Trib. Torino, sentenza 08/11/2024, n. 5614
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Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott.ssa R Dta Presidente dott.ssa S C Giudice relatore dott. M M Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 8912/23 vertente tra
, nato in [...], Nigeria, il 22.11.1990, C.U.I. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. M P
ricorrente
Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.5.2023 , ha proposto impugnazione Parte_1 avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale.
pagina 1 di 4
Infatti con provvedimento del 29.3.2023 il Questore di Vercelli ha rigettato l'istanza di rinnovo del suddetto permesso per insussistenza dei presupposti. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato la sua condizione di integrazione nel tessuto sociale italiano alla luce dell'attività lavorativa svolta. Il non si costituiva nonostante la regolare notifica sicchè deve Controparte_1 dichiararsi contumace. All'udienza del 10.10.2024 mediante note scritte la difesa del ricorrente rassegnava le conclusioni insistendo nell'accoglimento del ricorso.
§§§
Ritiene il Tribunale che in forza di quanto documentato in atti possa essere riconosciuta al ricorrente una protezione speciale funzionale alla tutela della sua vita privata e familiare, riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286. Così come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 in forza del quale, tra l'altro ”Non sono ammessi il respingimento
o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott.ssa R Dta Presidente dott.ssa S C Giudice relatore dott. M M Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 8912/23 vertente tra
, nato in [...], Nigeria, il 22.11.1990, C.U.I. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. M P
ricorrente
Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.5.2023 , ha proposto impugnazione Parte_1 avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale.
pagina 1 di 4
Infatti con provvedimento del 29.3.2023 il Questore di Vercelli ha rigettato l'istanza di rinnovo del suddetto permesso per insussistenza dei presupposti. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato la sua condizione di integrazione nel tessuto sociale italiano alla luce dell'attività lavorativa svolta. Il non si costituiva nonostante la regolare notifica sicchè deve Controparte_1 dichiararsi contumace. All'udienza del 10.10.2024 mediante note scritte la difesa del ricorrente rassegnava le conclusioni insistendo nell'accoglimento del ricorso.
§§§
Ritiene il Tribunale che in forza di quanto documentato in atti possa essere riconosciuta al ricorrente una protezione speciale funzionale alla tutela della sua vita privata e familiare, riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286. Così come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 in forza del quale, tra l'altro ”Non sono ammessi il respingimento
o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di
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