Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 1755
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2740 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BACCHELLI SIMONA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Torino (TO) in data 23/09/2013 e dalla loro unione sono nate le figlie in data 07/08/2014 ed Persona_1 [...]
in data 16/07/2017. Persona_2
2. Con ricorso depositato il 29/05/2024, ha chiesto: di Parte_1
autorizzare i coniugi a vivere separati;
di assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Modena, via San Martino n. 40, con i mobili ed arredi ivi esistenti;
di affidare esclusivamente alla madre le figlie minori e di stabilire il Per_1 Persona_2
periodo di frequentazione delle figlie da parte del padre, qualora dovesse recarsi in
Italia;
di disporre a carico di la corresponsione, a titolo di contributo CP_1
al mantenimento delle due figlie minori, la somma di euro 600,00 mensili (300,00 ciascuna), ovvero la maggiore o minor somma ritenuta equa e di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
di disporre altresì a carico del resistente il contributo in ragione del 50% per tutte le spese straordinarie per le figlie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Modena, con vittoria di spese e compensi.
Parte ricorrente ha esposto che subito dopo la nascita della figlia Persona_2 nell'agosto 2017, il marito si è allontanato dalla casa familiare senza farvi più ritorno e senza dare notizie di sé;
che il resistente risulta cancellato per irreperibilità dal Comune di Modena;
che si è sempre disinteressato delle figlie e non ha mai provveduto al loro mantenimento.
3. All'udienza del 13/11/2024, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato: “Non sento mio marito da 7 anni, penso che sia in Turchia ma non sono sicura. Per un periodo ha chiamato le figlie ma da giugno ha smesso anche di telefonare a loro. Non ha mai dato nulla per il loro mantenimento. Sono operaia per un'impresa di pulizie”. Per parte resistente nessuno è comparso. Il Giudice ha dichiarato la contumacia di ed ha invitato parte ricorrente a CP_1
precisare le conclusioni. Il procuratore ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.
473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
§
pagina 2 di 8
Preliminarmente si osserva che la presenza di elementi di internazionalità (la
cittadinanza straniera delle parti) impone al Collegio di verificare se sussista la
giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo,
quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alla
domanda di separazione sia agli aspetti parentali ed economici.
Ebbene, sussiste la giurisdizione italiana:
-in ordine alla pronuncia della separazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a. del
Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles IIbis), applicabile ratione temporis, in
quanto si trova in Italia, ove risiede tuttora la ricorrente, l'ultima residenza abituale
dei coniugi;
- in relazione alle domande concernenti l'affidamento della prole, ai sensi dell'art.
8 del Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles IIbis) essendo in Italia la residenza
abituale delle figlie minori;
- in ordine alla domanda di mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 3
Regolamento UE 4/2009 (“autorità giurisdizionale del luogo in cui il
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2740 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BACCHELLI SIMONA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Torino (TO) in data 23/09/2013 e dalla loro unione sono nate le figlie in data 07/08/2014 ed Persona_1 [...]
in data 16/07/2017. Persona_2
2. Con ricorso depositato il 29/05/2024, ha chiesto: di Parte_1
autorizzare i coniugi a vivere separati;
di assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Modena, via San Martino n. 40, con i mobili ed arredi ivi esistenti;
di affidare esclusivamente alla madre le figlie minori e di stabilire il Per_1 Persona_2
periodo di frequentazione delle figlie da parte del padre, qualora dovesse recarsi in
Italia;
di disporre a carico di la corresponsione, a titolo di contributo CP_1
al mantenimento delle due figlie minori, la somma di euro 600,00 mensili (300,00 ciascuna), ovvero la maggiore o minor somma ritenuta equa e di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
di disporre altresì a carico del resistente il contributo in ragione del 50% per tutte le spese straordinarie per le figlie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Modena, con vittoria di spese e compensi.
Parte ricorrente ha esposto che subito dopo la nascita della figlia Persona_2 nell'agosto 2017, il marito si è allontanato dalla casa familiare senza farvi più ritorno e senza dare notizie di sé;
che il resistente risulta cancellato per irreperibilità dal Comune di Modena;
che si è sempre disinteressato delle figlie e non ha mai provveduto al loro mantenimento.
3. All'udienza del 13/11/2024, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato: “Non sento mio marito da 7 anni, penso che sia in Turchia ma non sono sicura. Per un periodo ha chiamato le figlie ma da giugno ha smesso anche di telefonare a loro. Non ha mai dato nulla per il loro mantenimento. Sono operaia per un'impresa di pulizie”. Per parte resistente nessuno è comparso. Il Giudice ha dichiarato la contumacia di ed ha invitato parte ricorrente a CP_1
precisare le conclusioni. Il procuratore ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.
473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
§
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Preliminarmente si osserva che la presenza di elementi di internazionalità (la
cittadinanza straniera delle parti) impone al Collegio di verificare se sussista la
giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo,
quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alla
domanda di separazione sia agli aspetti parentali ed economici.
Ebbene, sussiste la giurisdizione italiana:
-in ordine alla pronuncia della separazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a. del
Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles IIbis), applicabile ratione temporis, in
quanto si trova in Italia, ove risiede tuttora la ricorrente, l'ultima residenza abituale
dei coniugi;
- in relazione alle domande concernenti l'affidamento della prole, ai sensi dell'art.
8 del Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles IIbis) essendo in Italia la residenza
abituale delle figlie minori;
- in ordine alla domanda di mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 3
Regolamento UE 4/2009 (“autorità giurisdizionale del luogo in cui il
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