Trib. Bergamo, sentenza 14/11/2024, n. 2087
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Testo completo
N. 3345/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 4 giugno 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Elisabetta RICCHIUTI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Carlo PESCHIULLI e dall'Avv. Michele COMOTTI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti: congiuntamente, come da verbale di udienza del 5 novembre 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di essere stata unita in una Parte_1 relazione more uxorio col signor dalla quale sono nate le figlie minori 30 settembre 2013) CP_1 Per_1
e (3 luglio 2017), ha domandato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale Per_2
nei confronti della prole, un contributo per il mantenimento delle figlie minori pari a € 550,00 ciascuna,
oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico, nonché l'avvio di un percorso di mediazione familiare nell'esclusivo interesse delle minori.
Regolarmente costituitosi in giudizio, ha formulato le proprie conclusioni in Controparte_1
parziale opposizione all'ex compagna.
All'udienza del 5 novembre 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene questo giudicante che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alle minori l'accesso
ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e
confermati dal D.lgs. 154/2013.
Anche i profili economici dell'accordo appaiono idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Le spese processuali vengono integralmente compensate, considerato il raggiungimento del predetto
accordo e come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti, come di seguito trascritto: affido condiviso delle figlie minori e le quali verranno collocate presso la mamma, Per_1 Per_2 con assegnazione alla stessa della casa familiare;
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
Settimana tipo 1 – Weekend con il padre Il padre trascorrerà con le figlie il fine settimana con pernotto dal venerdì all'uscita da scuola alle ore 16.00, quando la nonna paterna le preleva da
scuola, sino al lunedì mattina quando le accompagna al pre-scuola alle ore 7.30.
Il padre trascorrerà con le figlie un giorno infrasettimanale, concordato ogni settimana a seconda degli impegni di ed dall'orario di uscita da scuola alle ore 16.00, quando la nonna Per_1 Per_2 paterna le preleva da scuola, con pernottamento fino alle 7.30 del giorno dopo, quando le accompagna al pre - scuola.
Settimana tipo 2 –