la propria residenza Parte_1 CP_1
impegnandosi a comunicare alla moglie il definitivo cambio di residenza dopo aver ottemperato a tutte le formalità anagrafiche;
5) i figli e , maggiorenni, restano affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori con residenza privilegiata degli stessi presso la abitazione materna, non prevedendosi nulla circa le modalità di incontro con il padre, attesa la età dei figli con capacità di autodeterminarsi;
2
6) le parti convengono che cadrà ad esclusivo carico della sig.ra il pagamento Parte_1
degli oneri condominiali ordinari e delle altre spese (tassa per la raccolta dei rifiuti urbani, utenze) relative alla abitazione, già casa coniugale, sita in Napoli alla Via Posillipo n. 213.
Le parti espressamente convengono, altresì, che la sig.ra provvederà ad Parte_1 incassare la quota (proporzionale ai millesimi facenti capo all'immobile) del canone locativo che il Condominio percepisce mensilmente dalla locazione del terrazzo di copertura dell'edificio di proprietà condominiale nel quale è ubicata la casa coniugale;la detta quota/rendita mensile potrà essere destinata dalla sig.ra anche per far fronte al Parte_1
pagamento, pur se parziale, degli oneri condominiali ordinari di sua spettanza facenti capo al predetto immobile;
7) il dott. si obbliga a corrispondere per il concorso al mantenimento Controparte_1
dei figli e maggiorenni non economicamente Persona_1 Persona_2
autosufficienti, a far data dal corrente mese di dicembre, un assegno mensile di Euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun figlio. Tali assegni, per espresso accordo tra le parti, saranno corrisposti dal dott. direttamente ai figli maggiorenni e CP_1 Persona_1 Per_2
;
[...]
8) i suindicati assegni mensili dovranno essere corrisposti anticipatamente, ogni mese per dodici mesi l'anno, con valuta fissa al giorno 10 di ciascun mese, mediante accredito sul conto corrente di cui ciascun figlio è titolare;
9) gli assegni, così come sopra determinati, dovranno essere annualmente rivalutati, a far data dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo, sulla base delle variazioni ISTAT (pubblicate sulla G.U.), automaticamente, convenendo espressamente le parti, con la sottoscrizione del presente atto, essere superflua ogni esplicita richiesta degli aventi diritto. Oggetto delle rivalutazioni dovranno essere sia l'assegno base, sia le rivalutazioni già intervenute;
10) cadranno a carico di essi genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate con riferimento alle modalità del “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” siglato dal Tribunale di Napoli il
7.3.2018, al quale comunque le parti si richiamano integralmente in ogni suo punto;
11) i coniugi, avendo convenuto di definire bonariamente e transattivamente ogni rapporto economico di dare-avere tra loro in essere, in ragione delle complessive risorse, dichiarano che l'accordo patrimoniale che segue costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e convengono quanto segue:
3
a. entro sette giorni dal deposito della emananda sentenza avente ad oggetto la pronunzia di scioglimento del matrimonio tra essi coniugi, a parziale modifica di quanto convenuto nell'accordo di separazione (Reg. N.A. n. 353/2022) sottoscritto in data 01.04.2022 nella procedura di negoziazione assistita per la separazione personale di cui all'art. 6 comma 2 seconda parte Lex 162/2014, munito del pedissequo provvedimento di autorizzazione reso in data 19/20.04.2022 ai sensi dell'art. 6 Legge n. 162/2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – IX Sezione Affari civili - regolarmente annotato, il dott. si obbliga a trasferire a favore dei figli e Controparte_1 Persona_2 Per_1
, esperiti gli incombenti di legge, la proprietà, nella misura del 50% ciascuno, del
[...]
seguente immobile di sua proprietà:
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