Trib. Firenze, sentenza 30/09/2024, n. 3012
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo, ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., emette la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 15.04.2022 al N. R.G.C.A. 4450/2022, promossa da
RO SS, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico ALBINI
-attore- contro
TAMOIL ITALIA S.p.a., in persona dell'amministratore delegato p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo RIVETTA del Foro di Milano
-convenuta-
OGGETTO: solo danni a cose
Conclusioni
Parte attrice: Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, di condannare la convenuta
TAMOIL ITALIA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire all'attore Dott.
SS RO il danno da questi patito alla propria autovettura targata FC 945 WT per i fatti
e le responsabilità di cui in narrativa nella misura di € 7.566,68=, salva la diversa misura ritenuta di
Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali. Con il favore delle spese e dei compensi di lite, ivi compresa, anche con riguardo alle spese di C.T.U e C.T.P., la fase dell'A.T.P. – Tribunale di Firenze
R.G. 12122/20.”
Parte convenuta: IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande dell'attore in quanto infondate in fatto e in diritto. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, rideterminare in punto quantum la pretesa risarcitoria avanzata dal Sig.
LE Prota. Con vittoria di spese e compenso professionale.
Concisa Esposizione dei Fatti
RO SS deduce in atto di citazione che in data 25.7.2020, alle ore
00:23, effettuava un rifornimento di 45,30 litri di carburante (gasolio) alla propria vettura -
AUDI A3 tg. FC 945 WT - in modalità “self” pagando con carta bancomat “Maestro”
l'importo di euro 57,03 presso la stazione di servizio AM di Borgo San Lorenzo (FI)
(pv n. 3905), Via Papa Giovanni XXIII.
La mattina successiva RO, nel recarsi presso l'Ospedale di Careggi ove svolgeva la sua attività di lavoro di medico, dopo avere percorso circa 20 Km, avvertiva dei malfunzionamenti alla propria vettura tali che provocavano il suo arresto definitivo;
chiamato il carro attrezzi, RO ricoverava il veicolo presso l'officina Le Mans di
Firenze e la sottoponeva a dei controlli, al termine dei quali sarebbe stata riscontrata la presenza di “melma” nel gasolio a causa della quale la vettura “non sarebbe stata in grado di ripartire”.
RO decideva di trasferire, sempre con un carro attrezzi, l'autovettura presso altra officina AUDI EUROCAR ITALIA S.r.l. di Firenze per ulteriori controlli eseguiti i quali veniva confermata la presenza di “sostanze estranee o detriti” nel carburante contenuto nel serbatoio, elementi contaminanti che, a detta dei predetti tecnici, sarebbero stati rilevati, oltre che nel gasolio, anche nei filtri e in altre (non specificate) componenti meccaniche del sistema di alimentazione del veicolo;
tali tecnici avrebbero anche conservato il campione di carburante che era stato estratto dai meccanici dell'Officina Le
Mans per eventuali future analisi;
le riparazioni necessarie non venivano eseguite;
tuttavia veniva redatto un preventivo di spesa ammontante ad euro 7.408,68.
Successivamente, la vettura AUDI veniva ricoverata presso l'officina RIVER
AUTO in Scarperia (FI) restando a disposizione per un eventuale accertamento da parte del CTU laddove, come in effetti è avvenuto, le trattative con TAMOIL fossero naufragate;
difatti, promosso nel mese di novembre 2020 il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G.N.: 12122/2020 – Dott. D'Alfonso) per accertare lo stato del sistema di alimentazione della vettura di sua proprietà, la presenza di tracce di fango e/o di detriti all'interno delle componenti meccaniche del sistema di alimentazione e la riconducibilità causale dei danni lamentati dal veicolo Audi alle contaminazioni riferibili al gasolio rifornito;
difatti all'udienza del 6.4.2021 veniva posto il seguente quesito: “Descriva il Consulente tecnico lo stato delle parti meccaniche ed elettroniche, con specifico riferimento all'impianto di alimentazione (serbatoio filtri ecc.) dell'autovettura Audi A3 targata
FC 945 WT;
Ove riscontri sulle suddette parti tracce di limatura di ferro o altri elementi, accerti se esse derivino da impurità del carburante e quindi accerti le cause del mancato funzionamento delle suddette parti;
Descriva in tal caso il Consulente tecnico in dettaglio gli interventi da adottare per l'eliminazione degli inconvenienti
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo, ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., emette la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 15.04.2022 al N. R.G.C.A. 4450/2022, promossa da
RO SS, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico ALBINI
-attore- contro
TAMOIL ITALIA S.p.a., in persona dell'amministratore delegato p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo RIVETTA del Foro di Milano
-convenuta-
OGGETTO: solo danni a cose
Conclusioni
Parte attrice: Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, di condannare la convenuta
TAMOIL ITALIA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire all'attore Dott.
SS RO il danno da questi patito alla propria autovettura targata FC 945 WT per i fatti
e le responsabilità di cui in narrativa nella misura di € 7.566,68=, salva la diversa misura ritenuta di
Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali. Con il favore delle spese e dei compensi di lite, ivi compresa, anche con riguardo alle spese di C.T.U e C.T.P., la fase dell'A.T.P. – Tribunale di Firenze
R.G. 12122/20.”
Parte convenuta: IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande dell'attore in quanto infondate in fatto e in diritto. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, rideterminare in punto quantum la pretesa risarcitoria avanzata dal Sig.
LE Prota. Con vittoria di spese e compenso professionale.
Concisa Esposizione dei Fatti
RO SS deduce in atto di citazione che in data 25.7.2020, alle ore
00:23, effettuava un rifornimento di 45,30 litri di carburante (gasolio) alla propria vettura -
AUDI A3 tg. FC 945 WT - in modalità “self” pagando con carta bancomat “Maestro”
l'importo di euro 57,03 presso la stazione di servizio AM di Borgo San Lorenzo (FI)
(pv n. 3905), Via Papa Giovanni XXIII.
La mattina successiva RO, nel recarsi presso l'Ospedale di Careggi ove svolgeva la sua attività di lavoro di medico, dopo avere percorso circa 20 Km, avvertiva dei malfunzionamenti alla propria vettura tali che provocavano il suo arresto definitivo;
chiamato il carro attrezzi, RO ricoverava il veicolo presso l'officina Le Mans di
Firenze e la sottoponeva a dei controlli, al termine dei quali sarebbe stata riscontrata la presenza di “melma” nel gasolio a causa della quale la vettura “non sarebbe stata in grado di ripartire”.
RO decideva di trasferire, sempre con un carro attrezzi, l'autovettura presso altra officina AUDI EUROCAR ITALIA S.r.l. di Firenze per ulteriori controlli eseguiti i quali veniva confermata la presenza di “sostanze estranee o detriti” nel carburante contenuto nel serbatoio, elementi contaminanti che, a detta dei predetti tecnici, sarebbero stati rilevati, oltre che nel gasolio, anche nei filtri e in altre (non specificate) componenti meccaniche del sistema di alimentazione del veicolo;
tali tecnici avrebbero anche conservato il campione di carburante che era stato estratto dai meccanici dell'Officina Le
Mans per eventuali future analisi;
le riparazioni necessarie non venivano eseguite;
tuttavia veniva redatto un preventivo di spesa ammontante ad euro 7.408,68.
Successivamente, la vettura AUDI veniva ricoverata presso l'officina RIVER
AUTO in Scarperia (FI) restando a disposizione per un eventuale accertamento da parte del CTU laddove, come in effetti è avvenuto, le trattative con TAMOIL fossero naufragate;
difatti, promosso nel mese di novembre 2020 il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G.N.: 12122/2020 – Dott. D'Alfonso) per accertare lo stato del sistema di alimentazione della vettura di sua proprietà, la presenza di tracce di fango e/o di detriti all'interno delle componenti meccaniche del sistema di alimentazione e la riconducibilità causale dei danni lamentati dal veicolo Audi alle contaminazioni riferibili al gasolio rifornito;
difatti all'udienza del 6.4.2021 veniva posto il seguente quesito: “Descriva il Consulente tecnico lo stato delle parti meccaniche ed elettroniche, con specifico riferimento all'impianto di alimentazione (serbatoio filtri ecc.) dell'autovettura Audi A3 targata
FC 945 WT;
Ove riscontri sulle suddette parti tracce di limatura di ferro o altri elementi, accerti se esse derivino da impurità del carburante e quindi accerti le cause del mancato funzionamento delle suddette parti;
Descriva in tal caso il Consulente tecnico in dettaglio gli interventi da adottare per l'eliminazione degli inconvenienti
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