Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 4668
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Testo completo
RG 1951/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1951/2022 Ruolo Generale avente ad oggetto: Divorzio/Cessazione
degli effetti civile del matrimonio riservata per la decisione mediante ordinanza del 19-7-2024 in sede
di udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 3-7-2024, previo invio degli atti al PM per le
conclusioni e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
dom.to in Arzano (NA) alla via Russiello n.17 presso lo studio dell'Avv. Ageo PISCOPO, che lo
rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente dom.ta in Napoli al viale Gramsci n.19 presso lo studio dell'Avv.to Michele
BISCEGLIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso l'intestato Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
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RG 1951/2022
Ragioni in fatto ed in diritto
1. Mediante ricorso presentato in data 21/02/2022 il ricorrente deduceva Parte_1
che in data 02/02/1991 aveva contratto matrimonio in Arzano (NA) con la sig.ra Controparte_1
e che dalla loro unione era nato un figlio, (nato il [...]) e che, a causa di una serie Persona_1
di circostanze che rendevano intollerabile la vita coniugale, i coniugi si erano separati
consensualmente con ricorso presso il Tribunale di Napoli conclusosi con Decreto di Omologa n. 327
pubblicato il 16/01/2006. Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del
matrimonio non sussistendo le condizioni per fissare un assegno divorzile per la resistente né di
mantenimento per il figlio maggiorenne autonomo economicamente.
Incardinato il giudizio, si costituiva, in riconvenzionale, la resistente, mediante memoria del
06/06/2022, la quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva il riconoscimento in
proprio favore di un assegno divorzile in ragione del mutamento delle proprie condizioni economiche
rispetto all'epoca della separazione accorsa nel 2006, stante la perdita del lavoro come addetta alle
pulizie presso istituti scolastici e uffici pubblici nonché la percezione del reddito di cittadinanza.
Inoltre, chiedeva la corresponsione della quota ex lege del TFR percepito dal . Parte_1
Disposta la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 22/06/2022, fallito il
Per_ tentativo di conciliazione, parte ricorrente, in ordine al figlio , rappresentava che lo stesso,
attualmente dipendente presso la S.r.l. Salerno Trasporti (cfr. nota del 22-6-2022), aveva formato un
autonomo nucleo familiare ed evidenziava che l'ex coniuge conviveva con il compagno, occupato
presso la “Eurofish s.r.l. di Volla (NA). Parte resistente contestava tutto quanto ex adverso affermato,
difatti, sosteneva di vivere da sola, di pagare un canone di locazione pari ad euro 450,00 e di non
poter svolgere alcuna attività lavorativa, perché affetta da molteplici problemi di salute.
Fallito il tentativo di riconciliazione, mediante ordinanza presidenziale del 22-6-2022, veniva
fissata udienza dinnanzi al GI per 16-1-2023 senza previsione di assegni di mantenimento per la
resistente.
Trattato il giudizio e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva
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rinviata al 23-5-2023 e, mediante ordinanza del 21/06/2023, il GI non ammetteva la prova orale
formulata dalle parti fissando udienza al 12/01/2024 per la precisazione delle conclusioni.
In seguito alla riassegnazione del presente giudizio allo scrivente giudice, mediante
successiva ordinanza del 19-7-2024 resa in sede di udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
la causa veniva riservava al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. In data 23/07/2024, il PM concludeva