Trib. Brescia, sentenza 24/01/2024, n. 59
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Testo completo
N. 1637 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
EX ART. 127 TER C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
GL GI
con l'avv. CAMMILLERI EDUARDO
- RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore con il dott. CAETO SALVATORE ex art. 417-bis c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., GL IA ha adito l'intestato Tribunale rappresentando di aver lavorato come docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, in forza di contratti a tempo determinato, così dettagliati:
- -a.s.2016/17 dal 17.10.2016 al 10.11.2016 presso l'Ist. Prof. “Einaudi” di Chiari, con orario completo, su posto di sostegno;
dall'11.11.2016 al 30.06.2017 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso l'ITIS di Orzinuovi, con orario settimanale di 15 ore, su posto normale;
dall'01.12.2016 al 9.12.2016 presso l'ITC di Orzinuovi, con orario settimanale di 3 ore, su posto
normale;
dal 10.12.2016 al 18.12.2016 presso l'ITC di Orzinuovi, con orario settimanale di 3 ore, su posto normale;
dal 19.12.2016 al 30.06.2017 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso
l'IPSIA di Orzinuovi, con orario settimanale di 9 ore, su posto di sostegno;
-a.s.2017/18: dal 28.09.2017 al 30.06.2018 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso l'IIS di Desenzano del Garda, con orario completo, su posto normale;
-a.s.2018/19: dall'14.09.2018 al 15.10.2018 presso l'IIS di Montichiari, con orario completo, su posto normale;
dal 16.10.2018 al 30.06.2019 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso l'IIS di
Chiari, con orario completo, su posto normale;
dall'01.07.2019 al 12.08.2019 (trattamento di indennità art. 24 d.l.vo 151/2001) presso l'IIS di Chiari, con orario completo, su posto normale;
-a.s.2019/20: dal 25.09.2019 al 31.08.2020 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso l'IIS di Desenzano del Garda, con orario completo, su posto comune;
-a.s.2020/21: dal 25.09.2020 al 31.08.2021 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso l'IIS di Montichiari, con orario completo, su posto di sostegno.
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di € 500,00 (infra
“Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha sostenuto l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE.
Ha evidenziato in particolare (per quanto di interesse in questa sede) come il diritto/dovere di formazione - strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto dall'art. 282 d.lgs.
297/94 e dagli artt. 29, 63 e 64 CCNL 29.11.2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato
e indeterminato.
Ha citato, a sostegno della propria tesi, i recenti interventi del Consiglio di Stato (sent. 1842/2022) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-450/21) sul tema.
Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del Ministero alla concessione della Carta docente e all'accreditamento di € 500,00 per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per un totale di € 2.500,00.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata, il Ministero dell'Istruzione ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato.
2
Ha confermato lo svolgimento dei servizi esposti nell'atto introduttivo del giudizio e ha sostenuto la legittimità della propria condotta, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e dei relativi provvedimenti attuativi.
Ha precisato come la natura non retributiva e le finalità formative della Carta docente escludessero il contrasto tra la normativa interna e quella europea invocata da controparte, non potendosi considerare tale beneficio rientrante nelle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Ha evidenziato, sul punto, che la formazione viene disciplinata da diversa clausola dell'Accordo, la numero 6, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato “nella misura del possibile”;
quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Ha chiesto, in ogni caso, di sottoporre l'eventuale riconoscimento del beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia – e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016.
3. Dopo la prima udienza del 12 gennaio 2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. alla data odierna. Le parti depositavano note scritte e il giudice pronunciava sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4.1 Come puntualmente osservato da parte ricorrente, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di Euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
EX ART. 127 TER C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
GL GI
con l'avv. CAMMILLERI EDUARDO
- RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore con il dott. CAETO SALVATORE ex art. 417-bis c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., GL IA ha adito l'intestato Tribunale rappresentando di aver lavorato come docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, in forza di contratti a tempo determinato, così dettagliati:
- -a.s.2016/17 dal 17.10.2016 al 10.11.2016 presso l'Ist. Prof. “Einaudi” di Chiari, con orario completo, su posto di sostegno;
dall'11.11.2016 al 30.06.2017 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso l'ITIS di Orzinuovi, con orario settimanale di 15 ore, su posto normale;
dall'01.12.2016 al 9.12.2016 presso l'ITC di Orzinuovi, con orario settimanale di 3 ore, su posto
normale;
dal 10.12.2016 al 18.12.2016 presso l'ITC di Orzinuovi, con orario settimanale di 3 ore, su posto normale;
dal 19.12.2016 al 30.06.2017 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso
l'IPSIA di Orzinuovi, con orario settimanale di 9 ore, su posto di sostegno;
-a.s.2017/18: dal 28.09.2017 al 30.06.2018 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso l'IIS di Desenzano del Garda, con orario completo, su posto normale;
-a.s.2018/19: dall'14.09.2018 al 15.10.2018 presso l'IIS di Montichiari, con orario completo, su posto normale;
dal 16.10.2018 al 30.06.2019 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso l'IIS di
Chiari, con orario completo, su posto normale;
dall'01.07.2019 al 12.08.2019 (trattamento di indennità art. 24 d.l.vo 151/2001) presso l'IIS di Chiari, con orario completo, su posto normale;
-a.s.2019/20: dal 25.09.2019 al 31.08.2020 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso l'IIS di Desenzano del Garda, con orario completo, su posto comune;
-a.s.2020/21: dal 25.09.2020 al 31.08.2021 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso l'IIS di Montichiari, con orario completo, su posto di sostegno.
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di € 500,00 (infra
“Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha sostenuto l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE.
Ha evidenziato in particolare (per quanto di interesse in questa sede) come il diritto/dovere di formazione - strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto dall'art. 282 d.lgs.
297/94 e dagli artt. 29, 63 e 64 CCNL 29.11.2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato
e indeterminato.
Ha citato, a sostegno della propria tesi, i recenti interventi del Consiglio di Stato (sent. 1842/2022) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-450/21) sul tema.
Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del Ministero alla concessione della Carta docente e all'accreditamento di € 500,00 per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per un totale di € 2.500,00.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata, il Ministero dell'Istruzione ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato.
2
Ha confermato lo svolgimento dei servizi esposti nell'atto introduttivo del giudizio e ha sostenuto la legittimità della propria condotta, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e dei relativi provvedimenti attuativi.
Ha precisato come la natura non retributiva e le finalità formative della Carta docente escludessero il contrasto tra la normativa interna e quella europea invocata da controparte, non potendosi considerare tale beneficio rientrante nelle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Ha evidenziato, sul punto, che la formazione viene disciplinata da diversa clausola dell'Accordo, la numero 6, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato “nella misura del possibile”;
quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Ha chiesto, in ogni caso, di sottoporre l'eventuale riconoscimento del beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia – e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016.
3. Dopo la prima udienza del 12 gennaio 2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. alla data odierna. Le parti depositavano note scritte e il giudice pronunciava sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4.1 Come puntualmente osservato da parte ricorrente, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di Euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in
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