Trib. Trani, sentenza 12/11/2024, n. 2241

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 12/11/2024, n. 2241
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 2241
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

N. 7233/2021

TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa A A, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to AMENDOLITO FRANCESCO, come da procura in atti e Parte_1
da ( Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._1 Parte_3
( Indirizzo Telematico;
C.F._2

RICORRENTE
E
c.f. ) assistito e difeso dall'avv. DORONZO EMANUELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
e da avv. C.F._3

CONVENUTO

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2021, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani convenendo Parte_1
la al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire le differenze retributive e, per CP_1
l'effetto, condannare la società convenuta in giudizio al pagamento in proprio favore della somma di euro
603.981,96 ovvero la somma diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno della maturazione sino a quello dell'effettivo soddisfo.
Il ricorrente chiedeva altresì di accertare e dichiarare l'illegittimità del suo trasferimento, il demansionamento di fatto patito nonché l'inadempimento da parte della società degli obblighi di tutela della sfera psicofisica per avere il subìto il distacco della retina e, per l'effetto, condannare la Pt_1 CP_1
al pagamento della somma di euro 100.000,00 o somma diversa ritenuta di giustizia, da determinarsi
[...]
anche in via equitativa a norma dell'articolo 1226 c.c.
Ancora, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la condotta mobbizzante (o di straining) asseritamente subita e, per l'effetto, condannare la società al pagamento in suo favore, a titolo di ristoro del danno patrimoniale, della somma di euro 206,50 nonché, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, della somma di euro 50.000,00 ovvero somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, da determinarsi anche in via equitativa.
Infine, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dall'accordo inerente alla corresponsione dello straordinario forfettizzato esercitato dalla società, condannandola al pagamento della somma di euro 1.605,00;
accertare e dichiarare la computabilità dell'indennità forfetaria di trasferta ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, condannando la società al pagamento della somma di euro
10.570,39;
accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta comminato nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, annullare, revocare e porre nel nulla la sanzione disciplinare del 27.07.2021. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
La si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare CP_1
improcedibile l'azione introdotta dal per non avere egli esperito il tentativo obbligatorio di Pt_1
conciliazione previsto dal Testo Unico dirigenti aziende industriali (CCNL dirigenti) agli artt. 1 e 21. In via subordinata, nel merito, la resistente chiedeva di rigettare tutte le domande perché ritenute infondate in fatto ed in diritto, non avendo il ricorrente provato alcuna delle pretese per risarcimento danni
(patrimoniali e non patrimoniali), per mobbing e straining e per riconoscimento di mansioni superiori nonché di rigettare l'impugnazione della sanzione disciplinare del 27.07.2021, confermando la correttezza della condotta aziendale.
Inoltre, la società chiedeva, in via estremamente subordinata, quanto alle differenze retributive, di considerare prescritto il relativo diritto ex art. 2948 n. 4 c.c. e, in ogni caso, errato il calcolo allegato al ricorso. Il tutto, comunque, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di vari testi. Veniva altresì svolta la perizia contabile da parte della designata CTU,
Dott.ssa . Persona_1
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato soltanto nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto soltanto per quanto di ragione.
Il ricorrente riferiva di essere stato assunto alle dipendenze della società dal 02.01.2002, con CP_1
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, inquadramento nel 6° livello del CCNL per gli addetti all'industria delle calzature e con mansioni di assistente di direttore di produzione.
Il ricorrente riferiva però che, sin dal febbraio 2002, era stato inviato in trasferta presso lo stabilimento della società albanese A Shoes Sh.p.K., controllata da e sita in Tirana, svolgendo di fatto il CP_1 ruolo di direttore dello stabilimento della predetta società controllata, assumendo i compiti e le responsabilità proprie di un dirigente.
Dunque, il ricorrente deduceva di aver svolto ininterrottamente e continuamente, dal mese di gennaio
2010 al mese di marzo 2021, mansioni riconducibili al profilo dirigenziale, maturando, per l'effetto, il diritto
a percepire un credito per differenze retributive pari ad euro 603.981,96.
Ebbene, si rammenta che il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una qualifica professionale superiore, in relazione alle diverse mansioni svolte, ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata e la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla predetta norma (cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 1 marzo 2021, n.
5536).
In altri termini, l'onere della prova sulle mansioni svolte nonché il diritto a percepire le relative differenze retributive incombe sul lavoratore. Spetta al giudice l'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte, raffrontando i risultati dell'indagine con i testi della normativa contrattuale di riferimento.
In buona sostanza, il lavoratore è tenuto ad individuare e descrivere puntualmente in giudizio la declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento.
Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (ed esempio, la mera copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi.
Peraltro, il lavoratore è tenuto a fornire la prova delle mansioni effettivamente svolte, mediante prove documentali e\o testimoniali, purché comunque concrete.
Ciò premesso e considerato il caso di specie, si ritiene che parte ricorrente abbia sufficientemente assolto
l'onere della prova su di sé incombente.
In particolare, le risultanze istruttorie emerse tanto dai testi escussi nel presente giudizio, quanto da quelli escussi nel giudizio recante n. R.G. 794/2023, i cui verbali sono stati acquisiti, (promosso dallo stesso odierno ricorrente nei confronti della medesima società e avente a oggetto l'impugnativa di licenziamento), rendono fondata la pretesa ricorsuale rispetto alle mansioni diverse e superiori svolte dal Pt_1
Difatti, il teste escusso nel procedimento R.G. n. 794/2023 confermava nella loro totalità e Tes_1
completezza le circostanze inerenti allo svolgimento delle mansioni superiori da parte del di cui Pt_1
alla lettera o) del ricorso, dichiarando che “il sig. aveva autonomia decisionale solo per le spese con Pt_1
un limite di budget: per esempio, su una spesa di euro 500,00 provvedeva lui, per le spese rilevati doveva rivolgersi all'amministratore. In sintesi per le spese ordinarie provvedeva lui;
per le spese straordinarie occorreva l'assenso dell'amministratore
”.
Anche il teste riferiva che “sono vere le circostanze di cui alla lett. o) del ricorso con la Testimone_2
precisazione che la direzione degli addetti ai processi produttivi era di competenza dei capi-area i quali, a loro volta, si rapportavano con il . Evidenziava, altresì, che “Fino al settembre 2013 posso dire che Pt_1
era il responsabile di A e cioè si occupava della gestione della struttura da tutti i punti di vista: Pt_1
colloqui, direzione, rapporti con i fornitori” per poi riferire che “quando sono tornato nel 2016, era Pt_1
responsabile di entrambi gli stabilimenti”.
Il teste riferiva che “per quanto riguarda la circostanza lett. o) del ricorso confermo che: Testimone_3 si occupava di rilevare le presenze e gli orari;
redigeva il programma ferie;
approvava l'acquisto di Pt_1

forniture […];
proponeva alla direzione aziendale l'acquisto dei macchinari secondo le indicazioni dei vari capi-reparto, valutandole insieme a loro cioè insieme ai capi reparto;
per quanto riguarda la sicurezza, vi era un responsabile che era albanese, ma che faceva riferimento a lui per le esigenze;
[…] rispetto alla costruzione del nuovo capannone A 2, posso dire che le volte in cui mi sono ivi recato ho visto il interloquire con le maestranze anche se non so cosa dicessero;
in A 1 mi è capitato di vederlo Pt_1 interloquire con le autorità locali
”.
Il teste confermava totalmente la circostanza sub lett. o) afferente allo svolgimento Testimone_4
delle mansioni dirigenziali da parte del ricorrente. Nel dettaglio, il teste confermava “la circostanza sub lett.
O I)” e la lett. O II) “in quanto verificando il file dei turni di notte appuravo gli operatori di quel turno. Il file era redatto dal e una copia cartacea era presente in cucina”;
ed, ancora, affermava che “ Pt_1 Pt_1
non si
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