Trib. Treviso, sentenza 19/06/2024, n. 407
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Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO
484/23
ALL'UDIENZA DEL 19.6'24 SONO COMPARSI:
• per la parte opponente l'avvocato Davide Pollici in sostituzione dell'avvocato G. Chiaventone;
• per la parte resistente l'avvocato Crescente.
Entrambi chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, dà all'esito lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
DOTT.SSA MARIA TERESA CUSUMANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
all'udienza del 19.6.'24, il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa n. 484 /2023 tra le parti:
Ricorrente:
• con l'avv. CHIAVENTONE Controparte_1
GIULIANO
Resistente:
• , con l'avv. GIULIANO CRESCENTE Controparte_2
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo
Tribunale di Treviso
Conclusioni delle parti
Parte opponente:
IN VIA PRELIMINARE
Qualora richiesta, non concedersi la provvisoria esecutorietà, neppure parziale, al Decreto Ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
NEL MERITO
Accertato l'errata quantificazione del credito di cui al Decreto Ingiuntivo n. 111/2023, voglia l'Ill.mo
Giudice:
- revocare il Decreto ingiuntivo n. 111/2023 emesso dal Tribunale di Treviso e dichiararsi in ogni caso l'infondatezza quanto meno parziale, in ragione degli acconti versati, delle pretese creditorie azionate dal signor ;
Controparte_2
- dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente, avendo la ditta Controparte_1 provveduto al saldo delle spettanze del signor in esecuzione dell'accordo transattivo Controparte_2 raggiunto;
- condannare il signor a rifondere all'opponente tutte le spese del presente giudizio, Controparte_2 anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In ogni caso
Rifusione integrale delle spese di lite, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e CPA.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con riserva di produzione documentale e di formulare istanze istruttorie nei termini ex art. 171 ter
c.p.c.
Si dimettono: 01. Ricorso per decreto ingiuntivo e decreto n. 111/2023 notificato;
02. Busta paga novembre 2018 di ;
03. Busta paga dicembre 2018 di ;
04. Pec Controparte_2 Controparte_2
CGIL del 08.05.2022;
05. Quantificazione CGIL importo residuo e rateizzazione del 08.05.2022;
06.
Disposizione di pagamento del 14.10.2022;
07. Disposizione di pagamento del 14.12.2022;
08.
Disposizione di pagamento del 12.01.2023.
Parte opposta:
In via preliminare
Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta.
In via principale
Contrariis reiectis, confermare con ogni pronuncia necessaria e conseguente il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via subordinata
Accertate le circostanze esposte e l'inadempimento della società opponente e previa ogni pronuncia necessaria e conseguente, condannarsi la stessa al pagamento in favore del lavoratore della somma lorda di euro 3.109,33 per le causali di cui al ricorso per ingiunzione salva quella diversa che dovesse essere accertata in corso di causa con aggiunta degli interessi e della rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ogni caso
Con vittoria nelle spese di causa con distrazione a favore del sottoscritto procuratore e condanna ex art 96 c.p.c. della società opponente.
- 2 -
Tribunale di Treviso
In via istruttoria
La causa è documentale: il credito è indicato nelle buste paga e gli acconti sono stati prodotti e
SEZIONE LAVORO
484/23
ALL'UDIENZA DEL 19.6'24 SONO COMPARSI:
• per la parte opponente l'avvocato Davide Pollici in sostituzione dell'avvocato G. Chiaventone;
• per la parte resistente l'avvocato Crescente.
Entrambi chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, dà all'esito lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
DOTT.SSA MARIA TERESA CUSUMANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
all'udienza del 19.6.'24, il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa n. 484 /2023 tra le parti:
Ricorrente:
• con l'avv. CHIAVENTONE Controparte_1
GIULIANO
Resistente:
• , con l'avv. GIULIANO CRESCENTE Controparte_2
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo
Tribunale di Treviso
Conclusioni delle parti
Parte opponente:
IN VIA PRELIMINARE
Qualora richiesta, non concedersi la provvisoria esecutorietà, neppure parziale, al Decreto Ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
NEL MERITO
Accertato l'errata quantificazione del credito di cui al Decreto Ingiuntivo n. 111/2023, voglia l'Ill.mo
Giudice:
- revocare il Decreto ingiuntivo n. 111/2023 emesso dal Tribunale di Treviso e dichiararsi in ogni caso l'infondatezza quanto meno parziale, in ragione degli acconti versati, delle pretese creditorie azionate dal signor ;
Controparte_2
- dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente, avendo la ditta Controparte_1 provveduto al saldo delle spettanze del signor in esecuzione dell'accordo transattivo Controparte_2 raggiunto;
- condannare il signor a rifondere all'opponente tutte le spese del presente giudizio, Controparte_2 anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In ogni caso
Rifusione integrale delle spese di lite, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e CPA.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con riserva di produzione documentale e di formulare istanze istruttorie nei termini ex art. 171 ter
c.p.c.
Si dimettono: 01. Ricorso per decreto ingiuntivo e decreto n. 111/2023 notificato;
02. Busta paga novembre 2018 di ;
03. Busta paga dicembre 2018 di ;
04. Pec Controparte_2 Controparte_2
CGIL del 08.05.2022;
05. Quantificazione CGIL importo residuo e rateizzazione del 08.05.2022;
06.
Disposizione di pagamento del 14.10.2022;
07. Disposizione di pagamento del 14.12.2022;
08.
Disposizione di pagamento del 12.01.2023.
Parte opposta:
In via preliminare
Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta.
In via principale
Contrariis reiectis, confermare con ogni pronuncia necessaria e conseguente il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via subordinata
Accertate le circostanze esposte e l'inadempimento della società opponente e previa ogni pronuncia necessaria e conseguente, condannarsi la stessa al pagamento in favore del lavoratore della somma lorda di euro 3.109,33 per le causali di cui al ricorso per ingiunzione salva quella diversa che dovesse essere accertata in corso di causa con aggiunta degli interessi e della rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ogni caso
Con vittoria nelle spese di causa con distrazione a favore del sottoscritto procuratore e condanna ex art 96 c.p.c. della società opponente.
- 2 -
Tribunale di Treviso
In via istruttoria
La causa è documentale: il credito è indicato nelle buste paga e gli acconti sono stati prodotti e
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