Trib. Foggia, sentenza 05/06/2024, n. 1561
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Testo completo
N. 4165/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa C P Presidente dott. A M Giudice dott.ssa G B Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4165 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
, nato a Cagnano Varano (FG), il 25/7/1956 e residente alla via Giulia n. 6, Reggio Parte_1
Calabria (C.F. elettivamente domiciliato in Reggio Calabria in via del C.F._1
Gelsomino, n. 37 presso lo Studio dell'Avv. Attilio Parrelli, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Ricorrente
Contro
nata a Cagnano Varano, il 20/6/1959 ed ivi residente al Corso Giannone, n.156 (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. G I, giusto mandato in atti, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma alla Via Sant'Anselmo n. 22;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23/02/2024.
pagina 1 di 16 Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dedotto: a) di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 27/4/1987, in Cagnano Varano e che dall'unione sono CP_1
nati (il 29/10/1988 in San Giovanni Rotondo), (il 25/01/1990 in San Giovanni Per_1 Per_2
Rotondo) e (il 29/9/1997 in San Giovanni Rotondo);
b) che nel 2016 gli ex coniugi Persona_3
sono addivenuti a separazione consensuale con patti omologati con Decreto n.cron.8260/2016 del
15/6/2016 del Tribunale di Foggia, che ha preso atto dei patti sottoscritti dagli ex coniugi in data
06/6/2016;
c) che in virtù di detti patti il ricorrente si è impegnato a versare alla moglie e ai figli un assegno di mantenimento mensile per ciascuno di loro di € 575,00;
d) che, sempre in ragione dei patti sottoscritti, si è accollato le rate del mutuo acceso per l'acquisto degli immobili di proprietà dei figli
e in Roma;
e) che non è avvenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, né gli stessi Per_1 Per_2
sono pervenuti ad un accordo per questo procedimento;
f) che lavora come CP_1
insegnante nella Scuola Media Superiore in San Giovanni Rotondo e che ha sempre svolto tale professione, anche prima del matrimonio;
g) che lui attualmente è Dirigente Medico presso il
“ ” di Reggio Calabria;
h) che è gravato, oltre dagli oneri derivanti Organizzazione_1
dagli accordi di separazione, anche del pagamento del canone di locazione della propria abitazione in
Reggio Calabria e altre spese per formazione professionale, copertura assicurativa e rate di un finanziamento di € 40.000,00 acceso per far fronte alle spese universitarie dei figli;
i) che tali spese universitarie, insieme alle spese per la “gestione di tutti gli immobili di proprietà comune e quelli degli immobili poi donati alla figlia ”, sono state erogate interamente da lui, invece che dalla Persona_3 CP_1
contrariamente a quanto stabilito dagli accordi di separazione;
l) che attualmente non riesce
[...]
più a far fronte a tutte le spese, derivanti anche dal mancato rispetto degli accordi da parte della
;
m) che i figli e hanno lasciato da diversi anni il domicilio familiare in San CP_1 Per_1 Per_2
pagina 2 di 16
Giovanni Rotondo ed hanno raggiunto una stabile indipendenza economica, in quanto , Per_1
laureato in giurisprudenza, lavora presso un importante studio legale in Roma, mentre , Per_2
attualmente medico in formazione, consegue una propria retribuzione, con la possibilità di stabilizzarsi come medico ospedaliero, previo superamento del relativo concorso;
n) che la figlia vive stabilmente in Roma presso l'abitazione da lui acquistata e di cui ancora paga il Persona_3
mutuo, ha conseguito recentemente la laurea in Medicina e Chirurgia e “a breve avvierà formazione specifica”.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di prevedere in favore della sola figlia un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, Persona_3
oltre rivalutazione ISTAT e pagamento delle spese straordinarie al 50%, secondo il protocollo tra
Ordine degli Avvocati e Tribunale di Foggia;
di dichiarare che non vi sono le condizioni per porre a suo carico la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore dei figli e e Per_1 Per_2
dell'assegno divorzile nei confronti della moglie.
Si è costituita all'udienza presidenziale non opponendosi alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, “tuttavia opponendosi alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo ex adverso depositato per i motivi che verranno meglio esplicitati” con successiva memoria, confermando “nelle more della celebrazione del merito della vicenda processuale, i provvedimenti già assunti in sede di separazione”.
Con decreto del 31/10/2022, il Presidente ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha designato il giudice relatore, davanti a cui ha rimesso le parti all'udienza del 20/01/2023, assegnando alle stesse i termini per presentare le memorie integrative.
Con memoria integrativa del 30/11/2022 il ricorrente ha concluso formulando le stesse richieste.
Con memoria integrativa del 02/01/2023, la resistente si è costituita in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, deducendo: a) di essere stata “indotta
a firmare gli accordi di separazione sotto una fortissima pressione del marito ben consapevole del grave stato depressivo in cui già versava”, asserendo la “non conformità delle previsioni ivi redatte a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di separazione e di tutela del coniuge economicamente più debole, nonché […] la sproporzione tra le reciproche prestazioni”;
b) che il ricorrente non ha mai provveduto in via esclusiva al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli e che anche i figli, e , insieme alla figlia Per_1 Per_2 Per_3
pagina 3 di 16
, non hanno lasciato la casa familiare e non sono economicamente autosufficienti;
c) che ha Per_3
sacrificato le proprie ambizioni professionali, rinunciando a competere per incarichi apicali di tipo dirigenziale nell'ambito scolastico al fine di non allontanarsi dalla famiglia o di chiedere alla stessa un trasferimento in altra località;
d) che non ha avuto remore a seguire il marito, quando lo stesso si è dovuto trasferire per lavoro a San Giovani Rotondo.
Pertanto, la resistente ha concluso chiedendo, oltre alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporre a carico di la corresponsione di un assegno divorzile di Parte_1
€ 1.000,00 ovvero di altra somma “maggiore e/o minore ritenuta di giustizia”;
di disporre a carico di Pt_1
la corresponsione ai figli, , e , di un assegno di mantenimento di
[...] Per_1 Per_2 Persona_3
€ 1.000,00 ovvero di altra somma “maggiore e/o minore ritenuta di giustizia”, oltre rivalutazione ISTAT e del pagamento del 100% delle spese straordinarie;
“di accertare e dichiarare la nullità delle condizioni di separazione sottoscritte nel 2016 per vizio del consenso della moglie, nonché per incapacità temporanea della stessa a causa delle gravissime condizioni cliniche, invalidanti, in cui versava nonché per eccessiva onerosità delle stesse per la moglie e, per l'effetto condannare il sig. alla refusione in favore della sig.ra di tutte le Parte_1 CP_1
spese straordinarie pagate in via esclusiva da quest'ultima dal 2016 ad oggi in favore dei figli per le tasse, i tributi e gli oneri condominiali degli immobili a questi ultimi tre intestati, nonché delle spese mediche e delle rette universitarie”;
condannare il ricorrente al risarcimento del danno endofamiliare nei confronti della resistente e dei figli nella misura che verrà determinata di giustizia.
All'udienza del 20/01/2023, il giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 18/05/2023.
Con la prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., ferme restando le domande formulate sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulla condanna alle spese di parte resistente secondo il principio di soccombenza, il ricorrente ha eccepito come non vi fossero le condizioni per la concessione dell'assegno di mantenimento anche in favore della figlia così Persona_3
concludendo: “dichiarare che non ricorrono le condizioni per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore del coniuge o dei tre figli ed e, pertanto, revocare qualunque obbligo di contribuzione in Per_1 Per_2
precedenza determinato”.
All'udienza del 18/05/2023, tenuta con modalità di trattazione scritta, ritenuta “l'inammissibilità della I memoria istruttoria depositata da parte resistente, in quanto versati in atti in data successiva (21/02/2023) al
pagina 4 di 16 termine ultimo per il deposito della stessa (20/02/2023)”, “ritenuta l'ammissibilità della II memoria istruttoria depositata da parte resistente, in quanto versata in atti in data 22/03/2023, data questa coincidente con l'ultimo giorno utile per il deposito della detta memoria”, ritenuta l'inammissibilità dell'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente e della prove testimoniali richieste da parte ricorrente e resistente, il giudice ha rinviato per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 23/02/2024.
In tale udienza, tenuta secondo la modalità cd. cartolare, le parti hanno precisatole conclusioni e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa C P Presidente dott. A M Giudice dott.ssa G B Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4165 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
, nato a Cagnano Varano (FG), il 25/7/1956 e residente alla via Giulia n. 6, Reggio Parte_1
Calabria (C.F. elettivamente domiciliato in Reggio Calabria in via del C.F._1
Gelsomino, n. 37 presso lo Studio dell'Avv. Attilio Parrelli, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Ricorrente
Contro
nata a Cagnano Varano, il 20/6/1959 ed ivi residente al Corso Giannone, n.156 (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. G I, giusto mandato in atti, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma alla Via Sant'Anselmo n. 22;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23/02/2024.
pagina 1 di 16 Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dedotto: a) di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 27/4/1987, in Cagnano Varano e che dall'unione sono CP_1
nati (il 29/10/1988 in San Giovanni Rotondo), (il 25/01/1990 in San Giovanni Per_1 Per_2
Rotondo) e (il 29/9/1997 in San Giovanni Rotondo);
b) che nel 2016 gli ex coniugi Persona_3
sono addivenuti a separazione consensuale con patti omologati con Decreto n.cron.8260/2016 del
15/6/2016 del Tribunale di Foggia, che ha preso atto dei patti sottoscritti dagli ex coniugi in data
06/6/2016;
c) che in virtù di detti patti il ricorrente si è impegnato a versare alla moglie e ai figli un assegno di mantenimento mensile per ciascuno di loro di € 575,00;
d) che, sempre in ragione dei patti sottoscritti, si è accollato le rate del mutuo acceso per l'acquisto degli immobili di proprietà dei figli
e in Roma;
e) che non è avvenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, né gli stessi Per_1 Per_2
sono pervenuti ad un accordo per questo procedimento;
f) che lavora come CP_1
insegnante nella Scuola Media Superiore in San Giovanni Rotondo e che ha sempre svolto tale professione, anche prima del matrimonio;
g) che lui attualmente è Dirigente Medico presso il
“ ” di Reggio Calabria;
h) che è gravato, oltre dagli oneri derivanti Organizzazione_1
dagli accordi di separazione, anche del pagamento del canone di locazione della propria abitazione in
Reggio Calabria e altre spese per formazione professionale, copertura assicurativa e rate di un finanziamento di € 40.000,00 acceso per far fronte alle spese universitarie dei figli;
i) che tali spese universitarie, insieme alle spese per la “gestione di tutti gli immobili di proprietà comune e quelli degli immobili poi donati alla figlia ”, sono state erogate interamente da lui, invece che dalla Persona_3 CP_1
contrariamente a quanto stabilito dagli accordi di separazione;
l) che attualmente non riesce
[...]
più a far fronte a tutte le spese, derivanti anche dal mancato rispetto degli accordi da parte della
;
m) che i figli e hanno lasciato da diversi anni il domicilio familiare in San CP_1 Per_1 Per_2
pagina 2 di 16
Giovanni Rotondo ed hanno raggiunto una stabile indipendenza economica, in quanto , Per_1
laureato in giurisprudenza, lavora presso un importante studio legale in Roma, mentre , Per_2
attualmente medico in formazione, consegue una propria retribuzione, con la possibilità di stabilizzarsi come medico ospedaliero, previo superamento del relativo concorso;
n) che la figlia vive stabilmente in Roma presso l'abitazione da lui acquistata e di cui ancora paga il Persona_3
mutuo, ha conseguito recentemente la laurea in Medicina e Chirurgia e “a breve avvierà formazione specifica”.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di prevedere in favore della sola figlia un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, Persona_3
oltre rivalutazione ISTAT e pagamento delle spese straordinarie al 50%, secondo il protocollo tra
Ordine degli Avvocati e Tribunale di Foggia;
di dichiarare che non vi sono le condizioni per porre a suo carico la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore dei figli e e Per_1 Per_2
dell'assegno divorzile nei confronti della moglie.
Si è costituita all'udienza presidenziale non opponendosi alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, “tuttavia opponendosi alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo ex adverso depositato per i motivi che verranno meglio esplicitati” con successiva memoria, confermando “nelle more della celebrazione del merito della vicenda processuale, i provvedimenti già assunti in sede di separazione”.
Con decreto del 31/10/2022, il Presidente ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha designato il giudice relatore, davanti a cui ha rimesso le parti all'udienza del 20/01/2023, assegnando alle stesse i termini per presentare le memorie integrative.
Con memoria integrativa del 30/11/2022 il ricorrente ha concluso formulando le stesse richieste.
Con memoria integrativa del 02/01/2023, la resistente si è costituita in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, deducendo: a) di essere stata “indotta
a firmare gli accordi di separazione sotto una fortissima pressione del marito ben consapevole del grave stato depressivo in cui già versava”, asserendo la “non conformità delle previsioni ivi redatte a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di separazione e di tutela del coniuge economicamente più debole, nonché […] la sproporzione tra le reciproche prestazioni”;
b) che il ricorrente non ha mai provveduto in via esclusiva al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli e che anche i figli, e , insieme alla figlia Per_1 Per_2 Per_3
pagina 3 di 16
, non hanno lasciato la casa familiare e non sono economicamente autosufficienti;
c) che ha Per_3
sacrificato le proprie ambizioni professionali, rinunciando a competere per incarichi apicali di tipo dirigenziale nell'ambito scolastico al fine di non allontanarsi dalla famiglia o di chiedere alla stessa un trasferimento in altra località;
d) che non ha avuto remore a seguire il marito, quando lo stesso si è dovuto trasferire per lavoro a San Giovani Rotondo.
Pertanto, la resistente ha concluso chiedendo, oltre alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporre a carico di la corresponsione di un assegno divorzile di Parte_1
€ 1.000,00 ovvero di altra somma “maggiore e/o minore ritenuta di giustizia”;
di disporre a carico di Pt_1
la corresponsione ai figli, , e , di un assegno di mantenimento di
[...] Per_1 Per_2 Persona_3
€ 1.000,00 ovvero di altra somma “maggiore e/o minore ritenuta di giustizia”, oltre rivalutazione ISTAT e del pagamento del 100% delle spese straordinarie;
“di accertare e dichiarare la nullità delle condizioni di separazione sottoscritte nel 2016 per vizio del consenso della moglie, nonché per incapacità temporanea della stessa a causa delle gravissime condizioni cliniche, invalidanti, in cui versava nonché per eccessiva onerosità delle stesse per la moglie e, per l'effetto condannare il sig. alla refusione in favore della sig.ra di tutte le Parte_1 CP_1
spese straordinarie pagate in via esclusiva da quest'ultima dal 2016 ad oggi in favore dei figli per le tasse, i tributi e gli oneri condominiali degli immobili a questi ultimi tre intestati, nonché delle spese mediche e delle rette universitarie”;
condannare il ricorrente al risarcimento del danno endofamiliare nei confronti della resistente e dei figli nella misura che verrà determinata di giustizia.
All'udienza del 20/01/2023, il giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 18/05/2023.
Con la prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., ferme restando le domande formulate sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulla condanna alle spese di parte resistente secondo il principio di soccombenza, il ricorrente ha eccepito come non vi fossero le condizioni per la concessione dell'assegno di mantenimento anche in favore della figlia così Persona_3
concludendo: “dichiarare che non ricorrono le condizioni per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore del coniuge o dei tre figli ed e, pertanto, revocare qualunque obbligo di contribuzione in Per_1 Per_2
precedenza determinato”.
All'udienza del 18/05/2023, tenuta con modalità di trattazione scritta, ritenuta “l'inammissibilità della I memoria istruttoria depositata da parte resistente, in quanto versati in atti in data successiva (21/02/2023) al
pagina 4 di 16 termine ultimo per il deposito della stessa (20/02/2023)”, “ritenuta l'ammissibilità della II memoria istruttoria depositata da parte resistente, in quanto versata in atti in data 22/03/2023, data questa coincidente con l'ultimo giorno utile per il deposito della detta memoria”, ritenuta l'inammissibilità dell'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente e della prove testimoniali richieste da parte ricorrente e resistente, il giudice ha rinviato per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 23/02/2024.
In tale udienza, tenuta secondo la modalità cd. cartolare, le parti hanno precisatole conclusioni e
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