Trib. Ravenna, sentenza 04/02/2025, n. 85
TRIB Ravenna
Sentenza
4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1620/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1620/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIANA RAISI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in San Lazzaro (BO), via Roma n. 11
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLO ALBERTO _1 C.F._2
BARUZZI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Lugo (RA), corso Matteotti n. 15
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente nella data dello
01.10.2024.
In data 03.01.2025, il Pubblico Ministero interveniva e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 _1 innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare che il convenuto IG , come sopra generalizzato, è il padre biologico di _1
;
Parte_1
- autorizzare a mantenere il cognome materno, senza l'aggiunta di quello paterno;
Parte_1
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita di ;
Parte_1
- porre a carico di , con decorrenza dalla domanda e fino all'indipendenza economica _1 della figlia, un contributo mensile di € 600,00 omnicomprensivi, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, da versare a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- condannare al risarcimento del danno endofamiliare nei confronti della figlia, _1 equitativamente calcolato, tenuto conto dei parametri di liquidazione del danno da morte di genitore.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 11.10.2023, il Giudice delegato, dato atto della sussistenza di un'ipotesi di sospensione della decorrenza dei termini processuali ai sensi dell'art. 2 d.l.
n. 61/2023 in virtù della residenza del convenuto in uno dei comuni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1620/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIANA RAISI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in San Lazzaro (BO), via Roma n. 11
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLO ALBERTO _1 C.F._2
BARUZZI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Lugo (RA), corso Matteotti n. 15
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente nella data dello
01.10.2024.
In data 03.01.2025, il Pubblico Ministero interveniva e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 _1 innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare che il convenuto IG , come sopra generalizzato, è il padre biologico di _1
;
Parte_1
- autorizzare a mantenere il cognome materno, senza l'aggiunta di quello paterno;
Parte_1
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita di ;
Parte_1
- porre a carico di , con decorrenza dalla domanda e fino all'indipendenza economica _1 della figlia, un contributo mensile di € 600,00 omnicomprensivi, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, da versare a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- condannare al risarcimento del danno endofamiliare nei confronti della figlia, _1 equitativamente calcolato, tenuto conto dei parametri di liquidazione del danno da morte di genitore.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 11.10.2023, il Giudice delegato, dato atto della sussistenza di un'ipotesi di sospensione della decorrenza dei termini processuali ai sensi dell'art. 2 d.l.
n. 61/2023 in virtù della residenza del convenuto in uno dei comuni
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