Trib. Bergamo, sentenza 09/01/2025, n. 25
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
- dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
- dott.ssa Valeria Gaburro - Giudice on. - ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 307/2020 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Mario Franchina e dall'Avv. Emanuela Poggi, presso lo studio dei quali, sito in Bergamo (BG), alla via Gabriele Camozzi n. 3, è elettivamente domiciliato,
-ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Cecilia Consonni, presso lo studio della quale, sito in Bergamo (BG), alla via Verdi n. 20, è elettivamente domiciliata,
-resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero preso il Tribunale di Bergamo.
CONCLUSIONI
1
Per il ricorrente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12/12/2023;
Per la resistente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12/12/2023;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 12/02/2020 il sig. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in Peia (BG) il 14/06/2014, dalla cui CP_1 unione sono nati il figlio (n. il 1/12/2015) e la figlia (n. il 12/04/2018) – ha Per_1 Per_2 adito il Tribunale per chiedere la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Ha chiesto, inoltre, in via principale, l'affido esclusivo dei figli, con diritto di visita della madre nei modi ritenuti più opportuni dal Tribunale;
in subordine, l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di sé e il diritto di visita materno come ritenuto più opportuno. In ogni caso, ha chiesto di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per complessivi € 500,00, oltre al 50 per cento delle spese straordinarie.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 13/03/2020 si è costituita in giudizio la sig.ra
a quale, pur aderendo alla pronuncia della separazione personale dei coniugi, ha chiesto, CP_1 in primo luogo, che la stessa venisse addebitata al marito e, contestando quanto rappresentato da controparte, ha domandato: l'affido esclusivo dei figli, l'assegnazione a sé della casa coniugale;
un contributo a carico del sig. di € 350,00 per ciascun figlio, oltre al 50 per cento delle Parte_1 spese straordinarie.
3. All'udienza del 28/10/2020, il Presidente, sentite liberamente le parti sui fatti di causa e rilevata
l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e calendarizzazione del diritto di visita paterno come da verbale d'udienza che si intende in questa sede integralmente richiamato;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e, infine, l'obbligo del sig. di corrispondere a favore della Parte_1 resistente l'importo di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Ha quindi nominato sé stesso Giudice Istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione della causa per il giorno 14/01/2021.
4. Nelle more del procedimento la sig.ra a presentato ricorso ex art. 709-ter c.p.c, rigettato CP_1 con decreto del 28/05/2021, al fine di chiedere l'autorizzazione a trasferire i figli dall'istituto scolastico di Peia a quello di Gandino, stante le difficoltà organizzative nella gestione degli stessi.
2
5. All'ultima udienza richiamata, le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, co. 6
c.p.c. e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di valutare l'idoneità genitoriale degli stessi. Il Giudice, dato atto, ha nominato il dott. e ha fissato udienza di giuramento Persona_3 del C.T.U per il giorno 11/03/2021.
6. Assegnati i termini richiesti ex art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice ha disposto la convocazione personale delle parti ai fini conciliativi. Concessi vari rinvii al fine di consentire alle parti di pervenire un accordo, con esito negativo, il Giudice con ordinanza 27/09/2022 si è pronunciato sulle istanze istruttorie formulate. La causa è stata istruita tramite prova per testi e interrogatorio formale della sig.ra al fine di accertare le circostanze allegate dalle parti a sostegno della CP_1 reciproca domanda di addebito.
7. Esaurita la fase istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 13/12/2023, celebrata in forma scritta, all'esito della quale il Giudice si è riservato di riferire la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
8. Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti. In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti le richieste istruttorie reiterate dalle parti nei rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, condividendosi le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore. Questo Collegio ritiene dunque che il materiale probatorio, formato dagli elementi acquisiti attraverso le dichiarazioni rese dalle parti nei rispettivi atti, la CTU espletata, nonché la documentazione depositata e ammessa dal Giudice
Istruttore, consenta di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
9. Sulla domanda di separazione e di addebito della separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione dei coniugi è fondata e, pertanto, merita di essere accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità di coppia, come emersa dalla lettura degli atti e in udienza, sono tutti elementi idonei
a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
3
Ciò premesso, le parti hanno richiesto, reciprocamente, che venga pronunciato l'addebito della separazione personale ai danni dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. A tale riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la parte che avanza la domanda di addebito della responsabilità della separazione in capo all'altro coniuge deve fornire la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art.
143 c.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione (Cass., Sez. VI-I, 19.2.2018 n. 3923;
Cass. Sez. V-I,
14.8.2015, n. 16859;
Cass. Sez. VI-I, 15.12.2016, n. 25966).
In base a tali principi, chi richiede l'addebito deve non solo dimostrare la violazione dei doveri coniugali, ma anche provare l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento inadempiente e
l'intollerabilità della convivenza (Cass. n. 8873/2012). La valutazione sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione deve, pertanto, essere effettuata tenendo conto di tutti i comportamenti assunti da entrambi i coniugi in modo da comparare l'incidenza di ciascun comportamento sulla crisi familiare.
Tutto ciò premesso, a sostegno della propria domanda, il ricorrente ha accusato la controparte di aver posto in essere condotte aggressive nei suoi confronti e nei confronti dei figli, finalizzate a consolidare il proprio ruolo di madre accentratrice e a respingere il coniuge, tanto da arrivare, nell'ottobre del 2019, ad allontanarlo forzatamente dalla casa coniugale, attraverso il cambio della serratura della porta d'ingresso. Tale atto avrebbe avuto l'effetto di limitare notevolmente i suoi contatti con i figli, riducendoli a visite sporadiche e condizionate dalla presenza della moglie e della di lei famiglia. Tra gli episodi contestati, il ricorrente ha riferito che, durante una visita concordata ai figli, avvenuta nel dicembre del 2019 presso la casa coniugale e alla presenza della sig.ra dei suoi familiari, quest'ultima avrebbe simulato un'aggressione che in realtà non CP_1 si era verificata, accusando il marito di un comportamento violento.
Al contrario, la sig.ra a denunciato, nel corso dell'intero matrimonio, il comportamento CP_1 aggressivo del marito, tanto sotto il profilo fisico quanto psicologico. A suo dire, tale atteggiamento sarebbe peggiorato dopo la nascita della seconda figlia e a seguito del suo avanzamento di carriera, determinando un clima di tensione insostenibile che avrebbe reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
4
La situazione sarebbe degenerata al punto da indurre la sig.ra sporgere denuncia per CP_1 maltrattamenti (art. 572 c.p.) nei confronti del marito, denuncia che è stata successivamente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
- dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
- dott.ssa Valeria Gaburro - Giudice on. - ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 307/2020 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Mario Franchina e dall'Avv. Emanuela Poggi, presso lo studio dei quali, sito in Bergamo (BG), alla via Gabriele Camozzi n. 3, è elettivamente domiciliato,
-ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Cecilia Consonni, presso lo studio della quale, sito in Bergamo (BG), alla via Verdi n. 20, è elettivamente domiciliata,
-resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero preso il Tribunale di Bergamo.
CONCLUSIONI
1
Per il ricorrente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12/12/2023;
Per la resistente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12/12/2023;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 12/02/2020 il sig. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in Peia (BG) il 14/06/2014, dalla cui CP_1 unione sono nati il figlio (n. il 1/12/2015) e la figlia (n. il 12/04/2018) – ha Per_1 Per_2 adito il Tribunale per chiedere la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Ha chiesto, inoltre, in via principale, l'affido esclusivo dei figli, con diritto di visita della madre nei modi ritenuti più opportuni dal Tribunale;
in subordine, l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di sé e il diritto di visita materno come ritenuto più opportuno. In ogni caso, ha chiesto di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per complessivi € 500,00, oltre al 50 per cento delle spese straordinarie.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 13/03/2020 si è costituita in giudizio la sig.ra
a quale, pur aderendo alla pronuncia della separazione personale dei coniugi, ha chiesto, CP_1 in primo luogo, che la stessa venisse addebitata al marito e, contestando quanto rappresentato da controparte, ha domandato: l'affido esclusivo dei figli, l'assegnazione a sé della casa coniugale;
un contributo a carico del sig. di € 350,00 per ciascun figlio, oltre al 50 per cento delle Parte_1 spese straordinarie.
3. All'udienza del 28/10/2020, il Presidente, sentite liberamente le parti sui fatti di causa e rilevata
l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e calendarizzazione del diritto di visita paterno come da verbale d'udienza che si intende in questa sede integralmente richiamato;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e, infine, l'obbligo del sig. di corrispondere a favore della Parte_1 resistente l'importo di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Ha quindi nominato sé stesso Giudice Istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione della causa per il giorno 14/01/2021.
4. Nelle more del procedimento la sig.ra a presentato ricorso ex art. 709-ter c.p.c, rigettato CP_1 con decreto del 28/05/2021, al fine di chiedere l'autorizzazione a trasferire i figli dall'istituto scolastico di Peia a quello di Gandino, stante le difficoltà organizzative nella gestione degli stessi.
2
5. All'ultima udienza richiamata, le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, co. 6
c.p.c. e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di valutare l'idoneità genitoriale degli stessi. Il Giudice, dato atto, ha nominato il dott. e ha fissato udienza di giuramento Persona_3 del C.T.U per il giorno 11/03/2021.
6. Assegnati i termini richiesti ex art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice ha disposto la convocazione personale delle parti ai fini conciliativi. Concessi vari rinvii al fine di consentire alle parti di pervenire un accordo, con esito negativo, il Giudice con ordinanza 27/09/2022 si è pronunciato sulle istanze istruttorie formulate. La causa è stata istruita tramite prova per testi e interrogatorio formale della sig.ra al fine di accertare le circostanze allegate dalle parti a sostegno della CP_1 reciproca domanda di addebito.
7. Esaurita la fase istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 13/12/2023, celebrata in forma scritta, all'esito della quale il Giudice si è riservato di riferire la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
8. Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti. In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti le richieste istruttorie reiterate dalle parti nei rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, condividendosi le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore. Questo Collegio ritiene dunque che il materiale probatorio, formato dagli elementi acquisiti attraverso le dichiarazioni rese dalle parti nei rispettivi atti, la CTU espletata, nonché la documentazione depositata e ammessa dal Giudice
Istruttore, consenta di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
9. Sulla domanda di separazione e di addebito della separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione dei coniugi è fondata e, pertanto, merita di essere accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità di coppia, come emersa dalla lettura degli atti e in udienza, sono tutti elementi idonei
a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
3
Ciò premesso, le parti hanno richiesto, reciprocamente, che venga pronunciato l'addebito della separazione personale ai danni dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. A tale riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la parte che avanza la domanda di addebito della responsabilità della separazione in capo all'altro coniuge deve fornire la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art.
143 c.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione (Cass., Sez. VI-I, 19.2.2018 n. 3923;
Cass. Sez. V-I,
14.8.2015, n. 16859;
Cass. Sez. VI-I, 15.12.2016, n. 25966).
In base a tali principi, chi richiede l'addebito deve non solo dimostrare la violazione dei doveri coniugali, ma anche provare l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento inadempiente e
l'intollerabilità della convivenza (Cass. n. 8873/2012). La valutazione sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione deve, pertanto, essere effettuata tenendo conto di tutti i comportamenti assunti da entrambi i coniugi in modo da comparare l'incidenza di ciascun comportamento sulla crisi familiare.
Tutto ciò premesso, a sostegno della propria domanda, il ricorrente ha accusato la controparte di aver posto in essere condotte aggressive nei suoi confronti e nei confronti dei figli, finalizzate a consolidare il proprio ruolo di madre accentratrice e a respingere il coniuge, tanto da arrivare, nell'ottobre del 2019, ad allontanarlo forzatamente dalla casa coniugale, attraverso il cambio della serratura della porta d'ingresso. Tale atto avrebbe avuto l'effetto di limitare notevolmente i suoi contatti con i figli, riducendoli a visite sporadiche e condizionate dalla presenza della moglie e della di lei famiglia. Tra gli episodi contestati, il ricorrente ha riferito che, durante una visita concordata ai figli, avvenuta nel dicembre del 2019 presso la casa coniugale e alla presenza della sig.ra dei suoi familiari, quest'ultima avrebbe simulato un'aggressione che in realtà non CP_1 si era verificata, accusando il marito di un comportamento violento.
Al contrario, la sig.ra a denunciato, nel corso dell'intero matrimonio, il comportamento CP_1 aggressivo del marito, tanto sotto il profilo fisico quanto psicologico. A suo dire, tale atteggiamento sarebbe peggiorato dopo la nascita della seconda figlia e a seguito del suo avanzamento di carriera, determinando un clima di tensione insostenibile che avrebbe reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
4
La situazione sarebbe degenerata al punto da indurre la sig.ra sporgere denuncia per CP_1 maltrattamenti (art. 572 c.p.) nei confronti del marito, denuncia che è stata successivamente
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