Trib. Avellino, sentenza 05/03/2024, n. 265

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 05/03/2024, n. 265
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 265
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. D V, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c.
, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 40/2022, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. F D C, presso cui è elettivamente domiciliato;

RICORRENTE
CONTRO
c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti F M, M F C
e R C, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al superminimo contrattuale e, per l'effetto, condannare controparte alla relativa corresponsione, in uno agli arretrati dall'1.8.2021;
con vittoria delle spese di lite;

PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.1.2022, il sig. esponeva di essere Parte_1 dipendente di dall'1.8.2021, addetto presso l'unità operativa di Controparte_1
Avellino (A. O. “Moscati”), con contratto a tempo indeterminato e mansioni di operaio di quinto livello C.C.N.L. pubblici esercizi ristorazione collettiva, nonché di essere iscritto al sindacato autonomo FILAS.
1
Precisava che la società esercita, in regime di appalto, attività di ristorazione collettiva in favore di enti pubblici, fra cui l' in Avellino. Parte_2
Aggiungeva che, in precedenza, dall'1.7.2007 al 31.7.2021, era stato alle dipendenze di
con contratto a tempo indeterminato e con mansioni di operaio di quinto CP_2 livello C.C.N.L. pubblici esercizi, presso l'unità operativa dell'Ospedale Landolfi in
Solofra, dal 2018 annessa all'A. O. “S. Giuseppe Moscati” di Avellino, dove CP_2 ha esercitato, in regime di appalto, attività di ristorazione collettiva fino al
[...]
31.7.2021.
Rappresentava che, successivamente, l'attività era passata a Controparte_1 quale vincitrice dell'appalto indetto dalla Regione Campania per la ristorazione collettiva presso il S.S.N., con trasferimento dei lavoratori in precedenza occupati da
.. CP_2
Riteneva che fosse stato attuato un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., poiché il suo rapporto di lavoro stava continuando, dal giorno 1.8.2021, alle dipendenze del nuovo appaltatore senza soluzione di continuità e con conservazione di tutti i diritti.
Riferiva che, tra gli istituti contrattuali applicati dal precedente datore, figurava anche il “superminimo”, ossia una quota di retribuzione superiore al minimo tabellare previsto dal C.C.N.L. accordata dal datore in forza di specifico accordo, nel caso di specie non assorbibile dai successivi aumenti della retribuzione.
Sottolineava che la resistente, in data 30.7.2021, aveva sottoscritto con la CP_3 un protocollo di intesa, con cui si era impegnata ad assumere i lavoratori indicati all'allegato elenco, sé compresa, garantendo il rispetto di tutte le condizioni normative ed economiche del C.C.N.L..
Lamentava che, sin dalla prima busta paga di agosto 2021, la società non aveva riconosciuto il superminimo.
Rivendicava la spettanza di quest'ultimo, per l'importo di € 190,00 al mese, sostenendo il diritto a ricevere lo stesso e identico trattamento economico di cui godeva in precedenza presso l'appaltatore uscente ex art. 2112 c.c.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le avverse deduzioni.
Ricostruiti i fatti, affermava che la propria organizzazione aziendale era del tutto svincolata dall'impostazione d'impresa di avendo adottato propri moduli CP_2
2
procedimentali (applicativo informatico per gli ordini dei generi alimentari e corsi di formazione specifici), nonché provveduto alla sostituzione delle precedenti attrezzature con le proprie, di nuovo acquisto, tra cui carrelli, macchina lavapavimenti, frigorifero, utensili in ceramica e posate in acciaio (in luogo di quelle monouso usate dall'appaltatore cessato), ecc., per una spesa pari a € 261.071,82, anche introducendo macchinari del tutto nuovi (nastro di confezionamento).
Aggiungeva che anche la struttura dell'organigramma era radicalmente differente rispetto a quella adottata in precedenza da a riprova della diversa CP_2 impostazione organizzativa del nuovo contratto di appalto.
Riferiva che l'oggetto dell'appalto, a causa della pandemia, si era di molto ridotto (da

1.100 pasti a 600) e che, nonostante l'esubero della forza lavoro, in sede di contrattazione connessa al cambio appalto, aveva comunque garantito il riassorbimento del personale impiegato.
Dichiarava che, nel verbale di accordo sindacale, non era stato espressamente previsto il mantenimento del superminimo individuale.
Eccepiva l'indeterminatezza del ricorso, privo di sufficienti allegazioni in ordine all'effettiva integrazione di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., che comunque disconosceva ricorrendo la diversa ipotesi di successione d'imprese in appalto di servizi ex art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Sottolineava che tale norma esclude espressamente che l'assorbimento del personale realizzi una cessione d'azienda allorquando siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.
Deduceva che l'insussistenza di discontinuità doveva essere allegata e provata dal lavoratore, in uno all'effettivo trasferimento d'azienda, in ogni caso emergendo elementi di segno contrario, tra cui la predetta modificazione dell'organizzazione
d'impresa.
Riteneva che il C.C.N.L. (artt. 226 e ss.) non prevedesse l'obbligo per l'appaltatore subentrante di mantenere le condizioni economiche applicate dall'impresa uscente, ma anzi stabilisse che la nuova impresa può applicare condizioni diverse, essendo il rapporto costituito ex novo.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta superfluo l'espletamento dei mezzi di prova orale richiesti dalle parti, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
3 MOTIVI della DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Pacifici i fatti di causa, non può riconoscersi la sussistenza del diritto vantato nel ricorso introduttivo, anche sulla scorta di quanto già statuito da questo Tribunale nelle sentenze n. 648/2023, 649/2023 e 782/2023, affoliate da parte resistente ed il cui contenuto motivazionale va ribadito in questa sede ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Innanzitutto, difetta la prova della effettiva spettanza del superminimo.
Dandone per nota la nozione giuridica, trattasi di attribuzione che può divenire vincolante per il datore di lavoro (e per l'eventuale cessionario d'impresa) solo allorquando essa si sia consolidata nel patrimonio giuridico del lavoratore, ossia quando se ne riscontri la continuità.
In parole povere, all'uopo è necessario che la retribuzione superiore ai minimali di
C.C.N.L. sia stata corrisposta al lavoratore per un periodo di tempo significativamente esteso, non essendo sufficiente che ciò sia avvenuto in un contesto temporale breve.
Di contro, ove corrisposto in via continuativa, il superminimo diviene un diritto retributivo del lavoratore ed assurge ad obbligo del datore di lavoro.
A tale risultato interpretativo perviene la Suprema Corte nella pronuncia indicata da parte ricorrente nelle note sostitutive d'udienza (Cassazione civile, sez. lav.,
05/06/2012, n. 9011: “Il superminimo, che inizialmente costituisce un trattamento ad personam di miglior favore rimesso alla
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