Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2024, n. 266

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2024, n. 266
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 266
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5548 del 2020 R.G. Lavoro TRA
(P.IVA ), con sede legale in Pagani (SA) alla Via Parte_1 P.IVA_1
Perone n. 14, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. , nato a Parte_2 Pagani il 16.06.1970 (CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria C.F._1
Telora (CF ), giusta mandato in calce al ricorso, unitamente al quale C.F._2 elettivamente domicilia, in San Paolo Bel Sito, alla Via Ferdinando Scala, n. 16
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Nazionale n. 403, C.F. , rappresentato e difeso - in virtù di procura C.F._3 in calce al decreto ingiuntivo dall'avvocato Giovanni Amendola ed elettivamente domiciliato, in Torre del Greco, alla Via Lecco De Guevara, n.1

OPPOSTO
E

Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2020, la società in epigrafe chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 331/2020, concesso su ricorso proposto da , con il Controparte_1 quale si intimava al e al in solido, il Controparte_2 Parte_1 pagamento dell'importo €. 2.505,02, quale somma residua di differenze retributive, calcolate al lordo delle ritenute di legge
La società opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore di quello dei Nocera Inferiore, nonché l'estinzione dell'obbligo di pagamento, avendo il debitore solidale già corrisposto al lavoratore un importo netto di €. 4.233,24. Contestava, in ogni caso, il diritto dell' a richiedere il pagamento del TFR, CP_1 essendo lo stesso vincolato, in virtù del contratto di cessione del quinto dello stipendio, stipulato dal lavoratore con la ;
infine, chiedeva di essere manlevato Organizzazione_1 da qualsiasi responsabilità relativa al pagamento delle mensilità dei dipendenti addetti all'appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti del , dall'Ente Controparte_2 stesso, in virtù della determinazione n. 1481 del 2019, con la quale il dichiarava di CP_2 trattenere l'importo di €. 789.964,57, impegnandosi a versare ai lavoratori la retribuzione netta arretrata.
1
Tanto esposto, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la revoca del decreto impugnato, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, contestando ogni avverso dedotto. All'esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa come da presente sentenza.
*********
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.
Il ha dedotto la incompetenza del Tribunale adito, per essere competente i Parte_1
Tribunale di Nocera. In particolare, l'opponente ha così dedotto: “in primo luogo, l'opposto veniva assunto in data 01/07/2017 dalla società opponente con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time, poi trasformato in data 10/04/2018 in full time. A tal proposito, si osserva che in data 1.7.2017 l'opposto riceveva la lettera (proposta) di assunzione in Torre del Greco (luogo di svolgimento della prestazione lavorativa) (cfr. all.1), mentre la società opponente ha avuto effettiva notizia della sua accettazione, in Pagani, alla Via Perone n. 14, luogo della sede legale della società opponente (luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro), e luogo in cui si trova l'ufficio amministrativo e del personale
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