Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2024, n. 28

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2024, n. 28
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 28
Data del deposito : 17 gennaio 2024

Testo completo

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
10.01.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 1886/2021 R.G. e vertente
TRA
DI IO LV EL, (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Giummara del Foro di US e Giovanni
Mandolfo del Foro di Catania
Ricorrente
E
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (A.S.P.) DI SIRACUSA , (P. IVA 01661590891) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Viola del Foro di Catania
Resistente
E
TU IO (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv.
Emanuela IN del Foro di Ragusa
Controinteressato
OGGETTO: pubblico impiego - altre ipotesi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente Di IO VA EL esponeva: - di aver partecipato, possedendone tutti i requisiti, alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Unità Operativa Complessa
Anatomia e Istologia Patologica del P.O. Umberto I di US, indetto dall'Azienda Sanitaria
Provinciale di US in attuazione delle deliberazioni n. 397 del 09.08.2019, n. 410 del
19.08.2019 e n. 506 del 13.09.2019, integrata con Deliberazione del medesimo D.G. n. 548 del
14/05/2020 con riapertura dei termini.;
- che la Commissione nominata, con deliberazioni nn.
831 del 28.11.2019 e 240 del 02.03.2020, dopo aver provveduto alla redazione delle schede di valutazione dei curricula dei candidati ammessi, aveva proceduto a completare la procedura selettiva dando luogo allo svolgimento dei colloqui, giusti verbali n. 1 del 22.10.2020 e n. 2 del
22.01.2021;
- che, al termine delle operazioni concorsuali, la Commissione redigeva una relazione sintetica riepilogativa contenente gli esiti della procedura e definiva la terna dei
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candidati idonei (predisposta sulla base dei migliori punteggi ottenuti da ciascun candidato): al primo posto la d.ssa Di IO con un punteggio di 78,800/100 (30,800/50 punti curriculum,
48/50 punti colloquio), al secondo posto il dott. IN AR con un punteggio di
78,300/100 e al terzo posto la d.ssa Magliolo Emilia con un punteggio di 74,900/100;
- che, sebbene la ricorrente fosse risultata la prima della terna dei candidati idonei, con deliberazione del Direttore Generale dell'Asp di US, n. 529 del 12.04.2021, avente ad oggetto:
Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa. Disciplina: anatomia ed istologia patologica – P.O.
Umberto I di US”, su proposta del Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane n. 359 del
12.04.2021, veniva deliberata la nomina del dott. IN AR (secondo classificato) a
Direttore della UOC di Anatomia ed Istologia Patologia dell'Ospedale Umberto I di US;
- che, a seguito di formale istanza di accesso agli atti, la ricorrente prendeva visione ed estraeva copia della documentazione inerente la procedura selettiva, riscontrando diverse incongruenze ed illegittimità della delibera n 529 del 12/04/2021, tra cui travisamento dei fatti, erroneità della motivazione e quindi la mancanza dei presupposti di legge;
- che, in particolare, il dott. IN non aveva mai diretto l'unica UOS di Anatomia Patologica presso l'ASP di Ragusa, in quanto le UOS dell'Asp 7 di Ragusa in Anatomia Patologica erano una a Vittoria con direzione affidata alla d.ssa Ferraro e una (all'epoca dei fatti) in divenire, poiché non ancora attivata, a
Modica;
- che, invece, il dott. IN aveva ricoperto il ruolo di Direttore responsabile dei
Registro Tumori Ragusa, la cui attività nulla aveva a che fare con l'anatomia patologica, trattandosi di un'unità operativa preposta ad effettuare studi in percentuale, dunque statistiche, sull'incidenza dei tumori nella popolazione residente esclusivamente nelle provincie di Ragusa
e Caltanissetta;
- che ella stessa e il dott. IN erano dipendenti della stessa struttura di anatomia patologica-dipartimento oncologico dell'Asp di Ragusa, la ricorrente con incarico professionale C2 “ Referente gruppi di lavoro in anatomia patologica con forte autonomia operativa” ed il IN con incarico professionale C3 “Controllo e consulenza nell'ambito della propria specialità”;
- che il dott. IN possedeva un'esperienza inferiore in anatomia patologica rispetto a quella posseduta dalla ricorrente e che il Direttore in convenzione era incorso in un errore di valutazione causato dal travisamento dei fatti con espresso riferimento alla storia professionale e al curriculum del dott. IN.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: “ - accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o l'inefficacia e/o disapplicazione, per travisamento dei fatti ed erronea motivazione e mancanza dei presupposti di legge per tutte le causali sopra indicate, del provvedimento n. 529 del 12/04/2021 dell'ASP 8 di US oltre a ogni atto presupposto o connesso, nella parte in cui con esso il Direttore Generale dell'ASP di
US ha nominato il Dott. IN AR, anziché la ricorrente Dott.sa Di IO
VA EL, quale Direttore della UOC di Anatomia ed Istologia Patologia dell'Ospedale Umberto I di US, e ciò, in base al principio della “prova della resistenza”, poiché l'On. Tribunale adito potrà accertare che la ricorrente si colloca in graduatoria – per le valutazioni correttamente effettuate dalla Commissione – in prima posizione, stante che le
2 spetta, inoltre, per le ragioni sopra esposte: a) un punteggio pari a otto, in riferimento al punto
B dei fattori di valutazione del bando, anziché 4,5;
b) un punteggio pari a 20, in riferimento al punto C dei criteri di valutazione del bando, anziché 18;
c) un punteggio comunque superiore a quello attribuito al Dott. IN AR (con conseguente rettifica del risultato finale in punti

83,50 anziché 78,80 a favore della D.ssa Di IO e/o comunque un punteggio superiore a quello del Dott. IN AR;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della ricorrente ad essere nominata, al posto del Dott. IN AR, quale Direttore della UOC di Anatomia ed Istologia Patologia dell'Ospedale Umberto I di US, con sentenza che, sin dalla conclusione del concorso e comunque dal 21/01/2021, produca gli effetti in favore della ricorrente di un contratto di lavoro a tempo determinato per l'incarico di direttore di UOC di

Anatomia Patologica di US tra l'Azienda ASP 8 di US e la D.ssa Di IO;
- condannare l'Azienda ASP di US alla regolarizzazione, anche previdenziale, del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate;
- condannare l'Azienda ASP di

US al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla D.ssa Di IO, pari alla differenza di retribuzioni e contribuzioni tra quanto avrebbe percepito la ricorrente se fosse stata nominata Direttore di struttura complessa all'esito del concorso e quanto effettivamente percepito dalla stessa, per il periodo intercorso dalla conclusione del concorso fino all'effettiva presa in servizio nonché alla somma per danno alla carriera e all'immagine e/o alla diversa, anche maggior somma, che sarà ritenuta di giustizia. - in subordine, accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito e continua a subire a causa dell'illegittimo provvedimento n. 529 del 12/04/2021 dell'ASP 8 di US un danno alla carriera e all'immagine che potrà essere quantificato anche con ulteriore giudizio”.
Istauratosi il contraddittorio di costituiva in giudizio il dott. IN AR, il quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della Di
IO in quanto la procedura per la nomina del Dirigente non è una procedura concorsuale bensì una procedura selettiva con valutazione dei requisiti professionali di ciascun candidato a conclusione della quale, stilata una terna di candidati idonei, viene assegnato un incarico dirigenziale con un provvedimento avente carattere di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del Direttore Generale, che non può essere sindacata nel merito fino al punto di consentire al
Giudice di sostituirsi, annullando il provvedimento ed adottando una scelta diversa da quella assunta dall'organo preposto;
deduceva che nessun risarcimento era dovuto alla ricorrente in quanto non si ravvisava alcuna illegittimità né violazione di legge nello svolgimento della procedura, improntata invece al rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede e che, in ogni caso, la richiesta risarcitoria era sfornita di prova, di specificità in ordine all'entità del danno e di quantificazione;
evidenziava che, ancora, dal riconoscimento di idoneità ad
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