Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 697

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 697
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 697
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3402/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MACCARI CRISTINA
ST NA, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
GALAVOTTI CRISTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 05/08/2024 dai
coniugi predetti;

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- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo
scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art.127 cpc;

- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;

- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898
, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima
comparizione dei predetti il 12/10/2022 innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3373/2022, omologata con decreto del
19/10/2022;

- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;

- dato atto che il ricorso è stato comunicato al PM;

- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ ) i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto e ciascuno di essi fisserà ove meglio ritiene la propria residenza con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali cambi di residenza fino a quando il figlio
non raggiungerà la maggiore età. Per_1
2) il figlio minore continuerà ad essere affidato in forma condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori che, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale sul medesimo con collocazione prevalente presso la madre ove rimarrà fissata la sua
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residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'educazione, all'istruzione, alla crescita ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Per le decisioni su questioni relative all'ordinaria conduzione di vita del minore, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente.
3) a fronte delle diverse esigenze lavorative dei genitori (in particolare il padre è operaio e svolge turni lavorativi alternati comportanti la reperibilità), i ricorrenti continueranno ad utilizzare un calendario che consenta loro di trascorrere il maggior tempo possibile con il figlio, collaborando per consentire al bambino di poter trascorrere diverse ore sia con il padre che con la madre, il tutto in base alle varie esigenze e necessità dei ricorrenti e, comunque, sempre compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi di nonché alla sua volontà e ai suoi desideri. Per_1
I genitori, fermo restando la possibilità del padre di vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e fatti comunque salvi diversi accordi tra le parti stesse, concordano di adottare il seguente calendario (da intendersi a tutti gli effetti di legge il cd “piano genitoriale” di cui all'art. 473 bis n.12 ultimo comma c.p.c., ragionato e condiviso da entrambi i genitori), impegnandosi ad essere sempre piuttosto flessibili e disponibili così come è avvenuto fino ad ora.
I genitori, salvi diversi accordi, concordano espressamente di prevedere 1 (uno) pernottamento del figlio minore presso l'abitazione del padre durante la settimana
(indicativamente il giovedì), stante la tipologia di lavoro che quest'ultimo esercita. Per tale motivo, le parti stabiliscono che, nei giorni di spettanza del IG. TI FA:
A) il padre terrà con sé a dormire una sera infrasettimanale (indicativamente il Per_1
giovedì), dalle ore 18.00 circa sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà direttamente a scuola.
B) il padre terrà con sé 1 (un) pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il Per_1 mercoledì), dalle ore 18.00 circa alle ore 21.00 dopo cena con l'intesa tra i genitori che il padre andrà a prendere il figlio minore presso l'abitazione della madre (oppure della nonna materna) e lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
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C) 2 (due) fine settimana alternati al mese: il sabato alle ore 16.00 circa, il padre andrà
a prendere il figlio minore , presso l'abitazione della madre e lo riporterà dalla Per_1
stessa la domenica alle ore 21.00 circa dopo cena.
D) salvi diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio nel periodo delle vacanze scolastiche invernali, per una settimana, anche non consecutiva, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno;

E) salvo diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze scolastiche pasquali, per 3 (tre) giorni anche consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con l'intesa tra i genitori che ciascun anno il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Natale con il padre
e viceversa l'anno successivo;

F) salvo diversi accordi, durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane di vacanza, anche non consecutive;
l'esatta decorrenza dei rispettivi periodi di ferie dovrà essere concordata tra i genitori entro il
30 maggio di ogni anno, qualora i genitori godano delle ferie nello stesso periodo, resta inteso che il IG. TI FA avrà diritto di scelta negli anni pari, mentre la IG.ra
negli anni dispari. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi,
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