Trib. Monza, sentenza 05/12/2024, n. 2947
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Testo completo
RG N. 9838 /2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 5 dicembre 2024, alle ore 10:00, innanzi al Giudice monocratico del Tribunale ordinario di
Monza, dott.ssa Caterina Panzarino, è stata chiamata la causa promossa da NI MA;
contro
CONDOMINIO GARDEN CITY LOTTO B di Via Galvani 2 OG NZ;
Per la parte attrice è presente l'Avv. Francesco Iogha' il quale precisa che la parte attrice non è ammessa al Patrocinio a Spese delle Stato, ed invitato dal Giudice alla discussione si riporta agli atti ed alla comparsa conclusionale da ultimo depositata
Per la parte convenuta è presente l'Avv. Alessandrello Santi Giovanni il quale invitato dal Giudice alla discussione si riporta agli atti
Il Giudice dato atto,
riserva la causa in decisione, dando lettura delle motivazioni e della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione al termine dell'udienza.
Monza, 12/12/2023
Il Giudice
(dott.ssa Caterina Panzarino)
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N. R.G. 9839/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZ. II CIVILE
Nella persona del giudice unico, Dott.ssa Caterina Panzarino
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 9839/2020
Promosso da
NI MA (C.F. ZNNMRA43P44L4180F), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Iogha, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Ponte San Pietro, via Roma n. 51/H, in forza di procura in atti;
- attrice - contro
CONDOMINIO GARDEN CITY LOTTO B di Via Galvani 2 OG NZ (C.F.: 94523480153), con sede in OG NZ, via Galvani n. 2, in persona dell'amministratore pro tempore dott. Paolo
CC, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Floriani e dall'Avv. Santi Giov. Alessandrello e dall'Avv. Luigi Alessandrello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in OG
NZ, piazza Castello n. 16;
- convenuto -
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CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
-) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera del 29 ottobre 2020 in relazione ai punti 1,2,3,4,6 dell'ordine del giorno.
-) con condanna delle spese legali del presente giudizio, oltre iva e cpa da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara distrattario.
In via istruttoria:
-) Voglia Ill.mo Giudice ordinare all'amministratore del condominio, dott. Paolo CC, di esibire ex art. 210 c.p.c. tutta la documentazione inerente ai seguenti sinistri:
-) Voglia Ill.mo Giudice ordinare all'amministratore del condominio, dott. Paolo CC, di esibire ex art. 210 c.p.c. tutte le bollette del gas volti a formare l'importo pari ad euro 58.585,00 relativi al
“riscaldamento quota volontaria” e al “riscaldamento quota involontaria” di cui a pag. 2 del consuntivo (doc. 7);
-) Voglia ordinare a Bluenergy Srl con sede a Milano Via Porpora, 150 l'esibizione dei documenti inerenti alla lettura di tutti i contatori (caloriferi) del condominio di via Galvani relativamente al periodo 2019-2020.
A controprova si chiede al Giudice di ammettere i seguenti capitoli di prova solo nel caso in cui vengano ammessi i testi avversari:
Cap. 1 “Vero che la Sig.ra NI è venuta a conoscenza del verbale assembleare del 29 ottobre 2020 solo in data 24 novembre 2020”;
Cap. 2 “Vero che in data 7 novembre 2020 il Sig. ER GE ha ritirato, presso il custode, il verbale assembleare della Sig.ra NI MA”;
Cap. 3 “Vero che il Sig. IN SO, appurava da altri condomini del Condominio di Via Galvani, che in data 23 novembre 2020, che l'amministratore CC aveva spedito il verbale assembleare del 29 ottobre 2020”;
Cap. 4 “Vero che il Sig. IN SO, in data 24 novembre 2020 comunicava alla Sig.ra NI MA, che l'amministratore del condominio CC, aveva inviato il verbale dell'assemblea del 29 ottobre 2020”
Cap. 5 “Vero che in data 29 ottobre 2020 il PA scriveva mail all'avv. Ioghà - di cui al doc. 3 che si rammostra al teste - con la quale si confermava che l'aula era attrezzata con 86 sedie”;
Cap. 6 “Vero che il PA era presente all'assemblea celebrata dal Condominio Garden City in data 29 ottobre 2020”.
PARTE CONVENUTA
“Voglia il Tribunale On.le, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette così decidere: Preliminarmente:
− Dichiarare la inammissibilità dell'opposizione perché tardiva ex art. 1137, 2° Cod. Civ.;
− Dichiarare la improcedibilità dell'opposizione in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione a sensi dell'art. 5 d. Lgs. 28/2010 e l. 98/2013;
Nel merito:
− Rigettare l'opposizione perché infondata in ogni sua parte. Spese rifuse.
pagina 3 di 10 In via Istruttoria:
Si chiede venga ammessa prova per interrogatorio della sig.ra NI e per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che la sala di P.zza S. Matteo 13 - OG NZ, dove si è tenuta l'assemblea del condominio Garden City lotto B è stata sanificata poco prima dell'ingresso dei condomini;
2. Vero che la sala poteva contenere centoventi persone distanziate di almeno un metro una dall'altra;
3. Vero che la sera del 29/10/2020 sono intervenuti nell'assemblea 26 condomini oltre all'amministratore;
4. Vero che la sala della riunione “sanificata” è stata aperta ai convenuti solo cinque minuti prima dell'inizio (ore 21);
5. Vero che la copia del verbale dell'assemblea del 29/10/2020 del Cond. Garden City lotto B è stata consegnata a mani del sig. ER, come risulta dall'elenco che mi si rammostra, il giorno 07/11/2020 (doc. 10) – teste IO AR;
6. Vero che la sig.ra NI notoriamente convive col marito sig. ER;
7. Vero che la misurazione del calore fruito da ciascun condomino viene eseguita con i contatori applicati ai diversi elementi radianti e “letti” da un congegno all'uopo predisposto e autorizzato (“tarato”) dalla P.A. (teste fornitore calore)”.
***
Occorre premettere che il presente procedimento è stato assegnato a questo giudice in data 13 settembre 2023, ad istruttoria già conclusa.
FATTO E DIRITTO
Si deve, preliminarmente, osservare che le difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti devono essere esaminate per quanto strettamente necessario per la motivazione di questa sentenza, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018);
inoltre, va precisato che le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto i fatti costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.), considerando inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008);
senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non oggetto di specifica allegazione siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del