Trib. Rieti, sentenza 04/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rieti, sentenza 04/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Rieti
Numero : 3
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2107/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2107 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019
TRA
ZI CI (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio
Sabetta giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
ENEL ENERGIA S.p.A., (P. IVA 06655971007) in persona del legale rappresentante pro
tempore, rapp.ta e difesa dagli avv. Ida Sigismondi e Santi Bertino
- Opposta
OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione di pagamento di somme di denaro.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Enel Energia S.r.L. adiva il Tribunale di Rieti per ottenere l'emissione di un decreto
ingiuntivo nei confronti della sig.ra CI CI per il pagamento della somma 9.258,70,
oltre interessi e spese legali somma dovuta per somministrazione di energia elettrica e gas
e mancato pagamento del servizio. Il Tribunale con decreto n. 600/2019 emesso in data

5.11.2019 ingiungeva alla sig.ra CI di pagare a Enel Energia S.p.A. la somma di €
9.258,70 oltre interessi e spese della procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione ZI CI, la quale contestava ed
impugnava la domanda monitoria in quanto improponibile, inammissibile, illegittima,
infondata in fatto e in diritto, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN
VIA PRELIMINARE 1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla Enel
Energia S.p.A. e la totale illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo n. 600/
2019 che dovrà essere revocato e/o dichiarato inefficace con effetto immediato in quanto adottato in
assenza dei presupposti di legge, senza che dallo stesso possano derivare conseguenze
pregiudizievoli nei confronti della sig.ra CI CI, il tutto con vittoria di spese, da liquidarsi in
favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. NEL MERITO In via principale 2)
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'infondatezza, in fatto ed in diritto,
della domanda azionata dalla Enel Energia S.p.A. che risulta del tutto sfornita di supporto
probatorio e, per l'effetto: a) revocare il decreto ingiuntivo opposto tenendo indenne la sig.ra CI
CI da ogni conseguenza pregiudizievole ed, in particolare, dal pagamento delle relative somme,
con vittoria di spese legali, diritti ed onorari, oltre accessori di legge in favore del procuratore
antistatario;
b) condannare, inoltre, la società opposta al risarcimento del danno da responsabilità

aggravata per lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. in quella somma che sarà ritenuta equa
dal giudicante, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge in favore del
procuratore antistatario. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
della domanda azionata dalla Enel Energia S.p.A.: a) accertare l'effettivo ammontare dei crediti
dalla stessa vantati a titolo di somministrazione, con riduzione dell'importo ingiunto con il decreto
2 n. 600/2019;
b) accertare e dichiarare la violazione della normativa vigente in materia ad opera della

Enel Energia S.p.A. per il mancato invio delle fatture alle scadenze ex lege e/o contractu previste,
quantificando l'importo dovuto alla sig.ra CI a titolo di indennizzo e decurtando le relative
somme da quanto eventualmente dovuto a titolo di somministrazione in favore della società opposta;

c) condannare la Enel Energia S.p.A. all'emissione delle fatture non recapitate relative ai consumi
effettivamente imputabili alla sig.ra CI, consentendo alla stessa di adempiere il dovuto con il
versamento di un importo mensile non superiore ad € 50,00;
d) condannare la società opposta al

risarcimento del danno da responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c. in
quella somma che sarà ritenuta equa dal giudicante, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre
accessori di legge in favore del procuratore antistatario.”
La opponente riteneva la pretesa creditoria carente dei requisiti di
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