Trib. Torino, sentenza 22/07/2024, n. 4243

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 22/07/2024, n. 4243
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 4243
Data del deposito : 22 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 14576/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Alessandra Aragno Giudice dott. Andrea Natale Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14576/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEMERARO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO DOMENICO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA 131 10137 TORINO.
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato di Torino (C.F. ;
– – fax 011/5612194), P.IVA_2 Email_1 presso la quale è ivi domiciliato in via Arsenale, n. 21;

RESISTENTE COSTITUITO ha pronunciato la seguente:
sentenza ex art. 281 decies c.p.c
Avente ad oggetto: diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Conclusioni delle parti: parte ricorrente Nel merito: Accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento in quanto illegittimo e/o infondato per i motivi sopra indicati e ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia. In subordine accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.

1.1 e 19 co.

1.2. T.U.I., con vittoria di compenso professionale e spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA secondo legge” pagina 1 di 5
Parte convenuta:
“Rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 1,8,2023 cittadino SN , ha impugnato Parte_1 il decreto emesso dal Questore di Torino in data 8.6.2023, notificatogli in data 3.7.2023 con cui è stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. d D.lgvo 286/98. E' stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con comparsa di costituzione depositata in data 14.2.2024, si è costituito in giudizio il
convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese. CP_1
L'udienza di comparizione parti si è svolta in data 13.6..2024, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la presente impugnativa il ricorrente chiede: a) che venga annullato il provvedimento del Questore con conseguente rilascio del permesso per motivi di famiglia;
b) che si riconoscano i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. In effetti il provvedimento del Questore da un lato ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. d TUI richiesto in quanto padre del minore italiano nato il [...];
dall'altro non ha Persona_1 ravvisato la ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario che impediscano l'espulsione. La Questura pur non contestando l'assenza di convivenza con familiare cittadino italiano, ha motivato il diniego alla stregua delle due sentenze di condanna riportate il 10.7.2018 per rapina in concorso con la compagna nonché madre di (anch'essa con precedenti per Per_1 numerosi furti con destrezza e aggravati) e il 18.4.2019 per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento seguito da incendio, ricettazione, furto aggravato e combustione illecita di rifiuti (doc. 1) condanne alle quali è stato applicato il vincolo della continuazione (doc. 2). Evidenzia che le misure di prevenzione si fondano sull'accertamento della pericolosità sociale del soggetto, e quindi non sulla relativa responsabilità penale, ma su un giudizio prognostico nel quale vengono considerati un'ampia serie di elementi (indizi, precedenti condanne, segnalazioni, tenore di vita, frequentazioni di pregiudicati vedi Cass. 473/94). Nel caso specifico, l'assenza di una occupazione lavorativa della coppia, a fronte di un nucleo famigliare di almeno cinque persone, che può sostenersi solo con assegni famigliari e reddito di
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