Trib. Rimini, sentenza 02/12/2024, n. 1074
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Testo completo
N. R.G. 1536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1536/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberta Parigiani, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Siena, Via dei Montanini, n. 5, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come segue:
“a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di alias Parte_1 Pt_2
(C.F. ), nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”)
[...] C.F._1 si sostituisca l'indicazione del sesso “femminile” e nel senso dell'indicazione del nome “ ” sia Pt_1 rettificata nel nuovo nome “ ” e di conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe del Parte_2
Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso.
pagina 1 di 5 a) AUTORIZZARE alias (C.F. ) a sottoporsi Parte_1 Parte_2 C.F._1
a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili;
con vittoria di spese ed onorari come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente, di stato libero e senza figli, esponeva di aver manifestato fin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile;
di aver assunto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile, percepito come quello di appartenenza, manifestando altresì di riconoscersi nel nome di e non in quello anagrafico di Parte_2 Pt_1
Il ricorso veniva ritualmente notificato al Pubblico Ministero, che riservava la conclusioni.
All'udienza del 14/11/2024, tenutasi in modalità da remoto, parte ricorrente compariva unitamente al proprio difensore e veniva sentita dal Giudice delegato per la trattazione del procedimento, insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo;
all'esito dell'udienza, disposta la discussione orale, il
Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
In via preliminare, si osserva che la causa ha ad oggetto due distinte domande: quella di rettificazione degli atti dello Stato Civile e quella contestuale di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico.
Svolgendo una breve premessa sulla normativa applicabile, si rileva che l'art. 1 della l. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L'art. 3 della stessa legge, prima dell'introduzione del d.lgs.
150/2011, stabiliva che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1536/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberta Parigiani, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Siena, Via dei Montanini, n. 5, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come segue:
“a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di alias Parte_1 Pt_2
(C.F. ), nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”)
[...] C.F._1 si sostituisca l'indicazione del sesso “femminile” e nel senso dell'indicazione del nome “ ” sia Pt_1 rettificata nel nuovo nome “ ” e di conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe del Parte_2
Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso.
pagina 1 di 5 a) AUTORIZZARE alias (C.F. ) a sottoporsi Parte_1 Parte_2 C.F._1
a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili;
con vittoria di spese ed onorari come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente, di stato libero e senza figli, esponeva di aver manifestato fin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile;
di aver assunto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile, percepito come quello di appartenenza, manifestando altresì di riconoscersi nel nome di e non in quello anagrafico di Parte_2 Pt_1
Il ricorso veniva ritualmente notificato al Pubblico Ministero, che riservava la conclusioni.
All'udienza del 14/11/2024, tenutasi in modalità da remoto, parte ricorrente compariva unitamente al proprio difensore e veniva sentita dal Giudice delegato per la trattazione del procedimento, insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo;
all'esito dell'udienza, disposta la discussione orale, il
Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
In via preliminare, si osserva che la causa ha ad oggetto due distinte domande: quella di rettificazione degli atti dello Stato Civile e quella contestuale di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico.
Svolgendo una breve premessa sulla normativa applicabile, si rileva che l'art. 1 della l. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L'art. 3 della stessa legge, prima dell'introduzione del d.lgs.
150/2011, stabiliva che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante
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